TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-08, n. 202402509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-02-08, n. 202402509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402509
Data del deposito : 8 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/02/2024

N. 02509/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05209/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5209 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R V, R B e C V, nella qualità di eredi del primo, rappresentati e difesi dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A M, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio presso la sua sede, in Roma, via Tempio di Giove, 21;

per l'annullamento

della comunicazione di Roma Capitale - Dipartimento Pau- U.O. Coordinamento permessi di costruire e vigilanza - Ufficio Progetti Edilizi Municipi I - II - III - XII prot. 12383 del 27 gennaio 2015 (già ricevuta il 2.3.15) recante "Comunicazione mancato accoglimento delle memorie/osservazioni prot. 5799 del 15 gennaio 2015, rese ai sensi dell'art. 10 bis 1. n. 241/90 ss.mm.ii dal Sig. Roberto Vasselli, inerenti la comunicazione di preavviso di diniego prot. 192114 dell'll/12/2014 della domanda di permesso di costruire prot. 176669 del 17/11/2014, quest'ultima presentata ai sensi dell'art. 3 lett. a) L.R. 21/2009 ss.mm.ii. e L.R. 13/09 ss.mm.ii., per intervento di ampliamento e per recupero sottotetti a fini abitativi, dell'immobile sito in Roma, Via Valadier n. 1 p. VI scala B";

- della Comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis 1. 241/90 dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di pem1esso di costruire protocollo n. 176669 del 17/11/2014dell'11 dicembre 2014, prot. 192114

- per quanto occorrer possa, (i) della nota, di estremi e contenuto non conosciuti, del Segretariato Generale di Roma Capitale del dicembre 2013 e (ii) dei pareri, di estremi e contenuto non conosciuti, resi dall'Avvocatura Capitolina del novembre 2013 e del luglio 2014;

Con i motivi aggiunti depositati il 17.8.15:

– della d.d. prot. Ql/605/2015 del 24 aprile 2015, notificata in data 18 maggio 2015, recante "reiezione dell'istanza n. 140176669 del 17/11/2014 V R C.F. VSLRRT38L11H501M residente in Roma - P.zza Del Parlamento, 14 Immobile sito in Roma - Via Valadier 1";

Con i motivi aggiunti depositati il 9.3.16:

della Comunicazione di Roma Capitale – Avvocatura prot. 116011 del 27 novembre 2013, recante “interventi ex art. 3 ter c.3 L.R.n. 21/2009 s.m.i (Piano Casa)”;

- della comunicazione Roma Capitale – Segretariato – Direzione Generale, prot. 126826 del 31 dicembre 2013, recante “interventi ex art.

3-ter, comma 3, della legge Regione Lazio n. 21/2009 (Piano Casa)”;

- della Comunicazione Roma Capitale – Avvocatura, prot. RF/2014/67190 del 24 luglio 2014, recane “Interventi edilizi ex art. 3c.1 lett. A) L.R. 21/2009 s.m.i. e rivendicata portata derogatoria rispetto all’art. 7 del D.M. 2 aprile 1968 , n. 1444 (richiesta parere prot. QI/2014/87102).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2024 il dott. S G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente espone di aver chiesto permesso di costruire al fine di avvalersi dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1 lett. a L.R. 21/2009 (c.d. "Piano casa") e del recupero dei sottotetti ai sensi della L.R. 13/2009 (c.d."Recupero sottotetti").

Più in particolare, espone il ricorrente che l'intervento edilizio di suo interesse consisteva nel recupero a fini abitativi dei volumi accessori presenti sul lastrico solare dell'edificio, qualificando gli stessi come combinazione di (i) ristrutturazione edilizia di due volumi esistenti al piano terrazzo con cambio di destinazione d'uso (L.R. 13/2009) e (ii) intervento di recupero degli edifici esistenti ed ampliamento (ai sensi degli artt. 3 e 5 L.R. 21/2009).

Precisa che l'intervento di recupero edilizio ai sensi della L.R. 13/2009 non determinerebbe alcun aumento del volume costruito (VC) (pur mutando la destinazione d'uso dell'immobile ed aumentando la relativa SUL), non beneficiando delle pur ammesse premialità volumetriche concesse dalla predetta normativa regionale.

A fronte di tale istanza di permesso di costruire, con la comunicazione di preavviso di diniego dell'11 dicembre 2014, i competenti uffici di Roma Capitale riscontravano dei contrasti con la normativa vigente, sostanzialmente affermando (i) la non cumulabilità dell'intervento di ampliamento previsto ai sensi dell'articolo 3, comma 1 L.R. 21/2009 con quello di cui alla L.R. 13/2009 di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e (ii) la non rispondenza del predetto intervento edilizio al parametro di densità fondiaria di 5 mc/mq previsto dal D.M. 1444/68.

