TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-04-13, n. 201100968

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-04-13, n. 201100968
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201100968
Data del deposito : 13 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02548/2009 REG.RIC.

N. 00968/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02548/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 2548 del 2009, proposto da:
A A, A G, A P, A P, B L, B R, B G, B R, B E, B E, C G, C G, C F, C R, C P, C C, C M F, C F, C M, D M M, D D A, D D A, D I, E V, F A, F G, F N, G B, I S, L A, L A, M A, M F, M A, M C, M G, N M R, P F, R L, S F, S A, T A, T W, T S, T V, Z T, rappresentati e difesi dall'avv. A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso Europa 14;



contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale delle Dogane per la Lombardia, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Milano, via Freguglia 1;



per il riconoscimento

a seguito della sentenza della Corte di Cassazione nr. 9941\09 del diritto a vedersi riconosciuto l’aggiornamento della svalutazione elvetica dell’assegno di confine anche per il periodo antecedente il 1.7.98

per l'annullamento parziale se necessario

del D.M. del 23.1.2004 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella parte in cui limita l’efficacia del suddetto decreto ai soli soggetti ivi espressamente elencati;

per la condanna

a ricevere le differenze retributive da parte del datore di lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’art. 2 L. 425\89 prevede che l’assegno di confine dovuto al personale che risiede in territorio estero deve essere maggiorato o ridotto dopo ogni biennio in relazione al mutamento del costo della vita nella località in cui i dipendenti prestano servizio; la norma precisa altresì che l’assegno non ha carattere retributivo.

L’art. 7,comma 5, D.L. 384\92 ha introdotto il blocco degli emolumenti rivalutabili in base al costo della vita e l’amministrazione resistente ha ritenuto che l’assegno di confine di cui alla L. 425\89 rientrasse nel campo di applicazione della norma.

In virtù della sentenza 3081\2002 del TAR Lombardia, che aveva riconosciuto

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