TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2017-05-29, n. 201706340
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Pubblicato il 29/05/2017
N. 06340/2017 REG.PROV.COLL.
N. 08118/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8118 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Soc Pessina Costruzioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati A V, C G, M F, con domicilio eletto presso lo studio C G in Roma, corso Italia, 45;
contro
Universita' degli Studi di Roma 3, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Avvocatura, F C, D C, con domicilio eletto presso lo studio F C in Roma, via G. Pierluigi Da Palestrina, 47;
nei confronti di
Soc Cam Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Diego Vaiano, Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Raffaele Izzo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
Soc Mac Srl, Soc Sac Societa' Appalti Costruzioni Spa, Soc Secap Spa non costituiti in giudizio;
Soc Italiana Costruzioni Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizio Leozappa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.Antonelli, 15;
per l'annullamento
del decreto dirigenziale prot.80075 rep. 682/2016 mediante il quale è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria al r.t.i composto da cam srl (mandataria) mac srl (mandante) della procedura aperta per l'affidamento della concessione mediante finanza di progetto dei lavori di realizzazione di attrezzature universitarie e relativi servizi (cig 6362848446)
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi di Roma 3 e di Soc Cam Srl e di Soc Italiana Costruzioni Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2016 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
visti il ricorso, gli atti di costituzione e l’atto contenente motivi aggiunti;
considerato preliminare, nonostante la prospettazione in via meramente subordinata proposta dalla ricorrente, acclarare la regolarità della procedura globalmente intesa, onde escludere la sussistenza dell’interesse strumentale alla riedizione della gara;
ritenuto:
che il motivo concernente la violazione dell’articolo 153 comma 19 del decreto legislativo numero 163/2006, non risultando inserito nel piano triennale di programmazione nè essendovi la dichiarazione di pubblico interesse dell’intervento in esame, deve essere respinto, posto che per i predetti lavori ai sensi dell’articolo 128 comma sei dello stesso decreto legislativo è sufficiente lo studio di fattibilità ai fini di inclusione nell’elenco, con possibilità che la dichiarazione di pubblico interesse intervenga successivamente;
che risulta effettuata la validazione del progetto posto a base di gara da parte del responsabile del procedimento, sicché anche la verificazione è stata effettuata, a prescindere dalla mancata impugnazione del relativo verbale;
che parimenti la doglianza relativa alle modalità con le quali la commissione di gara ha provveduto alla verbalizzazione delle sedute di valutazione delle offerte, accorpando la verbalizzazione di quelle riservate in un unico verbale, deve essere respinta, ben potendosi avere una redazione unica, non essendo poi prospettabile, sotto il profilo della violazione che sostanzi un interesse legittimo alla proposizione della doglianza, la mancata verbalizzazione dei candidati ammessi con riserva, dei motivi della riserva o dei motivi che hanno indotto l’amministrazione a sciogliere la riserva, alla luce proprio dei motivi di ricorso, che prescindono dalla concreta vicenda di ammissione delle singole ditte classificate al primo e al secondo posto, mentre la ricorrente risulta terza graduata, per giungere alla contestazione della stessa ammissibilità della partecipazione delle predette ditte, sicché del tutto irrilevante è la ricostruzione dell’iter logico della commissione di gara le quante volte sia comunque consentita la proposizione di doglianze relative alla ammissione stessa, potendosi semmai sollevare la questione esclusivamente dalla ditta che, risultando esclusa, non conosca le ragioni a sostegno del provvedimento per essa negativo;
che dunque va accertata la regolare esecuzione della procedura sotto il profilo della legittimità complessiva della stessa, dovendosi invece riguardare quale delle tre ditte partecipanti al giudizio, oltre che alla gara, debba essere considerata legittima aggiudicataria;
