TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-07, n. 201803871

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-07, n. 201803871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201803871
Data del deposito : 7 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2018

N. 03871/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07561/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7561 del 2006, proposto da:
L P rappresentato e difeso dagli avvocati E P e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, p.zza dei Navigatori, 22/D;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - Il Direttore Generale - con cui è stato disposto che “il C° 1ª cl.

LOPRESTI

Pietro ..., in servizio presso

PREVIMIL IV

Divisione è SOSPESO dall’impiego per motivi disciplinari per mesi 4 a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi degli artt. 21 e 63 della Legge 31 luglio 1954 n 599” e conseguentemente che “nel periodo di sospensione dall’impiego, compete la META’ dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art 23 della citata L. 599/1954”, oltre che la conseguente “detrazione di anzianità ai sensi dell’art. 7 della Legge 599/1954, così come modificato dall’art. 39 para 1 del D.lvo 12 maggio 1995 n. 196”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso il Sig. Pietro L, in quanto sottufficiale della Marina Militare, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa notificato il 7 luglio 2006 con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare della sospensione per 4 (quattro) mesi, ai sensi degli artt. 21 e 63 della Legge 31 luglio 1954 n. 599, con conseguente riduzione della retribuzione e detrazione dell’anzianità.

Detto provvedimento di sospensione è stato adottato a seguito della sentenza del Tribunale penale di Roma, emessa in data 27 giugno 2005 e divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2005, che ha applicato al militare in oggetto la pena di mesi 9 (nove) di reclusione ed Euro 200,00 di multa e, ciò, in conseguenza dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 468, 477, 482 e 640 c.p..

La sentenza ha accertato che, il Sig. Pietro “Lo Presti”, al fine di conseguire l’erogazione di un prestito personale da Prestitalia, nonché l’erogazione di un mutuo pluriennale dall’Inpdap, aveva formato delle false dichiarazioni di stipendio, inducendo in errore l’Inpdap e conseguendo così l’ingiusto profitto rappresentato dall’erogazione in proprio favore di un mutuo pluriennale di importo complessivo di Euro 17.518,97.

Nell’impugnare il sopra citato provvedimento si sostiene l’esistenza dei seguenti vizi:

1. il vizio di motivazione, perché la sentenza del Tribunale penale di Roma emessa in data 27 giugno 2005 e menzionata nel decreto Ministeriale si riferirebbe ad un soggetto diverso, non avendo nulla a che vedere con l’attuale ricorrente;

2. il vizio di motivazione, in quanto il ricorrente avrebbe impugnato la sentenza sopra citata che, pertanto, non sarebbe irrevocabile, non potendo così costituire il presupposto del successivo procedimento disciplinare;

3. la violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa per genericità delle contestazioni;

4. il difetto di istruttoria e l’insussistenza della condotta contestata e del danno patrimoniale subito dall’Amministrazione.

Si è costituito solo formalmente il Ministero della Difesa.

Con decreto monocratico del 3 agosto 2006 questo Tribunale ha respinto la richiesta di misure cautelari provvisorie, decisione quest’ultima confermata a seguito della camera di consiglio del 20 agosto 2006 e con ordinanza 4769/2006.

All’udienza del 2 marzo 2018, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto.

1.1 E’ infondato il primo motivo con il quale si desume che la sentenza del Tribunale penale di Roma, emessa in data 27 giugno 2005, divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2005 dal tribunale di Roma e menzionata nel decreto Ministeriale sarebbe stata emessa, non, nei confronti del ricorrente, ma avverso un soggetto differente, tale Sig. Pietro “Lo Presti”.

1.2 Contrariamente a quanto affermato dalla lettura della sentenza sopra citata è possibile desumere che il soggetto condannato per i reati sopra citati corrisponde all’attuale ricorrente.

Non solo coincide luogo e data di nascita (contenute sia nel ricorso che nella sentenza di cui si tratta), ma dalla sentenza è possibile evincere che il soggetto imputato era dipendente della Marina Militare, così come è stato accertato nei suoi confronti il compimento di un’attività di contraffazione del cedolino della stessa Amministrazione, mediante la falsificazione della firma apposta in calce e riferita al “capo gestione denaro”, fattispecie queste ultime tutte riportate nel procedimento disciplinare di cui si tratta.

