TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-02-18, n. 201100282
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00282/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00098/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 98 del 2003, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dagli avv. A M L S e G M, con domicilio eletto presso A M L S in Bari, via Davanzati, 25;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Comando Generale Guardia di Finanza, Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Comando Provinciale Bari della Guardia di Finanza di Bari, Comando 1^ Compagnia Bari della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
per l’annullamento
- della determinazione n. 75035 del 6.11.2002, notificata in data 12.11.2002, con la quale il Comandante Provinciale Bari della Guardia di Finanza ha respinto il ricorso gerarchico presentata dal ricorrente avverso la sanzione disciplinare della consegna nella misura di gg.4 inflitta con determina prot. n. 11308 del 3.9.2002 del Comandante della Compagnia 1^ Bari;
- della predetta determina prot. n. 11308 del 3.9.2002 con la quale è stata inflitta la citata sanzione disciplinare;
- di tutti gli atti del procedimento disciplinare;
- nonché di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa, del Comando Generale Guardia di Finanza, del Comando Regionale Puglia della Guardia di Finanza, del Comando Provinciale Bari della Guardia di Finanza di Bari e del Comando 1^ Compagnia Bari della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. F C e uditi per le parti i difensori avv.ti Ada Vincenti, su delega dell’avv. G M, e Walter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente G R (finanziere in forza al Comando 1^ Compagnia Guardia di Finanza di Bari) impugna il provvedimento che ha respinto il ricorso gerarchico esperito dallo stesso Giusti avverso la sanzione disciplinare (consegna nella misura di giorni 4) irrogatagli dal Comandante della Compagnia per essersi associato in data 14.4.2002 con soggetto gravato da precedenti penali.
La motivazione del provvedimento disciplinare è la seguente: “Militare libero dal servizio, si accompagnava con un soggetto gravato da precedenti penali e di polizia, dimostrando, nell’occasione, grave superficialità e scarso senso di responsabilità. Inoltre, nel fornire chiarimenti al Comandante di Compagnia, forniva una versione dei fatti diversa da quella verbalmente riferita allo stesso in precedenza.”.
Il Giusti evidenzia che l’atto di contestazione dell’addebito è stato adottato in data 2.9.2002 a distanza di ben cinque mesi dal fatto occorso in data 14.4.2002 e quindi in violazione dell’art. 59, comma 1 d.p.r. 18 luglio 1986 n. 545 in virtù del quale il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo.
Sostiene inoltre che non sono state acquisite prove testimoniali a propria discolpa;che la decisione appare fondata su un mero soggettivo convincimento formatosi ex ante;che la sanzione irrogata (consegna per quattro giorni) è sproporzionata rispetto alla gravità dell’addebito di cui è accusato;che non ricorre alcuna ipotesi di “violazione dei doveri e del senso di responsabilità”;che egli era in buona fede e cioè ignorava che la persona con cui si accompagnava in data 14.4.2002 fosse un pregiudicato;che non ha reso due versioni contraddittorie sui fatti;che la prima versione fu rilasciata oralmente a distanza di poche ore dall’incidente avvenuto a bordo dell’auto in cui il Giusti si trovava in compagnia anche del pregiudicato e nel corso del quale lo stesso Giusti riportava gravi lesioni;che quando rendeva dette dichiarazioni era ancora sotto shock ;che il provvedimento gravato non fornisce alcuna motivazione in ordine ai chiarimenti forniti dal Giusti con propria nota del 2.9.2002.
Il presente ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Invero, come correttamente rilevato dall’Avvocatura di Stato costituitasi in giudizio in difesa dell’amministrazione resistente, il primo motivo di ricorso (i.e. atto di contestazione adottato a distanza di cinque mesi dal fatto) è inammissibile in quanto avente ad oggetto doglianze non proposte in sede di ricorso gerarchico (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 23 aprile 2010, n. 925) e comunque infondato poiché l’inciso “senza ritardo” di cui all’art. 59, comma 1 d.p.r. n. 545/1986 non sancisce la previsione di un termine perentorio. La P.A. nel caso di specie ha legittimamente contestato i fatti dopo cinque mesi poiché ha atteso la guarigione del Giusti al fine di non pregiudicare l’esercizio del diritto di difesa del dipendente ed ha avuto la necessità di svolgere accertamenti preliminari.
Inoltre va evidenziato che non sono state acquisite prove testimoniali poiché il Giusti non le ha mai richieste;che la decisione non è fondata su un mero soggettivo convincimento formatosi ex ante bensì a seguito delle risultanze della istruttoria eseguita;che il Giusti è stato effettivamente superficiale nel contegno tenuto in data 14.4.2002 come rilevato nel corpo motivazionale del provvedimento impugnato;che l’entità della sanzione irrogata non è sindacabile in sede giurisdizionale stante la carenza nel caso di specie di manifesta sproporzione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 maggio 2006, n. 3148);che la motivazione del provvedimento di rigetto è congrua e rigorosa (il Giusti, anche se sostiene di ignorare il precedente penale del signor Turku con cui si accompagnava in data 14.4.2002, doveva comunque attivarsi per acclarare la moralità delle persone che frequentava);che il Giusti ha reso due versioni contraddittorie sui fatti (la prima versione veniva resa non nell’immediatezza dei fatti, bensì dopo quattro ore quando l’odierno ricorrente aveva ricevuto le cure necessarie e non era più in stato confusionale);che il Giusti aveva trascorso tutta la serata del 14.4.2002 con più persone tra cui il Turku, il che è sintomatico di un rapporto di conoscenza e frequentazione contrastante con il carattere occasionale dell’incontro sostenuto dall’odierno ricorrente;che il provvedimento di rigetto gravato in questa sede non è illegittimo poiché la P.A. ha valutato in sede disciplinare tutti elementi forniti dal Giusti.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo.
Essendo stata riscontrata la legittimità degli atti impugnati e del comportamento in generale serbato dalla amministrazione convenuta non può trovare accoglimento la domanda risarcitoria azionata dal ricorrente.
Deve infine disporsi l’estromissione dal giudizio del Ministero della Difesa stante l’estraneità dello stesso alle censure mosse dal ricorrente e la consequenziale carenza di legittimazione passiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.