TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-06-26, n. 201502173

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2015-06-26, n. 201502173
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502173
Data del deposito : 26 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00574/2015 REG.RIC.

N. 02173/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00574/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 574 del 2015, proposto da:
G V, rappresentato e difeso dall'avv. L L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Via F. Caracciolo, 21;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'ottemperanza

al decreto decisorio n. 1098/11 VG, n. 3964/13 cron. n. 2125/13 Rep., reso dalla Corte di Appello di Lecce, Sezione Promiscua, in data 15.10.2013, depositato in data 24.10.2013, munito di formula esecutiva apposta in data 5.11.2013, regolarmente notificato in tale forma in data 13.11.2013, non impugnato nei termini di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 il Cons. Rosaria Trizzino e uditi, nei preliminari, l’avv. S. Lazzari, in sostituzione dell'avv. L. L. Petrachi, per il ricorrente e l’avv. dello Stato G. Pedone;


Vista la nota del 8 giugno 2015 con la quale la Corte d’appello di Lecce comunica l’avvenuto integrale pagamento delle somme liquidate con il decreto in oggetto, ai fini della dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ritenuto che in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme vantate dai ricorrenti nei confronti dell’Amministrazione, così come liquidate dal decreto della Corte d’Appello citato in epigrafe, deve dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.

Ritenuto, altresì che le spese di giudizio, parzialmente compensate considerata la serialità delle controversie in oggetto, vengono forfettariamente determinate nella somma complessiva di euro 200, oltre accessori di legge.

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