TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-05-27, n. 201002100
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02100/2010 REG.SEN.
N. 00016/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A F, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto presso G M in Bari, via Amendola, 21;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A V, con domicilio eletto presso A V in Bari, c/o Avvocatura comunale via P. Amedeo 26;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
1) della comunicazione di diniego definitivo prot. n. 245597 del 9 ottobre 2009, a firma del tecnico istruttore geometra O V, del responsabile P.0.S. titoli abilitativi e permessi di costruire geom. N N e del direttore della Ripartizione Urbanistica ed edilizia privata arch. A M Curuto del Comune di Bari, avverso l'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.p.r. n 380/01 per il recupero ad uso residenziale del piano seminterrato dell’immobile sito in Palese - Bari alla traversa n 9/D n. 41 del complesso “Delfino 100” - interno n.14;
2) della nota prot n. 90964 dei 6 aprile 2009 di richiesta di elementi ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990;
3) del non conosciuto parere espresso dal tecnico istruttore in data 10 marzo 2009;
4) del non conosciuto parere espresso dal dirigente dell’ufficio in data 13 marzo 2009;
5) di ogni altro atto ai predetti connesso, sia esso presupposto che conseguenziale ancorchè non conosciuto e comunque lesivo.
Quanto ai motivi aggiunti:
6 ) del provvedimento prot. n. 57974 del 4 marzo 2010, a firma del direttore del settore sportello unico della Ripartizione urbanistica ed edilizia privata) avente ad oggetto “accertamento di conformità per il recupero ai fini residenziali del piano seminterrato di una villa, ai sensi della l.r. n. 33/2007 - complesso Delfino 100”.
7) di ogni altro atto connesso, in parte qua lesivo.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2010 il dott. P A e uditi per le parti i difensori l’avv. Michele Losacco, su delega dell’avv. G M, l’avv. A V;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 18 dicembre 2009, l’odierno ricorrente impugna il provvedimento prot 90964 del 6 aprile 2009 con cui il Comune di Bari - previo “preavviso di rigetto” ex art 10-bis l.241/90 - comunicava il diniego dell’istanza di accertamento di conformità ex art 36 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380 relativo ad immobile ad uso residenziale del piano seminterrato dell’immobile sito in Palese - Bari alla traversa Nazionale 9/D n.41 del complesso “Delfino 100” interno n.14, deducendo censure di violazione sia dell’art 3 l.241/90 che della l. r. Puglia n.33/2007 inerente il recupero dei locali seminterrati.
Si costituiva in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso, eccependo in particolare che ai sensi della suddetta normativa regionale il locale di proprietà del ricorrente non poteva ritenersi “seminterrato” bensì “interrato”.
Con ordinanza n. 97 del 3 febbraio 2010 questa Sezione accoglieva la suindicata domanda incidentale di sospensione, al fine del sollecito riesame in contraddittorio con il ricorrente, dell’istanza di sanatoria alla luce delle disposizioni della l.r. 33/2007 nonché delle controdeduzioni procedimentali.
Con provvedimento prot. 57974 del 4 marzo 2010, impugnato con motivi aggiunti, il Comune intimato confermava la propria volontà di diniego negando il carattere “seminterrato” dell’intervento edilizio per cui è causa, mentre con successivo provvedimento dirigenziale prot. n.114775 del 7 maggio 2010, ne disponeva il ritiro in autotutela con contestuale nuovo “preavviso di diniego” ai sensi e per gli effetti di cui all’art 10-bis l.241/90.
Il ricorso è allo stato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Alla luce della documentazione versata in giudizio, il provvedimento gravato con il ricorso in epigrafe risulta venuto meno con efficacia ex tunc per effetto dell’intervenuto annullamento in autotutela disposto dal Comune con provvedimento dirigenziale prot. n.114775 del 7 maggio 2010, a firma del Direttore della Ripartizione QET, e contestuale nuovo preavviso di rigetto ex art 10-bis l.241/90 non fatto oggetto di gravame.
Ciò determina, inevitabilmente, il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso, non potendosi argomentare a contrario sulla base del suesposto atto comunale nella parte in cui l’amministrazione resistente rinnova ex art 10-bis l.241/90 la volontà di diniego del richiesto titolo edilizio in sanatoria, parimenti non impugnato dal ricorrente, e peraltro non impugnabile datone il pacifico carattere endoprocedimentale, non idoneo ad arrecare alcuna lesione alla sfera giuridica del destinatario (T.A.R. Campania Napoli sez IV, 16 dicembre 2009, n.8773, Consiglio di Stato sez IV, 10 luglio 2007, n.4828) se non nei limiti in cui esso determini un evidente arresto procedimentale (T.A.R. Lazio Latina, sez I, 13 gennaio 2009, n.19).
Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, avendo chiesto il ricorrente l’annullamento di atto non più esistente, impregiudicata naturalmente ogni ulteriore facoltà di tutela di accertamento e/o eventualmente risarcitoria avverso il perdurante inadempimento dell’obbligo di definire il procedimento (in violazione art 2 l. 241/90 e 36 t.u. edilizia approvato con d.p.r. 6 giugno 2001 n.380) per il rilascio del titolo edilizio in sanatoria oggetto dell’istanza del 19 gennaio 2009.
Condanna il Comune di Bari alla refusione delle spese processuali in favore del ricorrente, secondo dispositivo, in considerazione della soccombenza virtuale.