TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-04-07, n. 201803871
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Testo completo
Pubblicato il 07/04/2018
N. 03871/2018 REG.PROV.COLL.
N. 07561/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7561 del 2006, proposto da:
L P rappresentato e difeso dagli avvocati E P e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E P in Roma, p.zza dei Navigatori, 22/D;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento,
del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale Militare - Il Direttore Generale - con cui è stato disposto che “il C° 1ª cl. LOPRESTI Pietro ..., in servizio presso PREVIMIL IV Divisione è SOSPESO dall’impiego per motivi disciplinari per mesi 4 a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi degli artt. 21 e 63 della Legge 31 luglio 1954 n 599” e conseguentemente che “nel periodo di sospensione dall’impiego, compete la META’ dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo, ai sensi dell’art 23 della citata L. 599/1954”, oltre che la conseguente “detrazione di anzianità ai sensi dell’art. 7 della Legge 599/1954, così come modificato dall’art. 39 para 1 del D.lvo 12 maggio 1995 n. 196”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 marzo 2018 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso il Sig. Pietro L, in quanto sottufficiale della Marina Militare, ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa notificato il 7 luglio 2006 con il quale è stata disposta, nei suoi confronti, la sanzione disciplinare della sospensione per 4 (quattro) mesi, ai sensi degli artt. 21 e 63 della Legge 31 luglio 1954 n. 599, con conseguente riduzione della retribuzione e detrazione dell’anzianità.
Detto provvedimento di sospensione è stato adottato a seguito della sentenza del Tribunale penale di Roma, emessa in data 27 giugno 2005 e divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2005, che ha applicato al militare in oggetto la pena di mesi 9 (nove) di reclusione ed Euro 200,00 di multa e, ciò, in conseguenza dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 468, 477, 482 e 640 c.p..
La sentenza ha accertato che, il Sig. Pietro “Lo Presti”, al fine di conseguire l’erogazione di un prestito personale da Prestitalia, nonché l’erogazione di un mutuo pluriennale dall’Inpdap, aveva formato delle false dichiarazioni di stipendio, inducendo in errore l’Inpdap e conseguendo così l’ingiusto profitto rappresentato