che allora devono essere esaminate le doglianze partitamente rivolte alla prima e alla seconda classificata in ordine alle cosiddette censure escludenti, condividendo il collegio la considerazione contenuta nella costituzione dell’aggiudicataria secondo cui sarebbe sufficiente a negare l’ammissibilità del ricorso, sotto questo profilo, la resistenza alle censure da parte di una sola delle ditte partecipanti, in quanto meglio graduate della ricorrente, una volta che, come si è già detto, la procedura si intenda legittimamente condotta;
che , quanto alla seconda classificata, va anzitutto respinto il motivo di ricorso relativo alla mancata dimostrazione di dissociazione completa ed effettiva dalle condotte degli amministratori della società Impresa S.p.A. acquisita pochi mesi prima dalla partecipazione alla gara dalla ditta seconda classificata, e ciò in quanto la ratio dell’estensione dell’obbligo dichiarativo della insussistenza delle cause ostative previste dall’articolo 38 del decreto legislativo numero 163 del 2006 anche agli amministratori e direttori tecnici dell’impresa cedente risiede nel presupposto della continuità della gestione, nella specie da escludersi data la definitiva soluzione di continuità che si è realizzata attraverso l’ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria con la nomina del commissario, precisandosi che le azioni di responsabilità eventualmente proponibili spettano non già alla società che acquisisce il ramo di azienda bensì al commissario straordinario (confronta articolo 2394 bis del codice civile);
che con riferimento all’offerta tecnica vengono prospettate due questioni, una relativa alla mancata sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle altre imprese raggruppate, l’altra relativa alla mancata sottoscrizione del progetto da parte del progettista, censure da respingersi alla luce della documentazione prodotta in atti dalla quale risulta che l’originale dell’offerta tecnica presentata è stato regolarmente sottoscritto;
che anche la doglianza secondo la quale l’offerta seconda classificata sarebbe dovuta essere esclusa costituendo offerta in aumento in violazione dei principi di legge e delle espresse prescrizioni della legge speciale di gara deve essere respinta, essendo previsto al punto due del disciplinare che il concedente corrisponderà al concessionario un canone di disponibilità annuo nella misura massima di € 2.040.000, e che l’attribuzione del punteggio avverrà in relazione al canone di disponibilità, dato che il predetto importo remunera anche lo svolgimento dei servizi di gestione comprensivi dell’attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere, impianti e arredi e attrezzature, nonché dei servizi di pulizia e portierato, sicché le offerte presentate pari a 1.881.000 euro si configurano come offerte in diminuzione e non in aumento;
che conseguentemente i vizi escludenti relativi alla ammissione della ditta seconda classificata non risultano sussistenti, sicché residua al collegio l’esame di quei motivi che individuano come erroneamente valutata l’offerta della predetta;
che va anzitutto ricordato come il metodo del confronto a coppie preveda che ogni elemento qualitativo dell’offerta sia oggetto di valutazione attraverso la determinazione di coefficienti all’interno di una tabella nella quale le offerte di ogni concorrente sono confrontate due a due, imperniato dunque su una serie di distinte autonome valutazioni di ogni offerta in relazione a ciascuna delle altre offerte presentate in gara;orbene, per giurisprudenza consolidata, una volta accertata la correttezza dell'applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l'uso distorto o irrazionale, non c'è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto a ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte ( Consiglio di Stato sez. III 21 gennaio 2015 n. 205);
che i rilievi proposti relativi alla concreta attribuzione dei punteggi alla ricorrente, la cui progettazione è stata spesso riconosciuta meritevole di punti zero, il che giustifica la prospettazione contenuta nel ricorso, attengono di certo a valutazioni di merito, come lo sono quelle relative alla considerazione del valore architettonico delle proposte migliorative al progetto preliminare, le quali non appaiono tuttavia affette, ictu oculi, da quei profili di arbitrarietà e irragionevolezza che giustificherebbero la rinnovazione della valutazione;
che conseguentemente essendo acclarata la legittimità della procedura di gara e della valutazione delle offerte, risulta intangibile la posizione quantomeno di seconda graduata della ricorrente, sicché risulta non necessario lo scrutinio della ammissione della ditta aggiudicataria;
che il ricorso deve dunque essere respinto, potendosi compensare le spese del giudizio alla luce della complessità delle questioni proposte;