TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202415855

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2024-08-19, n. 202415855
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415855
Data del deposito : 19 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/08/2024

N. 15855/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01801/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1801 del 2022, proposto da
-O-, -O-, -O-, -O-, -O- quale esercente la potestà sul minore -O-, rappresentati e difesi dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’ordinanza di sgombero ex art.

2- decies, comma 2, l. n. 575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159) emessa dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sede secondaria di Milano e notificata agli odierni ricorrenti in data 24.11.2021, nonché avverso tutti gli atti eventualmente preordinati, consequenziali e connessi quali il sopralluogo del 3.11.2021 e della delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia ex art. 47, I comma del d.lgs. 159/2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2024 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata l’ordinanza di sgombero ex art.

2-decies, comma 2, l. n.575/65 (oggi trasfuso nell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159) emessa dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sede secondaria di Milano e notificata agli odierni ricorrenti in data 24.11.2021.

I ricorrenti hanno dedotto che in data 3 maggio 2007 i coniugi -O- e -O- avevano acquistato un immobile ad -O-, in -O-, dietro il corrispettivo di euro 320.000,00;
contestualmente accendevano un mutuo ipotecario trentennale per l’importo di euro 266.000,00 presso la Banca Carige s.p.a.

Nel 2016 il signor -O- era ritenuto responsabile di reati legati al narcotraffico ed arrestato;
quindi, con decreto del Tribunale di Milano del -O- e, successivamente, della Corte d’Appello di Milano del -O- era stata disposta la confisca dell’immobile in questione e del saldo del conto corrente presso la Banca Carige intestato al solo -O-.

La Banca Carige, con telegramma in data 6 marzo 2017, a seguito del mancato pagamento di una rata di mutuo, aveva revocato l’affidamento e, ritenendo i debitori decaduti dal beneficio del termine, aveva intimato ai coniugi -O-l’immediato pagamento della somma di euro 222.804,51.

In data 3 novembre 2021 il Corpo di Polizia locale del Comune di -O- aveva effettuato un sopralluogo presso l’immobile oggetto di confisca appurando che lo stesso era destinato ad abitazione della famiglia di -O- e cioè della moglie -O- e dei figli della coppia, -O-, -O-, di-O-, -O-, di -O-e -O-, così come confermato dal certificato di famiglia e residenza.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.violazione degli artt. 21 bis e seguenti l. 241/90, eccesso di potere.

L’Agenzia aveva omesso di notificare il provvedimento ad uno dei proprietari dell’immobile e cioè a -O-, pure ivi residente, che avrebbe dovuto essere destinatario dell’ordinanza, come comproprietario.

2.Violazione del codice antimafia ed eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche, carenza di motivazione, violazione degli artt. 2, 3, 29 e 31 della Costituzione.

L’amministrazione procedente non aveva adeguatamente ponderato gli interessi coinvolti, con particolare riguardo all’insussistenza di un interesse pubblico alla immediata liberazione del bene e/o alla sua prevalenza rispetto ai diritti degli intimati, anche tenuto conto del fatto che il bene confiscato non potrebbe costituire un arricchimento per il patrimonio dello Stato, in quanto destinato a soddisfare l’interesse creditorio della banca che aveva erogato il mutuo e iscritto ipoteca a garanzia dello stesso.

A fronte di ciò, l’Amministrazione avrebbe dovuto considerare che l’immobile oggetto di confisca è l’abitazione di una famiglia numerosa composta dal signor -O-, dalla moglie e da -O- figli, tutti studenti non economicamente autosufficienti.

3.violazione degli articoli 7 e 21 octies della legge 241/90 ed eccesso di potere.

Si sono costituite le Amministrazioni intimate resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. -O- il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 15 maggio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, sono infondate.

Nella fattispecie, infatti, non è in contestazione l’esistenza di un provvedimento di confisca definitivo dell’immobile.

