TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201792

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-11-14, n. 202201792
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202201792
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 01792/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01040/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2021, proposto da
Ing. C L, rappresentato e difeso dall'avvocato M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ing. Mllaro A P, rappresentato e difeso dagli avvocati M S e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

della nota prot. n. 0004610 del 29.04.2021 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto, avente ad oggetto il “riscontro delle notule di pagamento inviate dalla Commissione Collaudo ed elaborate sulla base delle tariffe professionali D.M. 17.06.2016”, con la quale si comunica che tali notule devono essere, invece, predisposte ai sensi dell'art.113 del D. Lgs. n. 50/2016 (compenso ai dipendenti interni), con la specificazione che l’importo correttamente spettante è di € 16.065,29;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto;

Visto l’atto di intervento ad adiuvandum di Mllaro A P;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to D. Mastrolia in sostituzione dell'avv.to G. Valla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.L’Ing. C L, funzionario dipendente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, veniva designato - in forza del decreto n. 25/2017 del 24.02.2017 del Presidente e Commissario Straordinario del Porto di Taranto - quale componente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera afferente (l’opera pubblica strategica) relativa agli “ Interventi per il dragaggio di 2,3 Mm3 di sedimenti in area Molo Polisettoriale per la realizzazione di un primo lotto della cassa di colmata funzionale all’ampliamento del grande V sporgente del Porto di Taranto ”.

Detto decreto stabiliva che sarebbe stato corrisposto “ il compenso previsto dalla normativa in materia, oltre che il rimborso delle spese documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico…” e che il provvedimento avrebbe perso efficacia, tra l’altro, qualora lo stesso non fosse stato restituito sottoscritto per accettazione dai destinatari, ossia i Collaudatori designati.

Con nota del 04.12.2019, l’Autorità Portuale resistente affermava, con riferimento al compenso dei Componenti la Commissione di Collaudo, l’inapplicabilità delle tariffe professionali degli Ingegneri di cui al D.M. 17.06.2016 - indicato nell’art. 102, comma sesto, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm. - poiché “… codesti collaudatori sono stati nominati con Decreto 25/2017 del 24.02.2017, ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs 163/2006 e non già dell’art. 102, comma sesto, del D. Lgs. 50/2016 che non appare applicabile alla fattispecie sia ratione temporis in quanto introdotto dal D. Lgs. n.56/2017 (entrato in vigore il 20.05.2017) e sia letto l’art. 216, comma 16, della normativa medesima … secondo cui “… fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 102, comma 8, si applicano le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 …” (prot. n. 19480 del 4.12.2019).

In data 29.04.2021 l’Autorità Portuale - in riscontro alle notule di pagamento inviate dai Componenti della Commissione di Collaudo - comunicava, con la nota impugnata (prot. n. 0004610), che “… le notule di pagamento ricevute saranno da rettificare sulla base del calcolo dei compensi di seguito riportato, effettuato considerando l’importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato dell’importo delle perizie di variante finora approvate, come previsto dal Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 adottato da questo Ente …”.

Con nota inviata a mezzo p.e.c. del 19.05.2021 l’odierno ricorrente diffidava l’Amministrazione resistente al corretto computo (mediante riesame) dei compensi dovuti ai Componenti della Commissione di Collaudo de qua, rivendicando in proposito l’applicazione delle tariffe professionali degli Ingegneri di cui al D.M. 17.06.2016;
con successiva nota del 07.06.2021 (di rigetto della predetta istanza di riesame) l’Amministrazione resistente, negava (ancora una volta) al ricorrente il pagamento delle proprie notule sulla base delle tariffe professionali previste dal citato D.M. 17.06.2016.

1.1. Avverso l’epigrafata nota prot. n. 0004610 del 29.04.2021 è insorto il ricorrente con il ricorso all’esame, rassegnando le censure di seguito rubricate.

VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 102 e 113 DEL D. Lgs n. 50/2016 - ILLOGICITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE E ILLEGITTIMITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.

VIOLAZIONE DI LEGGE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 102 E 216 del D.LGS. n. 50/2016 NONCHE’ DELL’ART. 238 DEL D.P.R. n. 207/2010 - ILLOGICITÀ, CARENZA DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETA’.

1.2. Il 13 luglio 2021 si è costituita in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio nel Porto di Taranto eccependo l’infondatezza del ricorso.

1.3. Il 17 febbraio 2022, l’ing. Mllaro A P, dipendente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nominato dall’Ente appaltante con decreto n. 25/2017, su indicazione dei componenti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (nota del 13.12.2016) e su proposta del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con funzioni di Presidente e di collaudatore statico della Commissione di Collaudo predetta (unitamente all’Ing. L C e al Geom. N T quali componenti), proponeva atto di intervento ad adiuvandum a norma dell’art. 28 c.p.a., per sostenere le ragioni del ricorrente.

1.4. Alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2021 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato “di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione della causa nel merito”.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2022 il Presidente di questa Sezione ha segnalato, ai sensi dell'art. 73 comma 3 c.p.a., “ alle parti presenti un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo vertendo la causa su diritti soggettivi patrimoniali non rientranti nella giurisdizione esclusiva del G.A ”.

Il ricorrente, dopo il predetto rilievo d’ufficio, ha chiesto un rinvio “per poter replicare in proposito”.

Successivamente le parti ricorrenti, “preso atto dei rilievi d’ufficio sollevati ex art.73, comma 3, c.p.a.” dal Tribunale in merito al “possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo” hanno chiesto, “ qualora il Collegio dovesse ritenere fondato tale dubbio e denegare la sua giurisdizione in favore di altro giudice, di concedere ex art.11 cpc i termini per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente, con preghiera di non condanna alle spese di lite tenendo conto della complessità della materia”.

Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è inammissibile per evidente difetto di giurisdizione del G.A. adito.

2.1.Con il ricorso all’esame, l’Ing. L C contesta la nota prot. n. 0004610 del 29.04.2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio che ha negato l’applicabilità nella specie dell’invocato D.M. 17.6.2016, recante le tabelle dei compensi spettanti ai professionisti (Ingegneri) nominati dalle Amministrazioni aggiudicatrici per le prestazioni di progettazione e collaudo delle opere pubbliche, sul presupposto che i compensi della Commissione di Collaudo de qua non debbano essere liquidati in applicazione delle tariffe professionali richiamate nel citato D.M. 17.6.2016, ma in applicazione dei criteri per l’attribuzione degli incentivi al personale interno dell’Amministrazione aggiudicatrice (ai sensi dell’art. 113 del Decreto Lgs. n. 50/2016)

2.2. Osserva, pertanto, il Tribunale, che come già rilevato (ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a.) all’udienza pubblica del 23 febbraio 2022, la pretesa azionata dal ricorrente (e dall’interventore ad adiuvandum) deve essere qualificata di diritto soggettivo perfetto di carattere patrimoniale, avente ad oggetto il compenso correlato al conferimento di un incarico professionale da parte della Pubblica Amministrazione, che ha determinato l’insorgenza di reciproci diritti ed obblighi in ordine ad un rapporto giuridico fra la stessa Amministrazione e i professionisti incaricati intuitu personae, ancorché per il compenso siano stati fissati dalla legge dei parametri di determinazione, siano essi afferenti alle tariffe professionali del D.M. 17.6.2016 (recante le tabelle dei compensi spettanti ai professionisti nominati dalle amministrazioni aggiudicatrici per le prestazioni di progettazione e collaudo delle opere pubbliche), siano essi determinati secondo il “Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 adottato dall’Ente”.

Ritiene, in definitiva, il Tribunale che, quanto alla determinazione dei compensi in contestazione, debba essere escluso in capo all’Amministrazione resistente qualsivoglia potere di determinazione autoritativa/discrezionale della relativa tariffa, il quale soltanto potrebbe giustificare la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Del resto, le pretese di credito relative ai compensi ed onorari spettanti ai dipendenti pubblici (anche se “esterni”) svolgenti funzioni estranee alle mansioni ordinarie, ove non investano la contestazione di atti di carattere generale e/o di macro-organizzazione dell’Ente, assumono comunque natura corrispettiva in quanto involgenti più propriamente posizioni iure privatorum di diritto di credito nei confronti della P.A., anche in relazione al quantum da corrispondere.

Giova in proposito ricordare che secondo la Corte regolatrice della giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite 31.5.2017, n. 13722) “il trattamento economico di compensi o onorari, anche a carattere indennitario e non retributivo e anche ove non configuranti attività di pubblico impiego, sono devolute al giudice ordinario, poiché si controverte di un diritto soggettivo a carattere patrimoniale e non, invece, dell’interesse legittimo al corretto esercizio della potestà amministrativa di scelta dei criteri di determinazione del compenso ”.

2.3. Il ricorso deve, conseguentemente, essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., spettando la cognizione della controversia alla giurisdizione dell’A.G.O.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge (avendo il Tribunale sollevato d’ufficio il difetto di giurisdizione) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.

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