TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-06-15, n. 202006577
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Pubblicato il 15/06/2020
N. 06577/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01375/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1375 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E F, P S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P S C in Roma, via Valdier. n.36;
contro
Cri - Croce Rossa Italiana, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Roma, Sezione I Lavoro- pubblicata il-OMISSIS-e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Cri - Croce Rossa Italiana e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli;Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza datata -OMISSIS-, gli odierni deducenti, in qualità di coniuge e figli del Maresciallo Capo della Croce Rossa Italiana -OMISSIS-per “ Leucemia mieloide acuta. Leucemia mieloide recidivante. Arresto cardiocircolatorio dipendenti da causa di servizio nonché riconducibili alle particolari condizioni ambientali ed operative di missione ovvero a particolari fattori di rischio per la missione svolta ”, hanno chiesto la concessione dei benefici previsti dalla L. 266/05 e dal relativo Regolamento di attuazione, DPR 243/06.
Con ordinanza commissariale della Croce Rossa Italiana n. -OMISSIS-il proprio dante causa è stato riconosciuto “ Vittima del Dovere ” ai sensi della L. 13.08.1980 n.466, della L. 23.12.2005 n. 266, art. 1 comma 562-565, e del DPR 7 luglio 2006 n. 243.
In data -OMISSIS-il Ministero dell’Interno ha comunicato alla Croce Rossa Italiana, con riferimento all’importo dell’assegno, che “ ogni familiare superstite così come individuato dall’art.6 della L.13.08.1980 n.466 e s.m.i. deve percepire, rispettivamente, un assegno vitalizio da € -OMISSIS-con decorrenza dal 1° gennaio 2006 ed uno da € -OMISSIS-con decorrenza dal 1° gennaio 2008, entrambi soggetti a perequazione automatica ”.
Ritenendo la descritta quantificazione dell’assegno non corretta, i deducenti hanno proposto ricorso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Roma il quale, con sentenza n. -OMISSIS-, in accoglimento della domanda proposta e previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha condannato l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana a corrispondere loro l’assegno de quo nell’importo mensile di euro 500,00 oltre perequazioni ex lege , a decorrere dal 1 gennaio 2006, detratto quanto già percepito, condannando il Ministero a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquidava in complessivi euro 2.000,00. La sentenza ha disposto, infine, la “ compensazione delle spese con il Ministero dell’Economia e Finanze ”.
Successivamente, con provvedimento del -OMISSIS-lo stesso Tribunale, su istanza dei ricorrenti, ha proceduto alla correzione dell’errore materiale così statuendo: “ dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza n.-OMISSIS-nella parte in cui veniva disposta la condanna alle spese nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze anziché nei confronti dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ed altresì nella parte in cui non veniva disposta la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente ”.
Con l’odierno ricorso, notificato il 23 gennaio 2019 e depositato entro il termine di rito, viene chiesto ordinarsi l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma indicata in epigrafe.
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS-, il Collegio ha rilevato che “ la sentenza per la cui ottemperanza è giudizio è stata notificata agli Enti convenuti in forma esecutiva in data -OMISSIS-, e dunque prima della correzione di errore materiale, come detto disposta con provvedimento del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, del 4.12.2017, il quale ha modificato la statuizione del titolo in relazione sia al soggetto tenuto al pagamento delle spese del giudizio sia al relativo creditore, rispettivamente individuati nell’Ente Strumentale alla Croce Rossa e nel procuratore dei ricorrenti, antistatario. Tali rilievi determinano la sussistenza di due profili di parziale inammissibilità della domanda, con riferimento al capo della decisione inerente le spese del giudizio, da un lato in quanto non risulta mai notificato al soggetto debitore il titolo esecutivo risultante dalla correzione dell’errore materiale e dall’altro perché il procuratore antistatario in favore del quale le stesse sono state liquidate non è parte del presente giudizio ”.
Ha quindi assegnato alle parti il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per presentare memorie vertenti sulla questione indicata.
Con atto depositato in data 20 gennaio 2020, e non notificato, i ricorrenti hanno dichiarato - irritualmente - di voler rinunciare “ alla sola domanda inerente le spese legali liquidate dal Giudice del lavoro (euro 2.000,00) in favore del procuratore antistatario, fermo il resto ”.
Con memoria depositata in data 29 gennaio 2020 si è costituito il Ministero chiedendo l’inammissibilità del ricorso in esame, atteso che “ l’ordinanza con cui il Tribunale del lavoro di Roma ha corretto l’errore materiale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione non è stata notificata in forma esecutiva presso l’Ente resistente ”, e che il procuratore dichiaratosi antistatario non figura tra i ricorrenti.
All’udienza del 9 giugno 2020, fissata per la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento nei termini di seguito indicati.
2.1. Parte ricorrente ha documentato:
- che la sentenza della quale chiede l’ottemperanza, è stata notificata agli Enti convenuti in forma esecutiva in data primo agosto 2016;
- che la stessa è passata in giudicato;
- di avere, altresì, assolto alle formalità procedurali previste dall'art. 14 comma 1, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, a tenore del quale le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, constatato che quest’ultimo, come sopra precisato, risulta notificato al Ministero convenuto in forma esecutiva il primo agosto 2016 ad istanza degli odierni ricorrenti e che, decorso il predetto termine dilatorio di legge, l’Amministrazione non risulta avere adempiuto alla propria obbligazione.
2.2. Oltre alla sussistenza degli elementi richiesti dall’art. 112 CPA per l’ottemperanza delle sentenze del giudice ordinario, rileva il Collegio come il contegno processuale inerte dell’Amministrazione intimata non abbia offerto elementi di prova in merito all’avvenuto adempimento dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo azionato;inoltre, e per altro verso, il giudicato formatosi sulla sentenza rende incontestabile l’entità del credito vantato dalla parte ricorrente.
2.3. Osserva tuttavia il Collegio che l’omessa notifica in forma esecutiva alla resistente della sola ordinanza con cui il Tribunale del lavoro di Roma ha corretto l’errore materiale contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, rende improcedibile il ricorso in esame limitatamente a quanto disposto nell’ordinanza de qua .
Peraltro i ricorrenti, con la memoria del 20 gennaio 2020 hanno dichiarato di rinunciare domanda inerente le spese legali liquidate dal Giudice del lavoro (euro 2.000,00) in favore del procuratore antistatario e che, essendo tale rinuncia irrituale, rende il ricorso improcedibile in parte qua per sopravvenuto difetto di interesse.
3. Deve, pertanto, essere ordinato al Ministero intimato (qualora non vi abbia ancora provveduto) di adottare i provvedimenti necessari a prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della presente pronuncia, corrispondendo ai ricorrenti le somme come dettagliatamente liquidate in favore di ciascuno di essi dalla sentenza oggetto di ottemperanza, oltre agli interessi ed alle spese di lite secondo le modalità parimenti dalla stessa previste.
4. Per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso del concesso termine di trenta giorni, il Collegio dispone la nomina, quale Commissario ad Acta, del Ragioniere generale dello Stato, o di un funzionario da questi delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di trenta giorni, dietro presentazione di specifica istanza della parte interessata.
4.1. Tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad Acta, il quale dovrà comunque produrre al termine dell’incarico documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.
5. Le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.