TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-05-08, n. 200900301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-05-08, n. 200900301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 200900301
Data del deposito : 8 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00398/2008 REG.RIC.

N. 00301/2009 REG.SEN.

N. 00398/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 398 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S S, rappresentato e difeso dall'avv. O C, con domicilio eletto presso Gianni Zgagliardich Avv. in Trieste, via Filzi 8;

contro

Provincia di Udine, rappresentato e difeso dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentato e difeso dall'avv. G D D, domiciliata per legge in Trieste, piazza Unita' D'Italia 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

delle delibere n. 157 dd. 28.7.2008 e n. 150 dd. 21.7.2008, del Verbale della Conferenza Tecnica dd. 30.6.2008, del D.P.G.R. dd. 11.8.2005,n. 266/Pres, come modificato dal D.P.G.R. 18.11.2005, n. 0409/Pres. e di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso a quelli impugnati.

Vista la contestuale richiesta di adozione delle misure cautelari provvisorie;

Visto il decreto presidenziale n. 159 dell' 11.9.2008 di rigetto dell'istanza di misure cautelari provvisorie;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 23.10.2008, con i quali si impugnano i seguenti atti:

Verbale di conferenza Tecnica dd. 30.6.2008 e deliberazione n. 187/2008

della Provincia di Udine;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Udine;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Friuli-Venezia Giulia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22/04/2009 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è titolare di una discarica in Comune di Pavia di Udine autorizzata a suo tempo come “discarica di prima categoria” la cui autorizzazione alla gestione risale al 31 maggio 1996 ed è poi stata sempre rinnovata senza soluzione di continuità.

In conformità alla previsione del comma 3 art 17 D.lgs 36/2003 la suddetta presentava con lettera 25 settembre 2003 il piano di adeguamento che prevedeva tra le “misure correttive”anche una modifica della geometria del colmo. Questa costituiva variante del progetto già approvato per cui la ricorrente presentava, in data 10 ottobre 2003, la domanda di approvazione accompagnata dall’apposito elaborato di “variante di adeguamento”.

La Provincia di Udine dava avvio al procedimento solo in data 4 marzo 2005, unificando quello relativo all’esame del Piano di adeguamento con quello della variante di adeguamento.

In data 10 maggio 2005 la Provincia inviava una richiesta di integrazioni articolata su 21 punti almeno 6 dei quali non riguardavano l’adeguamento in quanto relativi all’ubicazione della discarica.

Successivamente - secondo l’esposizione della ricorrente – l’attenzione della Provincia si incentrava esclusivamente sulla variante di adeguamento.

Nel frattempo veniva approvata la l.r. 18 luglio 2005 n. 15 che demandava all’ARPA di valutare se gli interventi previsti dal piano di adeguamento fossero tali da ridurre l’impatto complessivo dell’installazione.

L’art. 4 della l.r. 15/2005 veniva poi integrato con l’inserimento dei commi 11bis e 11 ter ad opera della l.r. 23.12.2005 n. 32 e il comma 11 ter veniva interpretato dalla Provincia nel senso che i piani di adeguamento delle discariche non avrebbero potuto prevedere una modifica delle pendenze di colmo che avesse come risultato un incremento del volume originariamente autorizzato superiore al 10%.

Data la mancanza di chiarezza circa le integrazioni da presentare, in data 6.2.2006, la ricorrente chiedeva la sospensione del procedimento.

Con nota 16 novembre 2006 la Provincia le chiedeva di presentare un’apposita istanza ai sensi del D.lgs 59/2005 (autorizzazione integrata ambientale) e veniva quindi avviato in data 21.2.2007 il procedimento AIA.

Seguiva poi un’ulteriore fase procedimentale caratterizzata dal tentativo della Provincia di rendere la procedura assoggettabile a VIA, nonostante la ricorrente ribadisse di non aver proposto un ampliamento ma un adeguamento.

Con nota 20.2.2008 la Provincia sospendeva quindi il procedimento sostenendo che “gli interventi previsti dal piano di adeguamento al D.Lgs 36/2003 non possono essere comprensivi di un aumento volumetrico maggiore al valore consentito dall’art. 1 della l.r 32/2005” e che doveva essere cura del richiedente verificare se il progetto era o meno soggetto a procedura di verifica o di VIA.

La ricorrente continuava, peraltro invano, a contestare che, prima di parlare di qualsiasi ampliamento, era necessario portare a conclusione l’iter di adeguamento ex D.lgs 36/2003 ed infine si risolveva a chiedere il trasferimento del procedimento alla Regione per incompatibilità della Provincia in quanto proprietaria ( partecipazione maggioritaria) della società EXE s.p.a, in concorrenza con la ricorrente sia nel settore dello smaltimento che in altri servizi di igiene urbana.

