TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-02-18, n. 201602164

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2016-02-18, n. 201602164
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201602164
Data del deposito : 18 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06984/2015 REG.RIC.

N. 02164/2016 REG.PROV.COLL.

N. 06984/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6984 del 2015, proposto da:
Società Totalerg Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. R R, G F, P M, con domicilio eletto presso Studio Legale Radius E Falini in Roma, viale Gorizia, 25/C;

contro

Consorzo Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito;

per l'ottemperanza

del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 24168/10.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3.12.2015 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente espone di aver ottenuto dal Tribunale di Roma, in data 19 novembre 2010, l’emissione di un decreto ingiuntivo n. 24168/2010, con il quale il Consorzio Unico di Bacino è stato condannato a pagare l’importo di euro 13.322,84 a titolo di sorte, e interessi di mora al tasso di cui al D.Lgs. n. 231/2002, nonché al pagamento delle spese della procedura ingiuntiva, liquidate in euro 93,00 per spese e euro 372 per diritti e euro 261 per onorari, oltre IVA e CPA.

Il decreto è stato notificato al Consorzio Unico in data 28 dicembre 2010 e dichiarato esecutivo in data 12 luglio 2011;
quindi, munito della relativa formula, è stato notificato al Consorzio medesimo in data 23 settembre 2011.

Esso è divenuto definitivo per mancata opposizione.

Sono inoltre trascorsi i 120 giorni previsti dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96.

Tanto premesso la società ricorrente agisce per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 024168/2010 e chiede che venga ordinato al Consorzio di pagare la somma di euro 21.902, 21 (comprensiva delle somme indicate nel decreto ingiuntivo sorte capitale, interessi e spese del procedimento monitorio, nonché delle ulteriori spese e competenze relative all’esecuzione del predetto decreto ingiuntivo) oltre spese legali della presente procedura.

Chiede inoltre che sia nominato sin d’ora un commissario ad acta che provveda in vede dell’amministrazione inadempiente.

Il Consorzio non si è costituito.

Con ordinanza collegiale n. 12217/2015, resa all’esito della camera di consiglio dell’8.10.2015, il Collegio ha chiesto chiarimenti in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio, non risultando agli atti del giudizio la cartolina di ricevimento della notifica effettuata a mezzo posta del ricorso.

Con nota in data 17 novembre 2015, la società ricorrente ha reso noto di aver depositato in data 22 ottobre 2015, e dunque dopo il passaggio in decisione della causa, la cartolina di ricevimento da parte del Consorzio, recante la data del 1 giugno 2015.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto esso deve essere accolto nei limiti di cui appresso.

Non risulta infatti che il Consorzio, pur ritualmente intimato (come è emerso a seguito della produzione dell’originale della cartolina di ricevimento della notifica del ricorso, effettuata dalla società ricorrente in data 22 ottobre 2015), abbia adempiuto a corrispondere le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 024168/2010 del Tribunale di Roma, il quale è divenuto definitivo per mancata opposizione. Sussistono inoltre tutti i presupposti per riconoscervi esecutività.

Va pertanto ordinato all’amministrazione inadempiente di corrispondere, entro il termine di 60 giorni, le somme indicate nel decreto ingiuntivo, pari a euro 13.322,84 oltre interessi legali al tasso di cui al D.lgs. n. 231/2002, il cui calcolo è rimesso all’amministrazione, nonché al pagamento delle spese della procedura ingiuntiva, liquidate in euro 93,00 per spese e euro 372 per diritti e euro 261 per onorari, oltre IVA e CPA.

In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, si nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’ufficio, il quale provvederà, su istanza della parte interessata, entro i successivi 90 giorni a dare esecuzione, in via sostitutiva, al decreto ingiuntivo sopra menzionato

Il relativo compenso, che viene posto sin da ora a carico del Consorzio inadempiente intimato, sarà liquidato con successivo provvedimento, previa documentata richiesta del predetto commissario ad acta e relativa relazione illustrativa sull’attività dallo stesso espletata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Quanto alle ulteriori somme per spese successive all’emissione del decreto e propedeutiche all’instaurazione del presente giudizio, coma da notula presentata dal difensore nel corpo del ricorso di parte ricorrente per euro 944,84, il Collegio osserva che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti ed onorari successivi al decreto ingiuntivo sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, quali le spese di registrazione qualora versate, di esame, di copia e di notificazione, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale ( cfr.

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