TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2015-07-30, n. 201500394

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2015-07-30, n. 201500394
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201500394
Data del deposito : 30 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01845/2015 REG.RIC.

N. 00394/2015 REG.PROV.CAU.

N. 01845/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1845 del 2015, proposto da:


L C, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;


contro

Comune di Poggiardo, rappresentato e difeso dall'avv. F B, con domicilio eletto presso F B in Lecce, Via Imperatore Adriano, 9;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 11 del 21.5.2015 del Sindaco del Comune di Poggiardo con cui è stata ordinata la rimozione dell'apiario di proprietà del ricorrente ubicato presso la sua abitazione a Vaste di Poggiardo in Via SS. Stefani n. 16.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggiardo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 luglio 2015 la dott.ssa R T e uditi per le parti i difensori avv. G. Pellegrino per il ricorrente e avv. F.sco Baldassarre per la P.A.;


Considerato che a un primo sommario esame proprio della sede cautelare sembra emergere la piena legittimità dell’apiario;

Rilevato che gli apiari non costituiscono allevamenti insalubri ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie e che al contrario gli stessi sono espressamente disciplinati nel codice civile (art. 896 bis), nella legge 24 dicembre 2004 n. 313 e nelle concorrenti legislazioni regionali;

Ritenuta pertanto l’insussistenza dei presupposti su cui si fonda l’impugnato ordine di allontanamento dell’apiario;

Ritenuto per contro necessario accertare per il tramite dei competenti servizi sanitari e veterinari se nella fattispecie siano stati installati tutti i ripari idonei a non consentire il passaggio delle api, conformemente a quanto previsto dall’articolo 896 bis del codice civile e quali siano gli accorgimenti da porre in atto per evitare gli inconvenienti denunciati (vedi esposti in atti)

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