TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-06-03, n. 202400409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400409
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 00409/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00048/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 48 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da COSIR s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. E P e G P, con domicilio eletto presso il loro studio in Castel di Sangro (AQ), corso Vittorio Emanuele 1;

contro

Provincia di Frosinone, nella qualità di stazione unica appaltante, in persona del Presidente p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. T A e M I del Servizio legale dell’ente, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi p.e.c. teresa.ardovini@pec.it e avv.mc.iadecola@messaggipec.it;
Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Marina Giannetti, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. marina.giannetti@pecavvocatifrosinone.it;

nei confronti

GEA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- quanto al ricorso introduttivo:

1) dell’avviso del 29 dicembre 2023, del bando pubblicato il 3 gennaio 2024, del capitolato prot. n. 59675 del 15 novembre 2023, stilati a cura della Provincia di Frosinone, della procedura di gara SUA 168/2023 per l’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani classificato come verde e servizi accessori nel Comune di Frosinone (CIG A019F4951);

2) della determinazione dirigenziale del Comune di Frosinone n. 3222 del 15 ottobre 2023, con al quale è stato approvato il progetto dei servizi de quibus e sono state impegnate le relative risorse;

3) della determinazione dirigenziale del Comune di Frosinone n. 3604 del 16 novembre 2023, con cui il suddetto progetto è stato modificato;

4) dell’avviso prot. n. 2951 del 24 gennaio 2024, con cui la Provincia di Frosinone ha prorogato i termini di partecipazione alla gara sino al 15 febbraio 2024, richiamando la motivazione fornita nella citata determinazione dirigenziale n. 3222 del 2023 in relazione alla mancata suddivisione del contratto in lotti, ai sensi dell’art. 58, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente o altrimenti connesso;

6) della determinazione di aggiudicazione della gara e del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulati;

- quanto ai motivi aggiunti, oltre che degli atti già impugnati:

7) dell’avviso relativo alla pubblicazione del disciplinare di gara aggiornato e di proroga dei termini, pubblicato dalla Provincia di Frosinone il 13 febbraio 2024;

8) del disciplinare di gara aggiornato, pubblicato il 13 febbraio 2024;

9) dell’ulteriore avviso di rettifica della definizione di un criterio di aggiudicazione, pubblicato il 15 febbraio 2024.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Frosinone e del Comune di Frosinone;

Vista la dichiarazione notificata e depositata il 7 maggio 2024, con la quale parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio;

Visti tutti gli atti di causa;

Visti gli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visti il ricorso in esame, notificato il 29 gennaio 2024 e depositato il successivo giorno 31 e i motivi aggiunti, notificati il 6 marzo 2024 e depositati il successivo giorno 7;

Considerato che COSIR s.r.l. il 7 maggio 2024 ha notificato e depositato la rinuncia al ricorso integrato da motivi aggiunti;

Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c) e 84 cod. proc. amm.;

Ritenuto che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio, come da richiesta di parte ricorrente;

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