TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-15, n. 202006596

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2020-06-15, n. 202006596
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202006596
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 06596/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11797/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11797 del 2019, proposto da L P, rappresentato e difeso dall'avvocato M D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G Z non costituito in giudizio;

per l'annullamento: del Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot n. 11504 del 10.9.2019, con cui è stata disposta la non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Della nota prot. 12017 del 13.9.2019 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (doc. 1), con cui è stata comunicata la non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Del Decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. 11501 del 10.9.2019 (doc. 2), nella parte in cui non include tra gli ammessi alla frequentazione del corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997;- Ove occorra e per quanto di interesse dell'art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità a segretario generale (doc. 3) di cui all'art. 14 comma 2 del d.p.r. n. 465/1997


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n. 27 del 2020;

Visto l’art. 4 del d.l. n. 28 del 2020;

Relatore nell'udienza del giorno 8 giugno 2020 la dott.ssa L G;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso notificato il 25.9.2019, L P impugnava, chiedendone l’annullamento, il Decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11504 del 10.9.2019, con cui è stata disposta la sua non ammissione al corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997;
la nota n. 12017 del 13.9.2019 dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, con cui le è stata comunicata la non ammissione al suddetto corso, il Decreto del Prefetto reggente dell’Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali n. 11501 del 10.9.2019, nella parte in cui non include tra gli ammessi alla frequentazione del corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997;
l’art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale.

La ricorrente premetteva che: con decreto prefettizio n. 6904 de 13.6.2019, il Ministero dell’Interno ha indetto corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997, denominato Se.F.A. 2019;
ella ha presentato domanda, dichiarando di possedere i requisiti di ammissione, tra cui quello di anzianità;
tuttavia, con gli atti gravati, veniva disposta la sua non ammissione, perché non possedeva i requisiti di anzianità previsti dal bando.

A fondamento del gravame, la ricorrente lamentava violazione dell’art. 97 Cost., del principio del favor partecipationis, dell’art. 14 del d.p.r. n. 465 del 1997, dell’art. 31 CCNL, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto l’Amministrazione ha illegittimamente ritenuto che gli incarichi di reggenza non sono computabili ai fini del requisito di anzianità prescritto. In via subordinata, la ricorrente ha denunciato l’illegittimità dell’art. 2 del bando per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost., nonché dell’art. 14 del d.p.r. n. 465 del 1997 e dell’art. 31 CCNL, qualora venisse interpretato nel senso di escludere, contrariamente alla normativa, i periodi di reggenza dal computo dell’anzianità.

Si costituiva in giudizio il Ministero resistente, insistendo per l’infondatezza del ricorso.

Con ordinanza n. 7028 del 2019, la domanda cautelare veniva rigettata.

Con ordinanza n. 5997 del 2019, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello cautelare, ammettendo la ricorrente alla partecipazione al corso in oggetto.

All’udienza dell8.6.2020, previo deposito di memorie difensive, la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, il Collegio osserva come la giurisdizione sia del giudice amministrativo in quanto si contesta una procedura concorsuale, fattispecie rimessa alla cognizione della giustizia amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001.

3.Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 2 del bando per il corso di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità a segretario generale di cui all’art. 14, comma 2, del d.p.r. n. 465 del 1997, i requisiti di ammissione sono: l’iscrizione nella fascia professionale B e l’anzianità di due anni di servizio in sedi di segreteria in Comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e i 65.000. L’art. 2 del bando di concorso chiarisce che “l’anzianità richiesta è quella relativa al servizio effettivamente prestato a partire dalla data di assunzione della titolarità presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti”.

La ricorrente, come risulta dagli atti e come dalla stessa ammesso, è sprovvista del requisito dei “due anni di servizio di segretario titolare” delle citate sedi: ella infatti ha fatto valere, come periodo di titolarità, quello svolto presso il comune di Motta Sant’Anastasia dal 23.3.2018 al 23.7.2019. Gli altri periodi fatti valere ai fini del requisito dell’anzianità riguardano delle mere reggenze presso i Comuni di Randazzo, Trecastagni e Motta Sant’Anastasia.

Tuttavia, ella contesta che la clausola del bando possa essere interpretata nel senso di attribuire rilievo, ai fini del requisito dell’anzianità, al solo servizio prestato quale segretario titolare.

In proposito, osserva il Collegio che il d.P.R. n. 465 del 1997 e l’art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 maggio 2001, ai fini della progressione della carriera dei segretari provinciali e comunali, richiamano sempre “l’anzianità di servizio” e “gli anni di servizio”, senza specificare se debba farsi riferimento al servizio effettivamente svolto in qualità di segretario titolare di classe corrispondente all’idoneità acquisita, ovvero possa attribuirsi rilievo anche al servizio prestato in qualità di reggente. Anche l’art. 2 del bando

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