1.3 Ne consegue che il fatto che il nome del ricorrente sia scritto in un modo parzialmente differente, risultando interposto uno spazio tra i termini “Lo” e “Presti”, non è sufficiente a rendere incerta la corrispondenza tra il soggetto responsabile dei reati sopra citati e l’attuale ricorrente.

1.4 Altrettanto da respingere è il secondo motivo con il quale si sostiene che il Sig. L avrebbe impugnato la sentenza sopra citata e che, pertanto, l’Amministrazione non avrebbe potuto attivare il procedimento disciplinare, stante il mancato passaggio in giudicato della stessa pronuncia.

1.5 Anche detta affermazione è smentita dalla documentazione in atti.

1.6 La circostanza che la sentenza sia divenuta irrevocabile è riportata non solo dal provvedimento impugnato, dove se ne fa espressa menzione, ma risulta confermata nel documento n. 12 depositato dal ricorrente e relativo ad un’istanza presentata dal Sig. Pietro L al Giudice dell’esecuzione, al fine di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 175 c.p.p. e, ciò, in conseguenza del fatto che la sentenza del Tribunale di Roma era effettivamente passata in giudicato.

1.6 Si consideri, peraltro, che malgrado detta richiesta di rimessione in termini sia stata depositata in cancelleria il 2 agosto 2006 (così com’è desumibile dal timbro e dalla data in calce apposta), il ricorrente non si è premurato di depositare il provvedimento del Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma che non può che essersi pronunciato su detta istanza.

1.7 Ne consegue che non vi è nessuna prova dell’asserita assenza del requisito dell’irrevocabilità della sentenza, sussistendo al contrario una serie di elementi e circostanze che, pur in assenza della costituzione dell’Amministrazione intimata, confortano circa l’effettivo passaggio in giudicato della sentenza di cui si tratta.

1.8 Con il terzo e il quarto motivo si sostiene la genericità delle contestazioni e che l’Amministrazione non avrebbe proceduto ad una compiuta istruttoria.

1.7 Al contrario di quanto affermato, nella nota di contestazione degli addebiti del 15 febbraio 2006 al ricorrente è stato contestato: a) la contraffazione di altri pubblici sigilli;
b) la falsità materiale in certificazione;
c) la falsità materiale per aver formato false dichiarazioni di stipendio;
d) la truffa, perché con le false dichiarazioni si era indotto in errore l’Inpdap ai fini di ottenere l’erogazione di un mutuo.

1.8 La descrizione di detti comportamenti ritenuti censurabili è stata poi reiterata nel provvedimento disciplinare ora impugnato, in cui l’Amministrazione ha avuto cura, peraltro, di evidenziare le ragioni alla base dell’erogazione della sanzione della sospensione per un periodo pari a tre mesi.

1.9 Nello stesso provvedimento si è rilevata la violazione del prestigio dell’immagine dell’Istituzione alla quale appartiene il ricorrente e, ciò, proprio in conseguenza dei comportamenti così come sopra descritti.

2. Si è già avuto modo di evidenziare come la sentenza penale del Tribunale di Roma descriva puntualmente i comportamenti a carico dell’attuale ricorrente e, pertanto, deve ritenersi che altrettanto legittimamente i fatti accertati sono stati presi a riferimento dall’Amministrazione al fine di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare.

2.1 Sul punto è possibile richiamare un costante indirizzo giurisprudenziale che ha sancito che l’Amministrazione può legittimamente utilizzare i risultati delle indagini penali ed il contenuto della sentenza penale (in quanto atto di certazione) per l'accertamento dei fatti, per la loro qualificazione giuridica e per la loro attribuibilità al soggetto incolpato (Cons. Stato Sez. III, 21-03-2016, n. 1139).

2.2 Le censure sopra citate vanno, pertanto, respinte.

2.3 L’infondatezza di tutti i motivi proposti consente di respingere il ricorso.

La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese del presente giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi