TAR Palermo, sez. I, sentenza 2015-06-18, n. 201501467
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 01467/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01965/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1965 del 2011, proposto da:
S M, rappresentato e difeso dagli avv. G M, E D, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E D sito in Palermo, Via Notarbartolo, 5;
contro
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali, Ministero della Difesa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria con uffici siti in Palermo, Via A. De Gasperi 81;
per il riconoscimento
delle differenze retributive fondamentali e accessorie previste dal C.C.R.L. per i dipendenti della Regione Sicilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2015 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente espone di essere dipendente del Ministero della Difesa, Arma dei Carabinieri, con la qualifica di Appuntato Scelto e di prestare servizio presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Palermo nella qualità di Ispettore del Lavoro, componente del N.I.L. (Nucleo Ispettivo del Lavoro).
Ciò posto osserva che ai sensi della Legge 608/96, di conversione del d.l. 510/96, è stato sancito (art. 9 bis, comma 14) che “…in attesa della piena attuazione del riordino degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale il personale dei nuclei dell’Arma dei carabinieri in servizio presso l’ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente, dal capo dell’ispettorato provinciale del lavoro e, gerarchicamente, dal comandante del reparto appositamente istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il quale, con proprio decreto, può attribuire compiti specifici in materia di ispezione al fine di potenziare i servizi di vigilanza per l’applicazione della normativa nel settore del lavoro … ).
A tal fine è stato previsto un incremento di n. 143 unità della dotazione organica del contingente dell’arma dei Carabinieri di cui all’art. 16 del d.P.R. 1955 n. 520.
Con D.M. 31 luglio 1997 il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in attuazione di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 9 bis L. 608/96, ha quindi creato un organismo denominato Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro, dotato di articolazioni periferiche presso ogni ispettorato provinciale (n.i.l. Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro).
In Sicilia i componenti dell’Ispettorato del Lavoro sono dipendenti regionali e non statali. Con D.A. n. 647/99/GAB del 10/03/1999 l’Assessorato Regionale del Lavoro ha quindi stabilito che “ …. Il personale dei Nuclei dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati Regionali/Provinciali del Lavoro della Regione Siciliana dipende, funzionalmente, dal Capo dell’Ispettorato Regionale/Provinciale del lavoro e gerarchicamente dal Comandante del Reparto --- istituito ed operante alle dirette dipendenze del Ministro del Lavoro… ” (art.2).
Oltre ad indicare i relativi poteri ispettivi (sempre art. 2 D.A. cit.), all’art. 4 si afferma che “… Sono a carico dell’Assessorato del Lavoro --- della Regione Siciliana gli oneri del personale relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, i servizi efficienti dei progetti obiettivi (F.E.S.), le indennità di missione e le spese per il funzionamento dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell’Isola …”.
Analogamente si dispone con l’art. 5 del successivo decreto 30 maggio 2000 dello stesso Assessorato del Lavoro della Regione Siciliana.
Con il presente ricorso si chiede a questo Tribunale Amministrativo:
a) di dichiarare che il ricorrente, in quanto componente del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro (N.I.L.)., esercita le medesime funzioni degli Ispettori dell’Ispettorato Prov.le del Lavoro, già inquadrati nella categoria D del relativo C.C.R.L. dei dipendenti della Regione Siciliana dell’Area non dirigenziale;
b) di ritenere che il ricorrente, per effetto della norma istitutiva e regolatrice del N.I.L., ha diritto al pagamento della retribuzione prevista dal c.c.r.l. per i dipendenti inquadrati nella categoria D della Regione Siciliana, area non dirigenziale;
c) di condannare l’Ente utilizzatore al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante in virtù delle mansioni in concreto esercitate, secondo il calcolo degli emolumenti effettuato nella relazione tecnica prodotta in atti ovvero secondo quanto dovesse diversamente risultare in caso di nomina di C.T.U. da parte del Collegio, oltre interessi e rivalutazione.
Si è costituita l’Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate chiedendo, con successiva memoria in termini (16/03/2015), previa estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa, il rigetto del ricorso siccome infondato eccependo in ogni caso l’avvenuta estinzione, a termini e per gli effetti dell’art.2948 c.c., di ogni ipotetica pretesa economica maturata antecedentemente al quinquennio dalla notifica del ricorso.
In primo luogo è condivisibile la richiesta dell’Avvocatura erariale circa la sostanziale estraneità del Ministero della Difesa dal petitum azionato con il presente ricorso, non essendo infatti stati impugnati atti della predetta amministrazione statale, né essendo stata spiegata nel confronti del Ministero della Difesa alcuna specifica domanda o pretesa.
Conformemente, quindi, deve essere dichiarata e disposta l’estromissione dal giudizio dell’intimato Ministero della Difesa.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per le considerazioni che seguono, potendosi quindi prescindere l’eccezione estinzione della pretesa ex art.2948 c.c. per il periodo antecedente il quinquennio la proposizione del giudizio (contestata in sede di pubblica udienza dalla difesa del ricorrente in ragione della sussistenza di atti interruttivi e di tentativi di conciliazione non andati buon esito).
Invero il ricorrente, appartenente al Corpo dei Carabinieri e quindi a quella categoria del pubblico impiego rimasto attratto al c.d. “regime pubblicistico”, con il ricorso chiede sostanzialmente l’equiparazione sotto il profilo economico al personale pubblico “privatizzato” della Regione Siciliana assegnato agli ispettorati del lavoro: segnatamente chiede l’applicazione nei propri confronti del contratto collettivo regionale dei lavoratori della Regione Siciliana, ancorché il ricorrente stesso appartenga all’Arma dei Carabinieri.