Veniva quindi convocata la Conferenza Tecnica avente ad oggetto il procedimento per valutazione del progetto di adeguamento della discarica di 1^ categoria della ricorrente, e quindi un oggetto che, secondo la ricorrente, non corrispondeva a quello dei tre procedimenti avviati dalla Provincia che erano relativi a : - valutazione del piano di adeguamento – valutazione della variante di adeguamento e autorizzazione integrata ambientale.

Seguiva infine l’impugnata delibera di non approvazione del piano di adeguamento e variante di adeguamento e prescrizione modalità e tempi di chiusura.

Il ricorso deduce quindi i seguenti motivi:

1) Violazione degli artt. 7 e 9 l. 241/1990 e della l.r 7/2000 – Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento , violazione del diritto di partecipazione;
nell’assunto che mai sarebbe stato instaurato un procedimento per la chiusura.

2) Violazione e /o falsa applicazione di legge : violazione degli artt. 8, 15 e 17 D.lgs 59/2005 – Irrazionalità ed illogicità – Carenza di presupposti – Violazione del principio di proporzionalità;
nell’assunto che viene dichiarata la non adeguabilità della discarica e ne viene disposta la chiusura, prescrivendo però il rispetto dei criteri previsti dal D.lgs 36/2003 per le discariche adeguate.

3) Carenza di motivazione e/o falsa applicazione del D.L.

8.4.2008 n. 59 – Illegittimità derivata – Contraddittorietà della motivazione – Violazione della l. 244/2007;
nell’assunto che l’ordine di cessazione del conferimento dei rifiuti entro il 1^ ottobre 2008, oltre ad essere del tutto immotivato, appare poggiare sull’erroneo presupposto che il termine per il completamento dei lavori di adeguamento per tutte le discariche fosse stato anticipato al 1^ ottobre 2008 ad opera dell’art. 6 del D.L. 59/2008 convertito in l. n. 101/2008 mentre tale termine varrebbe solo per le discariche di rifiuti pericolosi e le altre discariche autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003 e quindi non si applicherebbe alla discarica della ricorrente che, alla data del 16 luglio 2001, era già autorizzata e funzionante. Per essa pertanto rimarrebbe in vigore il testo dell’art. 17 D.lgs previgente alle modifiche risultanti dall’inserimento dei commi 4-bis e 4-ter ad opera dell’art. 6 del già citato D.L.59/2008 convertito in l. 101 del 6.6.2008 ed il termine di otto anni verrebbe a scadere il 16.7.2009.

Inoltre il termine suddetto, oltre a non essere legittimato da norme sopravvenute, sarebbe in contrasto con il comma 166 della l. 244/2007 che ha prorogato , sempre in via transitoria, al 31.12.2008 il termine di cui al comma 1, art. 17 d.lgs 36/2003 nonché con quanto stabilito dalla Provincia con nota prot. 4250 del 17.1.2008, dove si manteneva la data del 31.12.2008 per il conferimento dei rifiuti in precedenza autorizzati.

4) Violazione di legge ( art. 208 del d.lgs 152/2006 e

DPGR

2.1.1998 n. 01/Pres – art. 1 D.lgs 36/2003) Contraddittorietà ed illogicità manifesta;
nell’assunto che le prescrizioni tecniche del punto 2 della delibera n. 157/2008 sarebbero contraddittorie perché: a) alla lettera a) vengono determinate le tipologie di rifiuti (codici CER) ancora ammissibili in discarica perché non pericolosi ed a basso contenuto di sostanza organica ma si ammette il codice CER 19 12 04 – plastica e gomma e non il codice CER 02 01 04 Rifiuti plastici ( ad esclusione degli imballaggi) già in precedenza autorizzato;
b)alla lett. b) si prevede che in caso di mancata saturazione della discarica con rifiuti la capacità residua dovrà essere saturata con materiale “non classificato come rifiuto”mentre la modifica della composizione della massa di riempimento della discarica avrebbe richiesto verifiche preliminari di compatibilità ed un progetto di variante che ne indichi la fattibilità;
c) la realizzazione di un ulteriore piezometro in aggiunta ai tre esistenti e conformi al progetto autorizzato sarebbe immotivata ed in contrasto con la l.r. 32/2005 che ne prevede tre.

5) Mancanza di presupposti – Travisamento – Falsa applicazione di legge (D.lgs 36/2003 e DPGR N. 0266/Pres) – Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza – Violazione dei principi generali in materia di prestazione di garanzie di legge nel nostro ordinamento;
nell’assunto che l’imposizione di garanzie fiduciarie di cui all’art. 14 del d.lgs 36/2003 presuppone che la discarica sia adeguata e che, altrimenti opinando, la norma di cui all’art. 1 comma 1 ter del

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