TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-12-06, n. 202103397
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2021
N. 03397/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2016, proposto da
I.P.A.B. Istituto Assistenziale Burgio - Corsello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Palermo, Via G. Oberdan n.5;
contro
l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione SIna, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
- del Decreto del Dirigente Regionale n. 190 Serv. 7 I.P.A.B. del 15.02.2016 dei Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali dell'Assessorato intimato;
- della circolare n. 3 - prot. 8305 del 13 marzo 2015 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche sociali dell'Assessorato odierno resistente, di non applicabilità alle II.PP.AA.BB. della Regione SIna dell’art. 243 bis del D. Lgs n. 267/2000, procedure di riequilibrio finanziario pluriennale;
- di ogni allo presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione SIna, e vista la documentazione depositata;
Vista l’ordinanza cautelare n. 582/2016;
Vista la memoria conclusiva depositata dalla resistente Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa Maria Cappellano all’udienza pubblica del giorno 23 novembre 2021, e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con il ricorso in esame, l’IPAB Istituto Assistenziale Burgio - Corsello ha impugnato – chiedendone l’annullamento, vinte le spese – il decreto n. 190 del 15 febbraio 2016, con il quale l’intimato Assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali ha annullato la deliberazione dell’IPAB avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2015, contestualmente revocando il decreto n. 1537 del 29 luglio 2014, di approvazione da parte dello stesso Assessorato del piano di risanamento adottato dall’Ente ricorrente.
Espone, al riguardo:
- di svolgere attività di assistenza in favore dei bisognosi, in base ai compiti previsti dalla legge Crispi (l. n. 6972/1890), soggetta, in quanto ente pubblico, al controllo tutorio dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, il quale approva - tra gli altri - i bilanci preventivi dell’Istituzione;
- di non disporre di sufficienti risorse per garantire l’erogazione dei servizi, versando, come tutte le altre I.PP.A.B., in una delicata situazione finanziaria, per ovviare alla quale ha deciso di approvare, nel corso dell’anno 2014, un piano di risanamento triennale, approvato dall’intimato Assessorato con decreto n. 1537/2014;
- di avere approvato il bilancio di previsione 2015, con deliberazione annullata dall’Assessorato con il provvedimento n. 190 del 15 febbraio 2016 oggetto di odierna impugnazione, con il quale è stata contestualmente disposta la revoca del su citato decreto n. 1537/2014.
Deduce avverso tale provvedimento le censure di:
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 NONIES COMMA 1 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE ;
2) ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - ERRORE DI FATTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA -VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 - DIFETTO ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 243 BIS TUEL. PERPLESSITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST ;
3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 243 BIS TUEL - ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, ARBITRIO E INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST ;
4) IN SUBORDINE: ILLEGITTIMITÀ DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEL COMBINATO DISPOSTO DELLE NORME SULLA CONTABILITÀ DELLE IPAB, NONCHÉ DELL'ART. 243 BIS TUEL, NONCHÉ DEL DIRITTO VIVENTE IN MATERIA PER: VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
ECCESSO DI POTERE LEGISLATIVO PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - INCOERENZA ESTERNA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DI BUONA AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PRINCIPIO DI EFFICACIA - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ;
5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 68, COMMA 3 L.R. N. 10/1999 - ILLOGICITÀ, ARBITRIO, INGIUSTIZIA MANIFESTA ;
6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELLE IPAB - DIFETTO DI. MOTIVAZIONE - VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 VIOLAZIONE L. 241/1990 PER MANCATA COMUNICAZIONE AVVIO DEL