La pretesa avanzata non è fondata: essa muove dal non condivisibile assunto che l’assegnazione del ricorrente ai Nuclei Ispettivi del Lavoro, secondo il quadro normativo e regolamentare sopra descritto, comporti –anche in presenza del non contestabile assunzione dell’onere economico da parte dell’amministrazione Regionale- anche l’equiparazione sul piano funzionale/retributivo tra gli appartenenti all’Arma assegnati ai N.I.L. e gli ulteriori dipendenti regionali parimenti assegnati dall’Assessorato regionale allo stesso servizio.
Ritiene il Collegio, in adesione a quanto sostenuto dalla difesa erariale, che nella fattispecie qui in rilievo il richiamo agli istituti del comando o del distacco non siano pertinenti e l’assegnazione, pure prevista per legge, degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri agli istituiti nuclei Ispettivi del Lavoro non faccia perdere lo status di militare appartenente all’Arma.
Correttamente l’Avvocatura dello Stato richiama la C.A. n. 349 del 21/06/1999 (in G.U.R.S. n. 43 delo 10/09/99 e n. 49 del 15/10/1999), recante i “ Criteri generali di organizzazione del personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del Lavoro della Regione Siciliana ”, in cui non solo è ribadita la doppia dipendenza gerarchica e funzionale del predetto personale, ma si chiarisce anche che “ il Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri non prevede la possibilità di un inserimento sistematico di detto personale nei vari servizi e Sezioni in cui è articolato l’ispettorato Provinciale del Lavoro ”. È infatti ribadito che “ i Carabinieri in servizio ai N.I.L. (…) conservano il loro stato giuridico di militari dell’Arma dei Carabinieri nei vari ruoli e gradi ”.
Ebbene, ancorché il D.A. 30/05/2000 (in G.U.R.S. n. 55 dell’1/12/2000) e il successivo D.A. 4/12/2009 ( in G.U.R.S. n. 60 del 24/12/2009) confermino la permanenza in capo all’Amministrazione regionale degli “ oneri per il contingente dell’Arma dei Carabinieri, relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio, il lavoro straordinario, le indennità di missione, i buoni pasto, le attrezzature e gli arredi d’ufficio occorrenti al personale dei Nuclei Carabinieri Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dell’Isola ”, ciò non comporta la creazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della regione ovvero l’assimilabilità agli istituti giuridici ed economici disciplinati dalla diversa fonte contrattuale (c.c.r.l.) che lega il personale pubblico “privatizzato” all’ente regionale.
Ancora di recente, con il D.M. 12/11/2009 (in G.U.R.I. n. 52 del 4/3/2010) il Ministero della Difesa, nel riorganizzare il Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro, ha provveduto ad istituire un comando centrale ed una organizzazione periferica costituita da quattro gruppi carabinieri dislocati in Milano, Roma, Napoli e Palermo, “ gerarchicamente dipendenti dal comando centrale, nonché centouno nuclei carabinieri ispettorato del lavoro gerarchicamente dipendenti dai gruppi ”, ribadendo per la Regione siciliana, la competenza dell’amministrazione regionale relativamente alla corresponsione del “ trattamento fondamentale ed accessorio del personale ”, nonché alle “ spese di funzionamento ”.
Ne deriva che il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso i N.I.L. non solo mantiene il proprio status giuridico di dipendente dell’Arma dei Carabinieri (con le connesse implicazioni sulla natura del rapporto rimasto attratto al c.d. “regime pubblicistico”) ma permane altresì gerarchicamente incardinato anche nella struttura di Comando che a sua volta, come evidenziato dall’Avvocatura, fa capo al Ministero della Difesa.
In altri termini, l’assegnazione di appartenenti all’Arma dei Carabinieri ad un organismo a composizione “mista”, quali i nuclei ispettivi del lavoro, se da un lato giustifica la dipendenza solo sul piano funzionale dagli organi cui sono in via primaria demandate le competenze in materia di tutela del lavoro (in Sicilia assegnate al competente Assessorato Regionale del Lavoro, a differenza di quanto avviene nelle altre regioni ordinarie dove le competenze sono del Ministero del Lavoro) per altro verso non comporta una modifica dello status giuridico del personale dell’Arma.
Di guisa che, anche laddove specifiche disposizioni pongano l’onere economico a carico della “diversa” amministrazione cui fa capo il predetto rapporto “funzionale” (in Sicilia l’Assessorato regionale del Lavoro) occorre sempre avere riguardo alle specifiche disposizioni che regolano il tipico rapporto sottostante: che per il personale dell’arma dei Carabinieri è disciplinato dal relativo “Contratto delle Forze dell’Ordine” in ultimo trasfuso nel d.P.R. 16/4/2009 n. 51.
Non può quindi condividersi l’opposta tesi del ricorrente che, diversamente, ritiene che le disposizioni normative e regolamentari cit. comportino l’applicazione nei propri confronti della diversa fonte contrattuale (di natura privatistica) del personale del comparto regionale della regione Siciliana.
In conclusione, previa estromissione dal giudizio del Ministero della difesa, il ricorso è da rigettare in quanto infondato.
Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite avendo riguardo alla natura della controversia afferente il pubblico impiego.