TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-29, n. 201800393

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2018-03-29, n. 201800393
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800393
Data del deposito : 29 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2018

N. 00393/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00805/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 805 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti F S, A B C, I G, C C, T M, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Torino, via Ettore De Sonnaz, 14;

contro

Autorità di Regolazione Trasporti, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via Arsenale, 21;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

nei confronti

DHL Express (Italy) s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Catricalà, Cesare Rizza, Marco Zotta, con domicilio eletto presso l’avv. Silvia Verzaro in Torino, via Vittorio Amedeo II, 24;

per l'annullamento

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 10 del 23 gennaio 2014, concernente la “determinazione in prima attuazione dell’aliquota del contributo dovuto per l’anno 2014 dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, modalità di riscossione e comunicazione dei dati relativi”, approvata con d.P.C.M. 12 febbraio 2014 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: delle note dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti nn. U133/2013 e U67/2014 rispettivamente del 23 dicembre 2013 e 24 gennaio 2014, non note;
della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1963 del 27 gennaio 2014, non nota;
del parere espresso in merito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 3358 del 7 febbraio 2014, non noto;
della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 9 del 2014, avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2014”;
della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24 del 2014 avente ad oggetto “ulteriori istruzioni relative alle modalità di versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2014”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 78 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione di Trasporti per l'anno 2015”, approvata con d.P.C.M. 2 aprile 2015 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: delle note del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 647 del 14 gennaio 2015 e n. 4039 del 24 febbraio 2015, non note;
delle note dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti prot. 2015/263 del 28 gennaio 2015 e prot. 2015/1053 del 16 marzo 2015, non note;
della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 6776 del 30 marzo 2015, non nota;
dei pareri del Dipartimento del Tesoro e della Ragioneria Generale della Stato, non noti;
della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 24 del 2015 avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2015”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 94 del 5 novembre 2015, avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2016”, approvata con d.P.C.M. 23 dicembre 2015 qui parimenti impugnato;

- nonché, per quanto occorra: della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2015 n. 23910, non nota;
dei pareri espressi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento del Tesoro, non noti;
della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015 n. 31885, non nota;
della nota del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 dicembre 2015 n. 8204;
della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2015 n. 1022;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 139 del 24 novembre 2016 avente ad oggetto “misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”, approvata con d.P.C.M. 28 dicembre 2016 qui parimenti impugnato;

- della determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 13 del 1 febbraio 2017 avente ad oggetto “definizione delle modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti per l’anno 2017”;

- della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 75 del 31 maggio 2017, avente ad oggetto “Contributo al finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere” e relativi allegati A ("Funzioni e poteri") e B ("Ambiti interessati dalle attività poste in essere dall’Autorità");


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2018 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ritualmente riassunto (a seguito dell’ordinanza collegiale n. 8833/2015) dinanzi a questo Tribunale, le ricorrenti United Parcel Service Italia s.r.l., UPS Healthcare Italia s.r.l. e UPS SCS (Italy) s.r.l. impugnano gli atti dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti indicati in epigrafe, aventi ad oggetto il pagamento del contributo di cui all’art. 37, sesto comma, del d.l. n. 201 del 2011, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017.

Si è costituita l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Si è costituita ad adiuvandum DHL Express (Italy) s.r.l.

L’istanza cautelare è stata accolta, con ordinanza di questa Sezione n. 346/2015.

La causa è stata trattata, insieme ad altre di analogo oggetto, all’udienza pubblica del 14 febbraio 2018.

DIRITTO

In rito, è inammissibile per difetto d’interesse l’impugnativa:

delle note e dei pareri ministeriali elencati in epigrafe, che hanno natura endoprocedimentale e non producono effetti lesivi per le società ricorrenti:

della delibera dell’Autorità n. 75 del 31 maggio 2017, avente ad oggetto “Contributo al finanziamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Ricognizione delle competenze dell’Autorità e degli ambiti interessati dalle attività poste in essere” e dei relativi allegati A ("Funzioni e poteri") e B ("Ambiti interessati dalle attività poste in essere dall’Autorità"), alla quale deve riconoscersi natura ed efficacia meramente ricognitiva, specialmente in relazione al novero dei soggetti obbligati al pagamento del contributo, la cui individuazione non può che discendere direttamente dalla legge e dai principi sanciti dalla Corte costituzionale, con la pronuncia di cui si dirà appresso, dovendo invece escludersi l’esistenza di un potere della stessa Autorità, la quale non è legittimata a regolamentare in via autonoma e ad ampliare le categorie di imprese ed operatori economici tenuti alla contribuzione.

Nel merito, il ricorso è fondato.

L’art. 37 del d.l. n. 201 del 2011 ha disposto l’istituzione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, le cui competenze sono precisate al comma 2 e sono esercitate mediante le attività previste dal comma 3. Per garantire il funzionamento dell’Autorità, il comma 6 prevede: “Alle attività di cui al comma 3 del presente articolo si provvede come segue: (…) b) mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivanti dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’atto, possono essere formulati rilievi cui l’Autorità si conforma;
in assenza di rilievi nel termine l’atto si intende approvato”.

Con le delibere impugnate, l’Autorità ha provveduto in ordine alla misura e modalità di versamento del contributo per gli anni 2014 – 2017, individuando dapprima i soggetti tenuti al pagamento in base ai “codici della classificazione delle attività economiche

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