TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2023-06-10, n. 202303012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, decreto cautelare 2023-06-10, n. 202303012
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303012
Data del deposito : 10 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/06/2023

N. 08634/2023 REG.RIC.

N. 03012/2023 REG.PROV.CAU.

N. 08634/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 8634 del 2023, proposto da
A G, M S, G S, rappresentati e difesi dagli avvocati S F, F L, R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comando Carabinieri Centro Selezione e Reclutamento, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023 nella parte in cui, all'articolo 1, lett. b, prevede la riserva di 1120 posti in favore dei cittadini italiani in possesso del seguente requisito anagrafico «che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età» e allo stesso tempo prevede l'elevazione sino ai 28 anni per i soli partecipanti che vantano una pregressa esperienza militare;

-dell'articolo 3 del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» nella parte in cui ha previsto quale unica modalità di inoltro della domanda di partecipazione quella on line, impedendo ai ricorrenti di generare validamente l'iscrizione;

-del bando con cui è stato indetto il «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri» pubblicato sul portale InPa-portale di reclutamento, il 3 maggio 2023;

-della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 3.763 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri», non ancora formata né pubblicata, nella parte in cui non sono presenti i nominativi degli odierni ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente;

PREVIO SOLLEVAMENTO DELLA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'

E/O PER LA DISAPPLICAZIONE

- dell'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 nella parte in cui prevede tra i requisiti di accesso al ruolo di carabiniere il seguente requisito anagrafico «non aver superato il ventiquattresimo anno di età, salvo quanto previsto dall'articolo 703 per i volontari in ferma prefissata»;

E/O PREVIO SUPERAMENTO DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE DINNANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

per la disamina, ai sensi degli artt. 267 T.F.U.E. e 234 Trattato CE, della questione pregiudiziale relativa alla corretta interpretazione e/o alla compatibilità tra l'articolo 707, comma 1, la lettera a) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 che fissa a 24 anni non compiuti il limite anagrafico di accesso al ruolo di carabiniere e la Direttiva 2000/78/CE.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti, con ricorso notificato il 9 giugno 2023 e depositato in pari data, hanno richiesto l’emissione di decreto cautelare monocratico ai fini dell’ammissione con riserva dei ricorrenti “ ...a partecipare alle prove scritte del concorso che, secondo quanto già comunicato dalla p.a. concorsuale sull’apposita pagina web del concorso, si svolgeranno dal 12 al 15 giugno pp.vv. ”;

Rilevato che il bando di concorso prevede all’art. 3 che “ La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel portale InPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo è prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata nel modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato ”;

Considerato che risulta dal sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che il bando in questione è stato pubblicato il 2 maggio 2023, per cui, alla data della notifica e del deposito del ricorso, il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione era già scaduto, come rilevato dagli stessi ricorrenti;

Ritenuto che, salva ogni valutazione nella sede collegiale, effettuata con pienezza di cognizione e nel contraddittorio delle parti, in questa sede non si possa prescindere dall’adempimento fondamentale della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, e che non si possa derogare alle regole poste dal bando, relative al termine decadenziale di presentazione delle domande stesse, valide per tutti i partecipanti;

Ritenuto, pertanto, che non siano ravvisabili i presupposti richiesti dalle norme ai fini dell’emissione di misure cautelari monocratiche e che l’istanza di misure cautelari monocratiche debba essere rigettata;


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