TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-08-14, n. 202400604

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2024-08-14, n. 202400604
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400604
Data del deposito : 14 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/08/2024

N. 00604/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00180/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M R F e G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna - Cagliari, Guardia di Finanza - Comando Provinciale -OMISSIS-, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;

per l'annullamento:

- del provvedimento 216805/2019 del 23.12.2019, notificato il 7 gennaio 2020, assunto nei confronti del ricorrente dal Comandante regionale della Guardia di Finanza, di rigetto del ricorso gerarchico proposto dal medesimo ricorrente, in data 21.10.2019, perciò confermativo della sanzione disciplinare di corpo di giorni cinque di consegna di rigore inflitta al medesimo con la determinazione n. 158898/2019 assunta in data 24.9.2019 e notificata il 25.9.2019;

- della determinazione n. 158898/2019 assunta in data 24.9.2019 e notificata al ricorrente il 25.9.2019, di irrogazione della punizione di giorni cinque di consegna di rigore all’esito di un procedimento disciplinare di corpo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza - Comando Regionale Sardegna – Cagliari, della Guardia di Finanza - Comando Provinciale -OMISSIS- e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024 il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Il ricorrente, -OMISSIS- della Guardia di Finanza, ha impugnato il decreto indicato in epigrafe, con cui il Comandante regionale della Guardia di Finanza ha rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la sanzione disciplinare di corpo di cinque giorni di consegna di rigore, inflitta all’interessato dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza di -OMISSIS- con provvedimento del 24.9.2019, parimenti impugnato.



1.1. Il procedimento disciplinare è stato avviato nel settembre 2019, a seguito della archiviazione - per intervenuta prescrizione, in data 5 marzo 2018 –– di un procedimento penale instaurato a carico del ricorrente in conseguenza della denuncia-querela presentata nei suoi confronti dalla sua ex coniuge, nel quale era imputato per i reati di cui agli artt. 81, 483, 485 e 491 c.p. (falsità materiale commessa dal privato, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e falsità in scrittura privata: la querelante accusava l’ex coniuge di aver sottoscritto assegni tratti dal conto dell’attività commerciale, di aver ritirato della merce sottoscrivendo le bolle di consegna per l’amministratrice, di aver dato per presente la stessa a un’assemblea societaria alla quale lui che ne era socio avrebbe partecipato in assenza della consorte).

La sanzione disciplinare del 24.9.2019 riporta la seguente motivazione:

-OMISSIS-, oggi in forza alla Compagnia della Guardia di Finanza di -OMISSIS-, all’epoca dei fatti in forza al -OMISSIS- e successivamente presso il -OMISSIS-, risultato essere l’amministratore di fatto della società “-OMISSIS-” […], costituita unitamente alla moglie, ometteva volutamente di comunicare l’evidente stato di incompatibilità esistente arrecando con tale comportamento grave nocumento all’immagine del Corpo dinanzi all’A.G. procedente investita da una vicenda penale che ha visto coinvolto un “appartenente al Corpo”. Il comportamento posto in essere è risultato essere assolutamente inaccettabile e in contrasto con il proprio status, non confacente al grado rivestito e all’anzianità di servizio maturata al momento dei fatti ”.

In sede di ricorso gerarchico l’Amministrazione ha respinto le doglianze sollevate dal ricorrente, così confermando la sanzione disciplinare in precedenza applicata.



1.2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1398 del D.Lgs. n. 66/2010 - Eccesso di potere per essere il provvedimento illegittimo per violazione dei termini di inizio e conclusione del procedimento disciplinare. Violazione e falsa applicazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui agli artt. 7 e 8 della legge n° 241/1990. Difetto di motivazione del provvedimento disciplinare e della decisione del ricorso gerarchico;
Erroneità dei presupposti
”, in quanto: i) non sarebbero stati rispettati i requisiti della tempestività o – men che meno - dell’immediatezza dell’azione disciplinare: gli accadimenti giudiziari risalgono all’anno 2010, l’archiviazione del relativo procedimento all’anno 2018 e l’avvio del procedimento disciplinare alla fine dell’anno 2019, sicché l’azione non può dirsi avviata “senza ritardo” rispetto ad alcuno di tali momenti, con conseguente violazione dell’art. 1398 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, di seguito C.O.M.);
ii) la contestazione degli addebiti e l’avvio del procedimento disciplinare sono stati inoltrati al ricorrente solo in data 2 settembre 2019, quando lo stesso – a causa di un infortunio - si trovava in malattia (dal 27 agosto 2019 e per i dieci giorni successivi), con la conseguenza che l’interessato ha avuto a disposizione solo tre giorni effettivi per redigere scritti difensivi, con grave compromissione del suo diritto di difesa;
iii) è stata inoltre omessa l’indicazione dell’Ufficio presso il quale prendere visione ed estrarre copia degli atti e del giorno e ora in cui accedervi;

