TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-02-28, n. 201802194
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Testo completo
Pubblicato il 28/02/2018
N. 02194/2018 REG.PROV.COLL.
N. 12683/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12683 del 2004, proposto da:
A M, A A, C L, C M, Chirivì' Mauro, C F, D R F, D D, D R, G E, G M, G M, M D, M G, M M, M J, M G, M G, O P, O A, O A, R M, S A, T A, T R, V S, Z D, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato A F T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie D'Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Stato Maggiore Aeronautica Militare, Scuola Sottufficiali dell'Aeronautica Militare di Caserta non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’art.13 comma 2 del bando di concorso interno per esami e per titoli per l'ammissione al 3^ corso di n.60 allievi marescialli dell'aeronautica militare - attribuzione trattamento economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2018 il dott. A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, vincitori del concorso interno per l’ammissione al terzo corso per n. 60 Allievi marescialli dell’Aeronautica militare pubblicato in GU. 4° Serie Speciale n. 22 del 18.3.2003 ed ammessi, per l’effetto, a frequentare il relativo corso presso l’allora Scuola Sottufficiali dell’Aeronautica Militare in Caserta (attualmente esistente con diverse denominazioni e compiti) hanno rivendicato in sede giurisdizionale, le prerogative di stato giuridico ed economico possedute anteriormente alla cancellazione dai ruoli dei Primi Avieri Scelti e dei Sergenti in servizio permanente cui appartenevano, avvenuta “ipso iure” per effetto di quanto stabilito dalle leggi del tempo in materia di reclutamento, recepite nello specifico dall’avversato articolo 13, comma 2 del bando di concorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Con decreto decisorio n. 5222 in data 29 aprile 2015, veniva dichiarata la perenzione del ricorso.
Con successivo decreto n. 359 in data 2 marzo 2016 veniva revocato il decreto di perenzione limitatamente al ricorrente R M e veniva, conseguentemente, disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.
Alla udienza straordinaria del 2 febbraio 2018, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
Osserva il Collegio come la pretesa del ricorrente di conservare lo stato giuridico, con il connesso trattamento economico, goduto nel ruolo di provenienza e di continuare a maturare promozioni anche nel periodo in cui ha acquisito il diverso stato di allievo maresciallo, risulta in contrasto con le opposte previsioni della normativa in materia che espressamente prevede, quali conseguenze dell’assunzione della qualità di allievo, la cancellazione dal ruolo di appartenenza e la perdita del grado posseduto.
L'art. 39, comma 15 bis , del D.Lgs. n. 196/1995 – come modificato dall’art. 21 del D.Lgs. n. 86/2001 – riproduce, per le specifiche categorie professionali dei ricorrenti, quanto era disposto per i sottufficiali dall’art. 60, comma 3 e 61, comma 2, L. n. 599/1954 (ora art. 864, lett. b e c, D.Lgs. n. 66/2010), che si applica ai volontari di truppa in servizio permanente come previsto dell’art. 30, comma 2, D.Lgs. n. 196/1995.
La disposizione in parola è stata poi trasfusa nell’art. 762 del D.Lgs. n. 66/2010, il quale definisce lo stato giuridico degli allievi marescialli nei seguenti termini: “ 1. Il personale dei ruoli sergenti e volontari in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, se perde la qualità di allievo, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado e il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il predetto personale, se in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; se perde detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito ”.
Pertanto l’Amministrazione era vincolata, in applicazione della normativa soprarichiamata, a disporre la cancellazione del ricorrente dal ruolo di provenienza e la perdita del grado posseduto, a seguito dell’assunzione, da parte del ricorrente dello status di allievo maresciallo e di, conseguenza, ad