TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-12-04, n. 202303597
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Pubblicato il 04/12/2023
N. 03597/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02735/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2735 del 2019, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
I.n.p.s. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’avvocato Tiziana G N, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio e con domicilio fisico presso l’Avvocatura distrettuale con funzioni di coordinamento regionale, in Palermo Via Maggiore Toselli, n. 5;
per l’annullamento
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 28 dicembre 2018, per il periodo dal 5 novembre 2018 al 10 novembre 2018;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 21 gennaio 2019 per il periodo dal 10 dicembre 2018 al 15 dicembre 2018;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 26 aprile 2019 per il periodo dal 18 marzo 2019 al 23 marzo 2019;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 20 maggio 2019, per il periodo dal 1 aprile 2019 al 6 aprile 2019;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 21 giugno 2019 per il periodo dal 6 maggio 2019 al 1 giugno 2019;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 21 giugno 2019 per il periodo dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 21 giugno 2019 per il periodo dal 27 maggio 2019 al 1 giugno 2019;
- provvedimento di reiezione domanda di integrazione salariale del 27 settembre 2019, in relazione alla domanda -OMISSIS- del 29 agosto 2019, per il periodo dal 15 luglio 2019 al 20 luglio 2019;
- richiesta di integrazione del 19 settembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I.n.p.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 novembre 2023 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS-, società operante nel settore dell’isolamento acustico, termico e antivibrazioni, agisce per l’annullamento di una serie di provvedimenti con cui l’I.n.p.s. ha rigettato le relative domande di integrazione salariale avanzate dalla stessa società ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015 e del D.M. n. 95442/2016, in conseguenza della sospensione delle attività lavorative per avverse condizioni meteo nel corso del 2018 e del 2019.
L’esponente, in particolare, lamenta l’illegittimità delle avversate determinazioni per violazione dell’art. 14 D. Lgs. n. 148/2015, vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Si è costituito in giudizio l’I.n.p.s., confutando le avverse censure.
3. All’udienza del 15 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
Giova premettere che l’art. 11 D.M. n. 95442/2016, al quale l’art. 16 comma 2 D. Lgs. n. 148/2015 rinvia per la definizione dei criteri di esame delle domande di concessione del beneficio, stabilisce espressamente che “ Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa ” e tale principio dell’adeguata motivazione è stato ribadito dall’I.n.p.s. nel messaggio n. 2908/2016 e nella circolare n. 139/2016.
Nel caso in esame le statuizioni di diniego recano l’assunto secondo cui “ la documentazione esibita non è conforme a quanto previsto dal c. 6 art. 14 d.lgs 148/2015 e dalla circolare 139/2016 ”.
La riportata motivazione, ad ogni evidenza, risulta generica, poiché non indica le ragioni specifiche per le quali le domande di concessione del beneficio sono state respinte (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 22 luglio 2021, n. 1525).
In tal senso, risultano incongruenti le deduzioni difensive dell’I.n.p.s., laddove per mezzo di memoria rileva il ritardo con cui l’esponente ha eseguito la prevista informativa di cui all’art. 14 D. Lgs. n. 148/2015 alle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, nonché la circostanza che non siano state informate tutte le sigle sindacali rappresentative su piano nazionale, ma solamente la CISL e la CGIL, poiché tali argomentazioni si risolvono in una non consentita motivazione postuma delle determinazioni di rigetto.
5. Il ricorso è pertanto accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati, salvo il riesercizio del potere amministrativo.
6. Le spese possono essere compensate.