TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-25, n. 201700274

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, ordinanza cautelare 2017-05-25, n. 201700274
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201700274
Data del deposito : 25 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/05/2017

N. 00554/2017 REG.RIC.

N. 00274/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00554/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 554 del 2017, proposto da:


Siram S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N B, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;


contro

Comune di Pescia;

nei confronti di

Diddi S.r.l., D D &
Figli S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Massimo Pozzi e Chiara Rigoni, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, lungarno Vespucci 20;

per l'ottemperanza e la corretta esecuzione,

previa sospensione dell'efficacia,

della sentenza del

TAR

Toscana, sez. I, n. 1028, pubblicata l'8 luglio 2015, passata in giudicato, come specificato nella sentenza di ottemperanza n. 1311, depositata l'8 agosto 2016 e non notificata, pronunciata inter partes dalla stessa I sezione del

TAR

Toscana;

nonché, in via subordinata, previa conversione del rito, per l'annullamento, dei seguenti atti,

quanto al ricorso introduttivo:

- del verbale n. 20 del 10 ottobre 2016, in cui la Commissione giudicatrice prende atto delle conclusioni raggiunte nella relazione consultiva richiesta al CET S.c.r.l. e dispone che “L'offerta presentata dalla ditta SIRAM S.p.A. viene pertanto giudicata anormalmente bassa e tale da non superare il giudizio di anomalia. Si richiama il verbale di gara n. 17 del giorno 1/2/2016 e valutando che il giudizio di congruità non abbia trovato conferma, si ribadisce che l'amministrazione dovrà procedere alla valutazione dell'anomalia per l'offerta della ditta seconda in graduatoria”;

- dei presupposti verbali n. 18 e 19, trasmessi unitamente al n. 20 con pec del 10 ottobre 2016;

- di tutti gli atti presupposti, in particolare del decreto di nomina del nuovo RUP, prot. int. 25414 del 12 agosto 2016;
della determinazione dirigenziale n. 1822 del 13 settembre 2016 di affidamento alla Società Consortile Energia Toscana (CET) di “incarico di assistenza tecnica e professionale alle funzioni RUP nella gara Calore”;
della relazione di supporto al RUP redatta dalla società CET in data 3 ottobre 2016;
della relazione integrativa redatta dalla società CET in data 10 ottobre 2016;
della lettera sottoscritta dal nuovo RUP arch. Anna Maria Maraviglia e trasmessa unitamente agli atti sin qui elencati con pec del 10 ottobre 2016;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti e conseguenti a quelli sin qui indicati, tra i quali:

- l'eventuale valutazione positiva del giudizio di anomalia dell'offerta presentata dall'

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