TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-04-22, n. 202408058
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Testo completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 08058/2024 REG.PROV.COLL.
N. 05547/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5547 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Università Telematica San Raffaele Roma S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G T in Roma, piazza San Bernardo 101, e dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca - Direzione Generale degli Ordinamenti della Formazione Superiore e del Diritto allo Studio, Cun - Consiglio Universitario Nazionale, Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio, non costituiti in giudizio;
Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'ottemperanza, anche a valere come ricorso autonomo:
- della sentenza del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Terza, n. 4560 del 19 aprile 2021, con cui è stato accolto il ricorso n. R.G. 4940/2020 proposto dalla ricorrente per l'annullamento del diniego di accreditamento del nuovo Corso di studio “L-2 – Biotecnologie”;
nonché per la consequenziale declaratoria di nullità:
- della nota prot. n. 10676 del 12 aprile 2022 della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, avente ad oggetto “R.A.D. – Istituzione di corsi di studio o modifica di corsi di studio già istituiti – DM 270/2004”, mediante cui il Direttore Generale ha comunicato all'Università la trasmissione del parere negativo espresso dal CUN – in esecuzione della sentenza del TAR Lazio, Roma, n. 4560/2021 - nell'adunanza del 9 marzo 2022 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-2 – Biotecnologie” presentata dall'Università in data 20 gennaio 2020, nonché il provvedimento Direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativo a detto corso di studio;
- del parere negativo, avente ad oggetto “Istanza di istituzione ed accreditamento del corso di studio L-2 – Biotecnologie presentato dall'Università Telematica San Raffaele di Roma (prot. n. 7188 del 5/3/2020) – Ricorso al T.A.R. Lazio (R.G. n. 4940/2020) – Sentenza T.A.R. Lazio, Sezione III, n. 4560/2021 – Appello al Consiglio di Stato (R.G. n. 9904/2021 – Ordinanza Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 88/2022”, espresso dal CUN nell'adunanza del 9 marzo 2022 e comunicato alla ricorrente in data 4 maggio 2022;
e, comunque, per l'annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:
- del verbale n. 3 della riunione del 14 marzo 2022 del Comitato regionale di Coordinamento della regione Lazio (CRUL), comunicato alla ricorrente in data 18 marzo 2022, avente ad oggetto, tra le altre, “Richiesta parere per Istituzione e accreditamento del Corso di studi prevalentemente a distanza Biotecnologie L2- Università Telematica San Raffaele di Roma”, ivi inclusa la relazione istruttoria ed il parere della commissione didattica del CRUL ivi richiamati, ma non trasmessi all'Ateneo;
- ove occorra, del D.M. MUR n. 989/2019, Allegato 3, in parte qua ;
- ove occorra, del D.M. MUR n. 149/2022;
- ove occorra, del D.M. MIUR del 16 marzo 2007 (GU Serie Generale n.155 del 06-07-2007 - Suppl. Ordinario n. 153), recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”, in parte qua ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 30 settembre 2022, per l’annullamento/declaratoria di nullità, previa concessione di idonea misura cautelare:
- del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica San Raffaele Roma”, reso dal CUN, in esecuzione dell'ordinanza del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Terza Ter, n. 4244 del 5 luglio 2022, nell'adunanza del 7 settembre 2022, nella parte in cui detto Organo si è espresso sulla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-2 -Biotecnologie” presentata dall'Università in data 20 gennaio 2020, nonché del consequenziale provvedimento Direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativo a detto corso di studio, entrambi trasmessi all'Ateneo con nota prot. 20558 del 16 settembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e del Ministero dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 marzo 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università telematica San Raffaele presentava nel 2020 istanza accreditamento del corso di Laurea in Biotecnologie (L-2), da erogare in modalità prevalentemente a distanza.
2. All’istanza in parola faceva seguito la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) che comunicava il parere negativo del Comitato Universitario Nazionale (CUN), rappresentando che ai fini dell’approvazione del corso sarebbe stato necessario procedere alla sua riformulazione.
Il parere negativo del CUN si fonda sull’impossibilità di svolgere il corso di laurea de quo in modalità prevalentemente a distanza, essendo altresì possibile strutturarlo come corso di studio convenzionale in presenza ovvero quale corso in modalità mista. Ciò in ragione del fatto che “la classe di laurea L-2 Biotecnologie prevede, per il perseguimento di specifici obiettivi formativi, particolari attività pratiche e di tirocinio e la frequentazione di laboratori ad alta specializzazione”.
3. A seguito dei rilievi del CUN, l’Ateneo modificava l’ordinamento didattico del corso di studio e chiedeva nuovamente l’accreditamento in modalità prevalentemente a distanza, precisando di avere a disposizione laboratori e strutture.
4. Il Ministero rispondeva – senza acquisire la valutazione del CUN – che l’accreditamento sarebbe potuto avvenire solo in modalità mista e sulla base di una convenzione con un Ateneo statale.