Secondo la costante giurisprudenza, anche di questa Sezione, la confisca definitiva è un provvedimento ablatorio che assume carattere di definitività per il decorso del termine fissato per proporre le impugnazioni ovvero in esito delle impugnazioni previste e, ai fini del presente giudizio, vale il principio secondo cui, una volta divenuto definitivo il relativo provvedimento, eventuali diritti di coloro nei cui confronti è stata disposta o di terzi, non toccano la definitività del trasferimento del bene allo Stato (Cons. Stato, n. 1499/19 cit. e TAR Lazio, Sez. I, 22.3.19, n. 3890).

Tale definitività non è attenuata dalla possibilità di esperire rimedi straordinari avverso la stessa, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011, che disciplina la “Revocazione della confisca” (Cons. Stato, sentenza 4.3.2019, n. 1499).

L’ordinanza di sgombero, come congegnata dal legislatore, è quindi riconducibile all'esercizio di un potere vincolato e costituisce un “atto dovuto”, strettamente consequenziale rispetto alla confisca definitiva dei beni, da cui consegue un istantaneo trasferimento a titolo originario in favore del patrimonio dello Stato del bene che ne costituisce l’oggetto ex art. 45 co. 1 d.lgs. n. 159/2011 (cfr. Cass. civ., SS.UU., 8.1.07, n. 57).

L’Agenzia ha, infatti, il potere-dovere di ordinare ai ricorrenti di lasciare libero un bene che, per effetto della confisca, acquisisce un'impronta rigidamente pubblicistica, che non consente di distoglierlo, anche solo temporaneamente, dal vincolo di destinazione e dalle finalità pubbliche, il che determina l'assimilabilità del regime giuridico del bene confiscato a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 5 luglio 2016, n. 2993;
id. 16 giugno 2016, n. 2682).

Pertanto, eventuali contestazioni relative alla sussistenza dei presupposti per il sequestro e la confisca non sono idonee ad inficiare la legittimità dell’ordinanza di sgombero, dovendo semmai essere ritualmente e tempestivamente proposte nel corso dei giudizi innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria.

Per le stesse ragioni anche le censure relative alla mancata partecipazione al procedimento di sgombero sono infondate, in quanto i provvedimenti all’esame hanno natura strettamente vincolata, con la conseguenza che, ai fini della loro adozione, non si richiedono apporti partecipativi del soggetto destinatario (Tar Lazio, Roma, sez. I, sentenza n. 1348/2021), mentre la censurata mancata notifica ad altro soggetto è inammissibile per difetto di legittimazione.

Quanto alla dedotta violazione del diritto all’abitazione deve osservarsi che, sebbene tale diritto rientri tra i diritti fondamentali tutelati dall'art. 2 della Costituzione, questo può essere sacrificato laddove ciò si renda necessario per garantire l'attuazione di un altro diritto o interesse fondamentale, quale, in materia di misure di prevenzione patrimoniali, l'interesse della collettività ad un efficace contrasto alla criminalità organizzata.

In tal senso la giurisprudenza ha chiarito che il provvedimento di sgombero “non reca alcuna lesione ad un preteso "diritto all'abitazione" - che genericamente si asserisce essere tutelato dalla Costituzione - in considerazione del fatto che l'invocata tutela presuppone un valido titolo di disponibilità del bene, qui non ricorrente proprio a seguito dei puntuali accertamenti che hanno preceduto la confisca (cfr., amplius, in punto di compatibilità costituzionale della confisca, quale misura di prevenzione, con gli articoli 2 e 3 della Costituzione, Consiglio di Stato, sez. V, 27/11/2015, n. 5383)” (Consiglio di Stato, 22 ottobre 2020, n. 6386).

Né sussistono problemi di compatibilità della misura di prevenzione con i principi CEDU, come ribadito dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 10532/2013, che contiene ampi richiami alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo (Tar Lazio, Roma, sez. I, 22 gennaio 2016, n. 777).

Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, infatti, ha affermato che il diritto all'abitazione, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può essere sacrificato, nel rispetto degli altri diritti previsti dall'ordinamento, a fronte di misure proporzionate e decise da un giudice indipendente (sentenza

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