TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-06-18, n. 201300421

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2013-06-18, n. 201300421
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201300421
Data del deposito : 18 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00509/2012 REG.RIC.

N. 00421/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00509/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 509 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Carta, G C, con domicilio eletto presso Sergio Sig.Scrimieri in Reggio Calabria, via Case Sparse N.2/A Cannavò;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento

del provvedimento, datato 30 luglio 2012 con il quale il comandante interregionale dell'Italia sud- occidentale della Guardia di finanza,ha respinto il ricorso gerarchico, proposto dal signor -OMISSIS- avverso la determinazione del 3 aprile 2012, avente n. 110695/12 di protocollo, con la quale il Comandante del Comando regionale Calabria della Guardia di finanza ha respinto l'istanza di trasferimento prodotta dal ricorrente ai sensi dell'art.33 comma 5 della legge 104 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni;

della determinazione del 3 aprile 2012, avente n.110695/12 di protocollo, con la quale il Comandante del Comando regionale della Guardia di finanza ha respinto l'istanza di trasferimento;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2013 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- Rilevato in via preliminare che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale in data 10\5\2013, il cui contenuto in ogni caso è stato riportato a verbale in sede di udienza di discussione, nelle more del giudizio il soggetto interessato dalle esigenze di cura (il padre del ricorrente) ha visto mutata la qualificazione del proprio handicap in “non grave”;

- Atteso che conseguentemente è venuto meno in radice il presupposto che giustifica, ex artt. 3 comma 3 e 33 della l. 104\1992, il trasferimento a fini di assistenza;

- Considerato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, essendo la pretesa del ricorrente basata su di una situazione di fatto e di diritto successivamente mutata;

- Atteso che sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

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