TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-03-04, n. 202100413
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Testo completo
Pubblicato il 04/03/2021
N. 00413/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00732/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 732 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avv.ti P U e P U, con domicilio eletto presso lo studio Ursini in Bari, piazza Umberto I, n. 32;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato C L B, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;
nei confronti
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. del Gruppo Ferrovie dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M V, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Dante, n. 97;
per l'annullamento
del diniego di sanatoria, comunicato con nota del 3.4.2015 prot.-OMISSIS-, recapitata il 14.4.2015, a firma della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari, relativa alla pratica di condono edilizio -OMISSIS-, ex legge n. 326/2003, come da istanza datata 14.3.2004, protocollata in arrivo il 25.4.2015, limitatamente alle opere di ampliamento del locale terraneo in Bari viale-OMISSIS-, contrassegnato in catasto alla p.lla 75/1 -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti preordinati e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. O C nell'udienza del giorno 3 marzo 2021, tenutasi nella modalità telematica di cui all’art. 23 D.L. n. 13772020, e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La ricorrente, proprietaria del locale terraneo commerciale, destinato a pizzeria, sito in Bari viale-OMISSIS-, contrassegnato in catasto alla p.lla 75/1 -OMISSIS-, avendo chiesto il condono edilizio -OMISSIS-, ex legge n. 326/2003, con istanza datata 14.3.2004, limitatamente alle opere di ampliamento del locale (per una superficie di 45,35 mq e un volume di 173,25 mc), riceveva un diniego di sanatoria, comunicato con nota del 3.4.2015 prot.-OMISSIS-, recapitata il 14.4.2015, a firma del dirigente della Ripartizione urbanistica del Comune di Bari. Ciò, in quanto l’istanza non aveva ottenuto il nulla-osta favorevole di R.F.I. S.p.A., essendo a ridosso di una linea ferroviaria. In effetti, la richiesta di deroga alla distanza minima, stabilita dagli artt. 49 e 60 del D.P.R. n. 753/1980, era stata denegata dall’anzidetta società ferroviaria, con la nota prot. -OMISSIS-del 23.07.2012 (nonché con la nota datata 25.9.2013 di rigetto dell’istanza di riesame).
Insorge la ricorrente, con il ricorso notificato il 18.5.2015 e depositato il 9.6.2015, per impugnare gli atti indicati in epigrafe. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge per omessa applicazione della norma di cui all’art. 32, comma 37, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito nella legge 24.11.2003 n. 326; 2) eccesso di potere per contraddittorietà di determinazioni e difetto della necessaria