Il ricorrente proponeva proprie osservazioni con memoria procedimentale, ma con l’impugnato provvedimento il diniego veniva egualmente confermato nelle ragioni annunciate, così che il ricorrente ne impugna l’esito formulando le seguenti censure.

1. Violazione e falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione articolo 3, commi 1, lett. a) ed 8 e articolo S L.R. 21/2009. Violazione e falsa applicazione articoli 1 e 3 L.R. 13/2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità. Motivazione erronea e perplessa.

Deduce il ricorrente che, secondo Roma Capitale, osterebbe al cumulo dell'ampliamento di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) della L.R. 21/2009 con gli interventi di cui alla L.R. 13/2009, per recupero sottotetti a fini abitativi, la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della medesima legge regionale 21/2009, a mente del quale " Gli ampliamenti di cui al comma 1 non si sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti dalla presente legge nonché da altre norme vigenti o dagli strumenti urbanistici comunali sui medesimi edifici " ed il parere reso dalla Regione Lazio - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica in data 10 giugno 2010.

Oppone il ricorrente che l’Amministrazione non si sarebbe avveduta della circostanza che il proprio progetto si sostanzierebbe solo nel recupero di volumi esistenti, senza alcun ampliamento (questo solo essendo precluso dal cumulo come indica testualmente l’art. 3 cit.);
l'articolo 1 della L.R. 13/2009 esprime chiaramente come gli interventi edilizi assentiti ai sensi di tale normativa regionale siano finalizzati a " [ ... ] promuovere il recupero a fini abitativi e turistico ricettivi dei sottotetti esistenti con /'obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un più efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonché di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici ".

Inoltre, sempre il medesimo comma 8 del richiamato articolo 3 sancisce che " Gli ampliamenti di cui al comma 1, lettera a} sono cumulabili con il recupero a fini residenziali dei volumi accessori e pertinenziali di cui all'articolo 5, comma 1 lett. a) esclusivamente per le tipologie residenziali unifamiliari, plurifamiliari e comunque per ogni unità immobiliare dell'edificio, così come definito dalla circolare ministeriale 23 luglio 1960, n. 1820, dotata di specifica autonomia funzionale ".

Argomenta quindi il ricorrente che, mentre è senz'altro escluso che gli ampliamenti assentiti dal piano casa possano coesistere con ulteriori interventi edilizi qualificabili anch'essi come ampliamenti, è d'altro canto consentito che i medesimi ampliamenti di cui al piano casa possano coesistere con interventi edilizi qualificabili come "recupero a fini residenziali".

Sarebbe erroneo e fuorviante anche il richiamo al parere della Direzione regionale del 10 giugno 2010, in quanto riferito quest’ultimo alla ben diversa fattispecie di un intervento edilizio consistente nella sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione dell'edificio, che è espressamente qualificato dall'articolo 4, comma 5 della L.R. 21/2009 come "ampliamento" e - coerentemente con il disposto del già richiamato articolo 3, comma 8 - tale disposizione esclude che esso possa concorrere con ulteriori ampliamenti.

2. Sotto diverso ed ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione articolo 4, comma 1 L.R. 13/2009. Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Deduce il ricorrente che l'adottato provvedimento di diniego del rilascio del permesso di costruire si presenterebbe parimenti contra legem nella parte in cui non considera che l'articolo 4, comma 1 L.R. 13/2009 sul recupero a fini abitativi dei sottotetti qualifica espressamente tali interventi come " intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ".

L'intervento di recupero sottotetti, appunto perché qualificabile e qualificato in termini di ristrutturazione edilizia, non si tradurrebbe in alcun modo in un aumento della volumetria assentita e non potrebbe, pertanto, essere propriamente ricondotto nell'ambito della diversa categoria edilizia dell'ampliamento;
ciò soprattutto ai fini che rilevano nell'ambito del contesto normativo delineato dalle disposizioni regionali sul c.d. Piano casa.

3. Violazione e falsa applicazione articoli 1 e 7 D.M. 1444/68. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione articolo 3, comma 1 L.R. 21/2009.

L'impugnato provvedimento di diniego è motivato altresì con riferimento alla asserita necessità di evitare il superamento dell'indice di densità fondiaria di 5 mc/mq, da computarsi come rapporto tra il volume totale dell'edificio, ivi incluso quello originato dall'ampliamento di cui al Piano casa, e la superficie fondiaria del lotto ove insiste lo stesso edificio.

Roma Capitale assume che il predetto indice non possa essere assicurato esclusivamente per effetto del rapporto tra il (solo) volume originato dall'ampliamento e la superficie fondiaria. Invece, secondo il ricorrente, la componente ampliativa dell'ipotizzato intervento edilizio non potrebbe che essere circoscritta esclusivamente a quella porzione di immobile che effettivamente fruisce della premialità volumetrica assentita ai sensi della L.R. 21/2009. In quanto soltanto tale componente (e non già l'immobile nella sua interezza) potrebbe essere a rigore qualificata come " nuova costruzione " e, dunque, essere attratto al regime di cui al già menzionato articolo 7 D.M 1444/68 (quest’ultima disposizione prevede espressamente che " per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq ").

