TAR Catania, sez. IV, ordinanza cautelare 2014-11-28, n. 201400884
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N. 00884/2014 REG.PROV.CAU.
N. 02661/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2661 del 2014, proposto da:
Consorzio C.C.N. Oricense, Macelleria Ileana Sas di Destro Pastizzaro Nunzio &C., L P V, E P, rappresentati e difesi dall'avv. R V, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tribunale, in Catania, Via Milano 42b;
contro
Regione Sicilia, Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Sicilia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del decreto del Dirigente del servizio n. 1515/8 del 30.06.2014 nella parte in cui non ha ammesso alle agevolazioni i ricorrenti;
- di qualsiasi altro atto, presupposto o consequenziale, comunque connesso, che si anteponga rispetto alla pretesa del ricorrente, ivi compresa la nota prot. 53827 del 9.10.2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sicilia e dell’Assessorato Regionale delle Attività Produttive della Regione Sicilia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il ricorso appare fornito del prescritto fumus di fondatezza e che, pertanto, il procedimento va concluso in considerazione dei DURC prodotti in giudizio e della documentazione da versare nel procedimento da parte dei ricorrenti interessati dal mancato riscontro alla nota prot. n. 53827/13.