TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201501573

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-05-13, n. 201501573
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201501573
Data del deposito : 13 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01911/2014 REG.RIC.

N. 01573/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01911/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1911 del 2014, proposto da:
M M, rappresentata e difesa dall'avv. F M, con domicilio eletto presso studio avv. A Sgi in Lecce, viale De Pietro N. 11;

contro

Azienda Sanitaria Locale Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. P P, con domicilio eletto in Lecce, Via Miglietta, 5 c/o Asl Lecce;

nei confronti di

Rssa Villa Bianca, Osa Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Soc Coop Onlus, rappresentati e difesi dagli avv. M M, Rosalia Longo, con domicilio eletto presso studio avv.A Sgi in Lecce, viale De Pietro N. 11;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 35936 del 20 maggio 2014, ricevuto in data 23 maggio 2014, con il quale l'ASL BR ha negato alla ricorrente il contributo per le spese di ricovero con la seguente motivazione: "la compartecipazione di questa Azienda nei confronti di una RSSA priva di contrattualizzazione, quale la RSSA "Villa Bianca", non può in alcun modo trovare riscontro positivo";

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Brindisi e di Rssa Villa Bianca e di Osa Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori Sanitari Soc Coop Onlus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2015 il dott. C D e uditi i difensori avv. F. Montesardi per la ricorrente, avv. P.Piccinni per la P.A. e avv.ti M. Montesardi e R. Longo per le controinteressate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La signora M M, di anni 85, premette di essere affetta da “ deficit funzionale della deambulazione in P7 con pregressa frattura di femore a sinistra trattata con osteosintesi. Sindrome coronarica con stemi inferiore in P7 con coronaropatia ostruttiva bivasale. Ipertensione arteriosa. Nefropatia da contrasto”.

La M espone di essersi sottoposta ad accertamento dei requisiti socio sanitari per usufruire delle prestazioni assistenziali, conclusosi positivamente da parte dell’Unità Valutazione Multidimensionale di Brindisi e di avere inoltrato, su indicazione dell’UVM e in data 6 febbraio 2014, richiesta di accoglimento alla unica struttura contrattualizzata presente in Brindisi, la R.S.S.A. “ San Francesco d’Assisi.”

La predetta struttura comunicava telefonicamente al figlio della ricorrente l’impossibilità di accogliere la signora M per carenza di posti letto, motivo per cui l’interessata veniva posta in lista d’attesa.

Dopo due mesi di attesa, stante l’aggravarsi delle condizioni di salute della ricorrente e l’impossibilità dei familiari di accudirla, la signora M si ricoverava presso la

RSSA

Villa Bianca, con sede in Mesagne.

Il 26 aprile 2014 la stessa ricorrente richiedeva all’Asl di Brindisi la compartecipazione alla retta di soggiorno.

La richiesta veniva, tuttavia, respinta con nota del 20 maggio 2014, nel cui ambito la azienda sanitaria intimata negava la possibilità di compartecipare alla spesa sanitaria sostenuta dalla paziente per la degenza presso una struttura non contrattualizzata.

Siffatta ragione di diniego risulta compendiata nei seguenti termini: “..pertanto, la sua richiesta di compartecipazione alla spesa da parte di questa Azienda nei confronti di una RSSA priva di contrattualizzazione, quale la

RSSA

Villa Bianca, non può in alcun modo trovare riscontro positivo”.

La nota della Asl sopra citata è stata impugnata a mezzo delle seguenti censure:

- violazione degli artt.3, 32 e 117 Cost. Violazione del principio della libertà di scelta del luogo di cura e dell’operatore sanitario;

- illegittimità delle liste d’attesa. Eccesso di potere. Illogicità e ingiustizia manifesta;

- illegittimità delle proroghe di RSSA convenzionate. Eccesso di potere: discrezionalità pura e disparità di trattamento nella stipula di accordi contrattuali.

La Asl di Brindisi si è costituita in giudizio ed ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del G.a., l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno uno dei controinteressati;
l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica di un atto presupposto;
infine ha chiesto la reiezione del ricorso nel merito.

Si sono costituite in giudizio anche la

RSSA

Villa Bianca e la O.S.A. Cooperativa sociale e di lavoro- Operatori Sanitari Associati Soc. Coop. Onlus.

La controversia è passata in decisione alla udienza pubblica del 12 febbraio 2015.


DIRITTO

Va esaminata, preliminarmente, l’eccezione di difetto di giurisdizione del G.a., che la difesa dell’Asl ha articolato sulla base dell’art. 133 del c.p.a.

Sotto tale riguardo, dopo aver ricordato che l’art. 133 c.p.a., alla lettera c, prima parte devolve al G.a., in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, tranne quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, la difesa dell’Asl Brindisi precisa che “nel caso di specie, la domanda ex adverso proposta riguarda esclusivamente l’accertamento di un diritto soggettivo, ex art. 32 della Costituzione, di usufruire delle prestazioni socio sanitarie in regime di RSSA, presso strutture non contrattualizzate e con oneri a carico del SSR ;
e, ancora, “ la situazione giuridica sostanziale dedotta in giudizio da controparte ha consistenza di diritto soggettivo e ha contenuto patrimoniale, mirando al riconoscimento della pretesa creditoria alla integrazione della retta di degenza con oneri a carico del SSR”.

Da tanto conseguirebbe il radicamento della giurisdizione in capo al G.O. che dovrebbe conoscere della controversia in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell’art. 447 e segg. del c.p.c.

Il Collegio reputa di non poter aderire a questa chiave di lettura proposta in ordine alla tipologia di controversia.

Ciò che viene in rilievo nella fattispecie concreta, infatti, come mostra di riconoscere la stessa difesa dell’Asl brindisina, non è solo la pretesa tout court alla integrazione della retta relativa alla degenza presso una RSSA non contrattualizzata, vantata nei riguardi della Asl del territorio.

Detta pretesa, di indiscutibile natura patrimoniale, si colloca in realtà in una cornice di riferimento più ampia.

La ricorrente ha, infatti, inoltrato alla Asl di Brindisi la richiesta di modificare il suo inserimento/assegnazione presso la

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