Tale esegesi sarebbe confermata:

- dalla circostanza che secondo il PRG, gli interventi di ampliamento (riconducibili nel novero della nozione di nuova costruzione) sono consentiti anche nella Città Storica, prescindendo dall'indice fondiario esistente e con i soli limiti connessi alla consistenza preesistente;

- dal fatto che l'articolo 1, D.M. 1444/68 stabilisce che tale fonte normativa debba trovare applicazione esclusivamente ai "[ ... ] nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate [ ... ]", con ciò non potendo la portata precettiva dello stesso decreto estendersi altresì a strumenti urbanistici di attuazione quale la legge regionale 21/2009 è a tutti gli effetti;

- dalla Delibera Giunta Regionale 20/2012 recante "Piano casa della Regione Lazio.Primi indirizzi e direttive per la piena e uniforme applicazione degli articoli 2, 3 e 6 della L.R. Lazio n. 21/2009, come modificate, integrate e sostituite dalla L.R. Lazio n. 10/2011", secondo cui il Piano Casa sarebbe derogativo delle disposizioni del DM citato.

4. Sotto ulteriore e diverso profilo. Violazione e falsa applicazione articolo 3 L.R. 13/2009. Violazione e falsa applicazione articolo 3, comma 8 L.R 21/2009. Violazione e falsa applicazione D.M 5 luglio 1975. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.

Secondo Roma Capitale, sarebbero inderogabili i limiti minimi dell'altezza dei locali d'abitazione sanciti dal D.M. 5/7 /1975. In particolare, l'amministrazione resistente sostiene che, anche con riferimento a tale specifico profilo, non sia possibile fruire della deroga prevista dalla L.R. 21/2009 sul c.d. Piano Casa.

Tuttavia, l’Amministrazione avrebbe erroneamente non tenuto conto del fatto che, venendo in rilievo nel caso di specie un intervento edilizio di recupero sottotetti ai sensi della (diversa) L.R. 13/2009, era appunto alle previsioni di quest'ultima speciale fonte normativa (e non già alle disposizioni sul piano casa di cui alla L.R. 21/2009) che si sarebbe dovuto fare riferimento al fine di verificare la compatibilità o meno dell'altezza del manufatto da recuperare rispetto alle vigenti disposizioni concretamente applicabili. La L.R. 13/2009, nel consentire il recupero a fini abitativi dei sottotetti, legittimamente deroga alle previsioni nazionali in tema di altezza dei locali ad uso abitativo (di cui al D.M. 5/7/1975), consentendo - per quanto rileva ai fini del presente gravame - che gli interventi di recupero possano essere assentiti nel caso in cui (i) l'altezza media interna sia in 2,00 ml. e (ii) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando la predetta altezza media di 2,00 ml., l'altezza minima non sia inferiore a 1,50 ml. per gli spazi ad uso abitazione ed 1,30 ml. per gli spazi accessori o di servizio: nel caso di specie, tali parametri sarebbero del tutto rispettati, in quanto l'altezza media interna del realizzando manufatto risulta superiore ai 2,00 ml. (infatti, i locali oggetto d'intervento hanno altezza interna minima pari a 2,44 ml. e massima pari a 3,52 ml., con un’altezza media di 2,98 m.l.) e l'altezza minima risulta sempre superiore a 1,50 ml.

Con il che risulterebbe per tabulas la compatibilità dell'intervento con le previsioni di cui alla richiamata L.R. 13/2009 sul recupero a fini abitatiti dei sottotetti, la quale deve ritenersi evidentemente prevalente (non fosse altro che per i profili di specialità che la caratterizzano) rispetto alle predette disposizioni nazionali di cui al D.M. 5 luglio 1975.

Sarebbe infine del tutto inconferente appare il richiamo operato dall'impugnato provvedimento comunale all'articolo 3, comma 1 L.R. 21/2009 (nella parte in cui consente di derogare alle " [ ... ] previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati [ ... ] "), dal momento che tale previsione è espressamente riferita agli interventi edilizi qualificabili in termini di ampliamento e non già, anche, ad interventi edilizi che - come quello per cui è causa - si connotano quale recupero di sottotetti a fini abitativi.

5. Violazione e falsa applicazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Violazione del principio del giusto procedimento

Sarebbe parimenti illegittimo il provvedimento impugnato nella parte in cui afferma che la legittimità della porzione di volume tecnico indicato nell'elaborato n. 4 non risulta essere documentata da titoli abilitativi e/o documentazione probante ante anno 1934.

Sarebbe stato disconosciuto immotivatamente non solo il risultato delle planimetrie catastali del 1939, ma anche l’esito di un volo aereo del 1934, certificato dalla

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