TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-06-26, n. 201800426

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2018-06-26, n. 201800426
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201800426
Data del deposito : 26 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/06/2018

N. 00426/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00101/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 101 del 2017, proposto da
A V, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio eletto presso lo studio Demetrio Rivellino in Campobasso, via D'Amato, 13/D;

contro

Comune di Colli al Volturno (Is), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M D N, con domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, corso Umberto, 43;

nei confronti

D D L non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione n.122 del 02-12-2016 del Comune di Colli al Volturno con la quale è stata sospesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21-quater della legge 241/90, l'ordinanza comunale n. 3/15 del 19.01.2015 e di ogni altro atto, parere o provvedimento ivi richiamato nonché di tutti gli atti successivi con il richiamato impugnato provvedimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Colli al Volturno (Is);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2018 la dott.ssa R L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza n.03/15 del 19 gennaio 2015, prot. n.140, il Comune di Colli al Volturno ingiungeva al sig. D D L la demolizione di una serie di opere abusive realizzate sul fondo posto al confine con la proprietà del sig. V Alessio.

Il D L impugnava l’ordinanza con ricorso straordinario al Capo dello Stato, tutt’ora non definito.

Nelle more, l’odierno ricorrente diffidava il Comune a concludere il procedimento di cui all’art. 31 D.p.r. n. 380/01 e, a fronte della perdurante inerzia dell’Amministrazione, si vedeva costretto a adire questo Tribunale chiedendo, ai sensi degli artt 31 e 117 c.p.a, l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere.

Il Tribunale, con sentenza n. 426/16, accoglieva il ricorso.

Il Comune, quindi, emetteva la determina n. 122 del 2.12.2017 con la quale sospendeva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 quater della legge n. 214/90, l’ordinanza n. 3/2015 rilevando che “prevalenti ragioni di pubblico interesse suggeriscono l’adozione di un provvedimento cautelare che scongiuri ulteriore contenzioso e conseguenti spese a carico dell’Ente;
che allo stato attuale del procedimento amministrativo riguardante l’ingiunzione di cui trattasi ed ogni altro atto anteposto e/o conseguente, ulteriori questioni privatistiche assumono valenza puramente marginale e che la sospensione della predetta ordinanza non andrebbe comunque a ledere né tantomeno a comprometterle in alcun modo, potendosi, senza pregiudizio alcuno, la trattazione delle stesse rinviare all’esito della decisione del Capo dello Stato”.

A questo punto, il sig. V impugnava la suddetta determina deducendo che la sospensione della ordinanza n. 3/15 era stata disposta senza l’indicazione di un termine finale e, comunque, oltre il termine di 18 mesi previsto dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90 per l’esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione.

Il Comune, poi, aveva l’obbligo di concludere il procedimento finalizzato alla repressione degli abusi edilizi commessi dal sig. D L, trattandosi di attività vincolata e priva di contenuto discrezionale;
ad ogni modo, la determina gravata era stata emessa quanto l’effetto acquisitivo di cui all’art. 7 della legge n. 47/85 si era già verificato, essendo decorsi ormai 90 giorni dalla notifica della ingiunzione al controinteressato senza che questo avesse provveduto alla demolizione dei manufatti abusivi.

Si costituiva in giudizio il Comune di Colli al Volturno eccependo l’infondatezza delle avverse censure: il Comune, infatti, aveva fatto correttamente richiamo ad un principio di prudenza e cautela ritenendo prevalenti, nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, le ragioni di pubblico interesse al mantenimento dello status quo rispetto alla esecuzione della ordinanza di demolizione.

Alla udienza pubblica del 23 maggio 2018 la causa veniva trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Come rilevato in sede di ricorso, infatti, la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento amministrativo, previsto dall’art. 21 quater della legge n. 241/90 presuppone, nell’attuale quadro normativo, la sussistenza di gravi ragioni di pubblico interesse che lo giustifichino e, in ogni caso, può essere prevista solo per il tempo strettamente necessario alla tutela delle esigenze cautelari che vi sono sottese, non potendosi disporre una sospensione sine die .

Anche l’annullamento in autotutela di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241790 deve essere esercitato, sussistendone le ragioni giustificatrici di pubblico interesse, entro un termine ragionevole ovvero nel doveroso bilanciamento tra l’interesse pubblico alla rimozione del provvedimento illegittimo e l’interesse privato e, più in particolare, con il legittimo affidamento maturato nei riguardi degli effetti prodotti dall’atto.

Ciò premesso, la determina impugnata risulta aver disposto la sospensione della ordinanza n. 3/15 senza indicazione di un preciso termine finale, limitandosi a subordinare gli effetti della sospensione alla generica e non meglio precisata conclusione del ricorso al Capo dello Stato promosso dal controinteressato.

Ove, poi, e in subordine, si volesse configurare nella determina gravata l’espressione dell’esercizio di un potere di autotutela da parte del Comune, comunque non se ne ravviserebbero i necessari presupposti non menzionando essa alcuno specifico vizio di illegittimità della ordinanza e trattandosi di un annullamento tardivo perché intervenuto a distanza di quasi due anni dalla adozione della ingiunzione di demolizione.

Il Comune, infine, si è limitato ad enunciare generiche ragioni di cautela e di pubblico interesse che giustificherebbero la gravata sospensione laddove, al contrario, è noto che in materia di illeciti edilizi l’attività di repressione svolta dalla Amministrazione è dovuta e priva di margini di discrezionalità, essendo essa preposta al controllo del territorio e alla repressione degli abusi.

In conclusione, e per quanto dedotto, il ricorso va accolto con annullamento del provvedimento impugnato e fatti salvi gli ulteriori provvedimenti del Comune.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura di seguito liquidata in dispositivo.

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