TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-06-07, n. 201703042

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2017-06-07, n. 201703042
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201703042
Data del deposito : 7 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2017

N. 03042/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05225/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5225 del 2015, proposto da:
avvocato F A, rappresentato e difeso dall'avvocato A V, con domicilio legale presso la Segreteria del TAR Campania – Napoli in Napoli, piazza Municipio 64;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, ivi anche domiciliataria in via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al decreto decisorio n. R.G. 1105/2012 della Corte d’appello di Napoli, Sez. V.G., reso il 28/09/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 112 ss. c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2017 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’avvocato F A agisce per l’ottemperanza al decreto specificato in epigrafe, nella parte in cui in esso si condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Alla camera di consiglio dell’11 aprile 2017 al difensore del ricorrente è stato dato avviso, ai sensi dell'art. 73, terzo comma, c.p.a., della possibile irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. Come da verbale, il predetto difensore ha chiesto che fosse concesso un termine per depositare memorie sulla questione indicata d'ufficio e la trattazione della causa è stata rinviata all'udienza camerale del 23 maggio 2017.

Parte ricorrente ha depositato tardivamente (il 22 maggio 2017) note d’udienza.

Il Collegio ritiene di dover confermare l’orientamento già espresso in relazione ad analoghe fattispecie.

Il ricorso in esame è irricevibile sulla base delle considerazioni di seguito esposte.

L’art. 87, comma terzo, c.p.a. prevede che (anche) nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.

Poiché tra i termini espressamente esclusi non figura quello di deposito del ricorso, il termine per l’assolvimento di tale indefettibile adempimento propedeutico all'instaurazione del giudizio deve avvenire entro quindici giorni dalla materiale notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, pena l’irricevibilità per tardività conseguente al superamento del termine perentorio di deposito fissato in generale dall’art. 45, comma primo, c.p.a. – « Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario » – termine che, nei riti contemplati dal già richiamato art. 87 del codice, è dimezzato.

Nella specie, il ricorso è stato notificato in data 6 novembre 2015 e depositato in data 19 luglio 2016.

L’indirizzo consolidato, da cui non ci sono ragioni per discostarsi, richiede il deposito in giudizio della copia del ricorso corredata dell’attestazione di avvenuta consegna all'Ufficiale giudiziario per la notifica, in linea con quanto previsto dal codice di rito (art. 45, comma secondo, c.p.a.) che consente al ricorrente di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante.

Non rileva, ai fini della disposizione appena citata, il deposito di una copia del ricorso priva di attestazione (non basta un semplice timbro) dell'avvenuta consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario (in tal senso già, fra molte altre, la sent. n. 1763/2017).

Il ricorso in esame va dunque dichiarato irricevibile.

Le spese, atteso l’esito del giudizio, vanno poste a carico della parte ricorrente, in misura che tiene conto non soltanto dell’ordinario criterio del valore della causa bensì anche della natura seriale di questo tipo di contenzioso e dell’attività difensiva meramente formale svolta dalla difesa erariale.

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