2) “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1354, 1396, 1397 Codice Ordinamento Militare. Violazione e falsa applicazione della circolare-Guida Tecnica procedure disciplinari del Ministero della Difesa, all. 4°. Incompetenza. Eccesso di potere per contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti ”, in quanto: i) non si comprenderebbe appieno – neppure dalle motivazioni della decisione sul ricorso gerarchico - quale sia l’Autorità che ha rilevato l’infrazione, circostanza che sarebbe utile, a dire del ricorrente, al fine di inquadrare correttamente gli obblighi in capo alla stessa, secondo il disposto dell’art. 1397 C.O.M.;
ii) nel caso in questione, al potere decisorio e autonomo dell’Autorità competente si sarebbe sovrapposto l’Organo di vertice, disattendendo le risultanze dell’Organo competente e determinando espressamente come doversi procedere, con disposizioni che di fatto hanno indotto il Comandante di Corpo a uniformarsi (indicando anche la via da seguire, affermando che i fatti rientrassero astrattamente nella fattispecie di cui all’art. 751 del Regolamento – d.P.R. n. 90/2010 - e specificando persino la specie di sanzione da irrogare, in violazione dell’Allegato 4a della Circolare-guida tecnica sulle procedure disciplinari del Ministero della Difesa);

3) (erroneamente indicato come n. 2 nel ricorso) “ Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti e valutazione incongrua rispetto alle difese del ricorrente;
difetto di istruttoria. Violazione di legge per difetto di motivazione;
violazione dell’art. 350 c.p.p. e della circolare del Ministero della Difesa M-D GMIL -04-0396572 del 31 luglio 2008
”, in quanto: i) l’Autorità ha posto a fondamento della decisione disciplinare tre verbali di sommarie informazioni assunte in sede penale, due dei quali sarebbero del tutto inconferenti e l’altro relativo alle informazioni rese dallo stesso ricorrente;
ii) l’Amministrazione avrebbe desunto la veste di amministratore di fatto del ricorrente esclusivamente dalle sommarie informazioni da lui rese (nelle quali ha affermato di essere stato “investito dei più ampi poteri” in seno alla -OMISSIS- e di avere avuto la possibilità di “muoversi autonomamente in ogni ambito gestionale” della stessa), senza approfondire il ruolo effettivamente rivestito dal militare nella predetta società, e senza valutare il senso delle sue affermazioni e il contesto nelle quali sono state rese;
iii) l’Amministrazione, infatti, non ha considerato che quando la moglie del ricorrente ha intrapreso la via delle querele per attaccarlo, quest’ultimo non poteva che cercare di difendersi dalle accuse mossegli, e per togliere efficacia alle affermazioni della stessa circa gli abusi di rilevanza penale che pretendeva di attribuire al marito (assegni emessi dal conto della società, sottoscrizione del ritiro di merci consegnate presso l’attività commerciale, attestazione della presenza della moglie ad assemblee societarie) il sig. -OMISSIS- si è difeso asserendo di avere avuto ampi poteri di gestione dell’attività;
iv) mancherebbero nella fattispecie gli indici rivelatori di un amministratore di fatto individuati dalla giurisprudenza (attribuzione del potere da parte del reale amministratore;
riconoscimento come tale da parte della clientela;
esercizio di atti tipici di gestione protratto nel tempo, con ripetitività e sistematicità e “in modo significativo”);
v) le sommarie informazioni rese dal ricorrente sarebbero prive di forza probatoria, essendo inutilizzabili contro di lui persino nel dibattimento ai sensi dell’art. 350 c.p.p.;
vi) il ricorrente non sarebbe stato neppure tenuto a comunicare di possedere quote della società -OMISSIS-, non rappresentando tale circostanza una ragione di incompatibilità ai sensi della circolare del Ministero della Difesa M-D GMIL -04-0396572 del 31 luglio 2008;

4) “ Eccesso di potere per illogicità o irragionevolezza, violazione dell’art. 1355 C.O.M. e degli artt. 751 e 713 del DPR n. 90/2010, con riferimento alla natura e all’entità della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990 e degli artt. 1355 e ss. del D.Lgs. n. 66/2010 - Difetto di motivazione - Violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa - Illogicità - Difetto di istruttoria - Travisamento - Violazione dell'art. 97 Cost., per difetto di un’effettiva e adeguata motivazione in ordine all’entità della sanzione inflitta. Erroneità dei presupposti ”, in quanto: i) l’Autorità procedente non avrebbe tenuto in considerazione i criteri per l’irrogazione della sanzione disciplinare già al momento della sussunzione dell’infrazione nella fattispecie di cui agli artt. 751 e 713 del d.P.R. n. 90/2010, poiché il “ coinvolgimento del militare nella vicenda penale ” non derivava dall’avere o meno, lo stesso, amministrato di fatto una società, ma dalle accuse della sua ex consorte riferite ad ipotesi di reato di falsità;
ii) le determinazioni dell’Autorità in ordine alla scelta e alla quantificazione della sanzione applicata sarebbero viziate da illogicità o irragionevolezza, perché il riferimento ai criteri di commisurazione della stessa ex art. 1355, comma 2, C.O.M. (a tenore del quale “ Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato ”) sarebbero stati utilizzati in maniera non appropriata;
iii) l’Autorità, infatti, a fronte del curriculum del ricorrente (nessuna pendenza, nemmeno disciplinare;
valutazione sempre “Eccellente”;
quattro encomi, di cui uno in forma solenne;
grado rivestito di -OMISSIS-, all’età di -OMISSIS-), ha tenuto conto unicamente degli anni di servizio del militare e del grado rivestito al momento dei fatti.

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