TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-26, n. 202300057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-01-26, n. 202300057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300057
Data del deposito : 26 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2023

N. 00057/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00501/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 501 del 2022, proposto da C L, G L, A S e M G C, rappresentate e difese dagli avv.ti F D B, PEC francesco.debeaumont@avvocatiavellinopec.it, e M L D B, PEC marialudovica.debeaumont@avvocatiavellinopec.it, domiciliate ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita in giudizio;



Ricorso ex artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 Cod. Proc. Amm.

per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, serbato dalla Regione Basilicata sulla diffida (indirizzata: al Presidente della Regione Basilicata; alla Giunta Regionale; all’Assessorato all’Agricoltura; ed alla Direzione Generale delle Risorse Umane e Organizzazione e Affari Generali della Regione Basilicata) del 29/30.8.2022;

nonché per la condanna

della Regione Basilicata al risarcimento dei danni, consistente nel “pagamento di una somma di denaro pari alla mancata retribuzione delle ricorrenti dalla domanda fino all’effettiva ricollocazione”;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori delle ricorrenti, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Le sigg.re C L, G L, A S e M G C sono state dipendenti del Consorzio Agrario Regionale della Lucania e di Taranto e con il ricorso in epigrafe hanno evidenziato che:

-in attuazione dell’art. 5, comma 6, L. n. 410/1999 (tale norma è stata prima abrogata dall’art. 1, comma 9 bis, D.L. n. 181/2006 conv. nella L. n. 233/2006 e poi ripristinata dall’art. 1, comma 1078, L. n. 296/2006, integrando la predetta norma: sul punto cfr. pure C.d.S. Sez. V Sent. n. 1596 del 21.4.2016, allegata al ricorso, che ha statuito l’attuale vigenza dell’art. 5, comma 6, L. n. 410/1999, pur tenendo conto dell’intera abrogazione dell’art. 1, comma 9 bis, D.L. n. 181/2006 conv. nella L. n. 233/2006 da parte del successivo art. 9, comma 2, L. n. 99/2009), ai sensi del quale dovevano essere individuate le modalità di ricollocazione presso gli Enti Pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all’agricoltura, anche previa riqualificazione professionale, per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio dall’1.1.1997 successivamente collocati in mobilità o non più rientranti nell’organico aziendale in base ai piani di riorganizzazione, il Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l’Occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri del Tesoro, del Lavoro e delle Politiche Agricole e dopo aver acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, con deliberazione del 6.4.2001 aveva stabilito che: 1) il Dipartimento della Funzione Pubblica avrebbe dovuto emanare un Decreto di equiparazione dei profili professionali dei predetti lavoratori (poi adottato con D.P.C.M. del 24.10.2001); 2) avrebbe dovuto essere trasmessa alle Regioni la lista del suddetto personale; 3) le Regioni avrebbero dovuto: A) effettuare una ricognizione delle disponibilità di impiego dei citati lavoratori presso le Regioni, gli Enti regionali o Locali o presso i soggetti privati funzionalmente collegati agli Enti Locali; B) pubblicare nei BUR e nella Gazzetta Ufficiale, sotto forma di avviso pubblico di concorso, i predetti posti rilevati, nel rispetto dei vincoli di programmazione delle assunzioni e nei limiti delle disponibilità di bilancio, per consentire la presentazione delle domande ai suddetti lavoratori; C) organizzare appositi corsi di riqualificazione professionale per i lavoratori dipendenti dei Consorzi Agrari, da ricollocare; D) i suddetti concorsi avrebbero dovuto prevedere il superamento di prove di idoneità, previste dall’Ente Pubblico di impiego, ed anche i seguenti criteri di priorità nell’assunzione: esaurimento del

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