TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300463

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-05-18, n. 202300463
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300463
Data del deposito : 18 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2023

N. 00463/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00951/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 951 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Save S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, G V, M P D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Nicola Bottero in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 94;

contro

Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, n. 21;

nei confronti

Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Enac, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A., Associazione Italiana Corrieri Aerei Internazionali - Aicai, non costituiti in giudizio;
Ibar Italian Board Airlines Representatives, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Giordano, Fabrizio Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Graziano, n. 62;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Assaeroporti (Associazione Italiana Gestori Aeroporti), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Gennaro Terracciano, Fabrizio Doddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Martinotti in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 108;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della delibera n. 118/2019 del 1° agosto 2019, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in pari data, avente ad oggetto «Indizione della consultazione pubblica per la revisione dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017 e proroga dei termini di conclusione del procedimento» e dei documenti ad essa allegati, quali, in particolare, l'Allegato A, recante “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali - Documento di consultazione”, l'Allegato B, recante “Modalità di partecipazione alla consultazione”, lo “Schema di Analisi di Impatto della Regolazione”, la “Relazione illustrativa degli uffici”, nella parte in cui sottopongono al procedimento anche la ricorrente e prevedono l'applicazione dei nuovi modelli di regolazione dei diritti aeroportuali che saranno approvati previa revisione di quelli approvati con delibera n. 92/2017 anche nei confronti dei gestori aeroportuali – ivi inclusa SAVE - che hanno sottoscritto contratti di programma ai sensi dell'art. 17, comma 34-bis, del D.L. 78/2009;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la delibera dell'Autorità n. 84/2018 del 14 settembre 2018, con la quale è stato avviato il procedimento di «Revisione Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017».

Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati da SAVE S.p.A. il 20 ottobre 2020:

- della delibera dell'ART n. 136/2020 del 16 luglio 2020, pubblicata sul sito dell'Autorità in pari data, avente ad oggetto la «Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 84/2018. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali»;

- dei documenti alla stessa allegati, e segnatamente: a) l'Allegato A, recante “Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali”;
b) la “Relazione Istruttoria degli Uffici” ;
e la “Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione” ;
e

- ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Save S.p.A. il 22 luglio 2021:

- della Delibera ART n. 68/2021 del 20 maggio 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità in pari data, recante «Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
nonché degli atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, per quanto occorrer possa, gli atti di seguito elencati, già impugnati con il Ricorso Introduttivo:

- la Delibera ART n. 136/2020 del 16 luglio 2020, pubblicata sul sito dell'Autorità in pari data, avente ad oggetto la «Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 84/2018. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali» e dei documenti alla stessa allegati, e segnatamente, a) l'Allegato A, recante «Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali», b) la «Relazione Istruttoria degli Uffici»;
e la «Relazione di Analisi di Impatto della Regolazione», nei limiti di cui ai successivi motivi di ricorso;

- la Delibera ART n. 118/2019 del 1° agosto 2019, avente ad oggetto l'«Indizione della consultazione pubblica per la revisione dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017 e proroga dei termini di conclusione del procedimento», e i documenti ad essa allegati, e segnatamente, l'Allegato A, recante «Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali - Documento di consultazione», l'Allegato B, recante «Modalità di partecipazione alla consultazione», lo «Schema di Analisi di Impatto della Regolazione», la «Relazione illustrativa degli uffici»;
nonché

- la Delibera dell'Autorità n. 84/2018 del 14 settembre 2018, con la quale è stato avviato il procedimento di «Revisione Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017».


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti e di Ibar Italian Board Airlines Representatives;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso indicato in epigrafe la ricorrente ha impugnato la delibera ART n. 118/2019 del 1° agosto 2019, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in pari data, avente ad oggetto “ Indizione della consultazione pubblica per la revisione dei Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali approvati con delibera n. 92/2017 e proroga dei termini di conclusione del procedimento ”, la delibera ART n. 136/2020 del 16 luglio 2020, pubblicata sul sito dell'Autorità in pari data, avente ad oggetto la “ Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 84/2018. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali ”, la delibera ART n. 68/2021 del 20 maggio 2021, pubblicata sul sito dell'Autorità in pari data, recante “ Modelli di regolazione aeroportuale. Disposizioni straordinarie connesse all'entrata in vigore della delibera n. 136/2020 ed integrazione alla regolazione applicabile al settore in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” , nonché gli atti connessi.

Si sono costituiti in giudizio, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti e Ibar Italian Board Airlines Representatives.

In data 17 aprile 2023, l’Avvocatura dello Stato ha reso noto che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti in data 9 marzo 2023 aveva approvato la delibera n. 38/2023, intitolata: “ Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 42/2022. Approvazione dei modelli di regolazione dei diritti aeroportuali ” e che i nuovi modelli di regolazione erano entrati in vigore il 1° aprile 2023, per le procedure di revisione dei diritti aeroportuali avviate a partire da tale data, ed avevano superato le disposizioni di cui alla delibera n. 136/2020, essendo stati abrogati i modelli con la stessa approvati (punto 3 del dispositivo), chiedendo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a coltivare il giudizio.

In data 29 aprile 2023, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria con la quale comunica quanto segue: “ In data 9.3.2023 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha adottato la Delibera

n. 38/2023, con la quale, a conclusione del procedimento avviato con Delibera n. 42/2022: (i) ha approvato i nuovi Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali ed i relativi annessi, allegati alla medesima Delibera n. 38/2023, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
(ii) ha abrogato i Modelli di regolazione dei diritti aeroportuali di cui alla delibera n. 136/2020 - che sono stati impugnati da SAVE in questo giudizio con i primi motivi aggiunti -…In pendenza di giudizio ha inoltre cessato di produrre effetti la Delibera n. 68/2021, impugnata da SAVE in questo giudizio con i secondi motivi aggiunti…La Delibera n. 38/2023 ripropone alcuni vizi che inficiano gli atti censurati in questo giudizio. Tale delibera, pertanto, appare illegittima e lesiva degli interessi della Ricorrente che, per questo motivo, si riserva di impugnarla nei termini di legge
”.

In data 16 maggio 2023 la ricorrente ha depositato in giudizio copia del ricorso R.G. n. 387/2023 promosso avverso la delibera n. 38 del 9 marzo 2023.

All’udienza pubblica del 17 maggio 2023, il difensore della ricorrente ha dichiarato che era intervenuta l'abrogazione dei modelli indicati nella delibera ART n. 136/2020 e, pertanto, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse, evidenziando che la nuova delibera ART n. 38/2023 è stata impugnata con ricorso autonomo iscritto a ruolo al n. R.G. 387/2023. Il Collegio ha preso atto di quanto affermato dal difensore della ricorrente e ha assegnato la causa a decisione.

Il Collegio alla luce di quanto dichiarato dalla ricorrente ed evidenziato dall’ART, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 35, comma 1, lett.c) e art. 87, comma 9 del c.p.a., non può che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Considerata la vicenda nel suo complesso, sussistono giustificate ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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