TAR Milano, sez. I, ordinanza cautelare 2016-07-28, n. 201600959
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Pubblicato il 28/07/2016
N. 00959/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01484/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1484 del 2016, proposto da:
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato P D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Cavallotti, 13
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Milano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia:
- del provvedimento n. 410/2015 Imm. emesso dal Questore della Provincia di Milano in data 1.6.2015 e notificato in data 21.4.2016, di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- di ogni altro atto e/o provvedimento successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Milano;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2016 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che la posizione del ricorrente sia meritevole di un motivato riesame, alla luce della documentazione dallo stesso prodotta (comunicazione del Centro per l’Impiego aggiornata al 27.4.2016, denuncia di omissione contributiva del 26.6.2015);