5. A tale nota seguivano, da un lato, il parere positivo del Nucleo di valutazione e, dall’altro, il parere negativo del Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Lazio (CRUL), motivato sulla base della natura ad accesso libero del corso e della mancanza di adeguata documentazione circa “la disponibilità di strutture e docenti in grado di garantire la qualità dell’offerta formativa proposta”. Tale parere veniva confermato dal CRUL anche a seguito alle controdeduzioni dell’Università.
6. Avverso i predetti provvedimenti l’Ateneo presentava un primo ricorso al TAR con richiesta di tutela cautelare, la quale veniva concessa in ragione della mancata acquisizione parere CUN, ordinando al MUR di procedere al riesame del provvedimento negativo.
7. Il MUR trasmetteva la pratica al CUN, che confermava il parere negativo per impossibilità di attivazione del corso in modalità prevalentemente a distanza.
8. Tale atto veniva gravato dall’Ateneo a mezzo di ricorso per motivi aggiunti con richiesta di tutela cautelare che, anche in tal caso, veniva accolta con ordine di riesame diretto al MUR, al fine di fornire una “motivazione puntuale circa la eventuale presenza (e, in caso positivo, in che misura percentuale) di particolari attività pratiche e di tirocinio, disciplinate da disposizioni di legge o dell'Unione Europea, ovvero che prevedano la frequenza di laboratori ad alta specializzazione”.
9. In corso di giudizio l’ANVUR approvava la delibera 167/2020, recante le “Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l’a.a. 2021-2022”, ove si conferma la classificazione dei corsi di studio di cui all’Allegato 3 del D.M. n. 989/2019.
10. Tale atto veniva impugnato dall’Ateneo con un secondo ricorso per motivi aggiunti.
11. Con sentenza n. 4560/2021 questo TAR accoglieva il ricorso, annullando il diniego di accreditamento, il primo parere negativo e il successivo parere di carattere confermativo resi dal CUN e, infine, il parere espresso dal CRUL.
12. Avverso la predetta sentenza n. 4560/2021 presentavano appello con istanza cautelare il CUN, il MUR, l’ANVUR e il CINECA.
13. Il Consiglio di Stato, sez. VI, rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 88/2022.
14. Dall’esecutività dell’anzidetta sentenza di primo grado n. 4560/2021 conseguiva la riedizione del potere. All’Ateneo venivano comunicati il nuovo parere negativo del CRUL, motivato sulla base del numero delle iscrizioni e sul limitato utilizzo delle strutture laboratoriali, e il decreto direttoriale del MUR di carattere negativo, adottato sulla base del parere dello stesso segno reso dal CUN in relazione alla classe di laurea (L-2).
15. Tali atti venivano impugnati dall’Ateneo con ricorso per l’ottemperanza, a valere anche come ricorso autonomo, affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione e/o elusione del giudicato.
Il CUN avrebbe disatteso la sentenza di questo TAR n. 4560/2021, in quanto non si è espresso “sull’ordinamento didattico dell’istituendo corso” e, dunque, sull’effettiva capacità dell’Ateneo di erogare il corso di studio nella modalità richiesta, limitandosi a riproporre il testo dell’Allegato 3 del D.M. n. 989/2019 e il contenuto letterale del D.M. 16 marzo 2007 (recante “Determinazione delle classi di laurea magistrale”), ove sono descritti gli obiettivi formativi della Classe di Laurea L-2.
II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 e dell’Allegato 3, lett. A, del D.M. n. 989/2019. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. n. 6/2019. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 19/2012. Eccesso di potere. Incompetenza. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta contraddittorietà. Manifesta irragionevolezza. Sviamento di potere.
Nel caso in cui si ritenesse che i provvedimenti adottati in esecuzione della sentenza n. 4560/2021 siano affetti da vizi di legittimità denunziabili in via impugnatoria, il rigetto dell’istanza di accreditamento avrebbe dovuto essere adottato con un decreto ministeriale, non già con un provvedimento direttoriale. Inoltre, non vi sarebbe alcuna preclusione normativa per le Università telematiche a istituire il corso di studio in questione con modalità prevalentemente a distanza. Mancherebbe poi ogni considerazione con riguardo allo specifico ordinamento didattico strutturato dall’Ateneo, che avrebbe dovuto invece essere valutato dal CUN, al quale non spetterebbe in ogni caso alcun potere di decidere, in via generale, la tipologia di corso attivabile per ciascuna Classe di Laurea, pena l’illegittimità del DM n. 149/2022 (riguardante l’accreditamento dei corsi di studio erogati in modalità prevalentemente o integralmente a distanza, di cui all’Allegato 4, Sezione A, del DM 289/2021).
III. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 8 del D.Lgs. n. 19/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. n. 6/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 25/1998. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.