TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2009-07-17, n. 200907049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2009-07-17, n. 200907049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200907049
Data del deposito : 17 luglio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03601/2007 REG.RIC.

N. 07049/2009 REG.SEN.

N. 03601/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3601 del 2007, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dagli avv. A B, A L, M S, domiciliato “ex lege” presso la Segreteria della Sezione;

contro

Comune di Ariccia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv. F A, C S e V B, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Orazio, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

REVOCA PARZIALE DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEMOLIZIONE DI STRUTTURE FISSE - DETERMINAZIONE N. 4965/07 E ORDINANZA N. 28/07;
DELLA DELIBERAZIONE COMUNALE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE OSP NEL CENTRO STORICO (DEL. C.C. 37/2007) E DI TUTTI GLI ATTI CONNESSI.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati nel mese di ottobre 2007;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ariccia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2009 il Primo Ref. Daniele Dongiovanni e uditi, ai preliminari, l’avv. Sordini per il ricorrente e l’avv. R. Faccini, in sostituzione dell’avv. Scacco, per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale del 21 febbraio 2007, il Comune di Ariccia ha revocato la concessione di occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante l’esercizio di ristorazione condotto nel centro storico dalla parte ricorrente (denominato, come altri in quella zona, “Fraschette di Ariccia”);

- in seguito alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio avverso il suddetto provvedimento di revoca ed i successivi atti di esecuzione dei lavori di ristrutturazione della zona ed alla costituzione in giudizio del Comune di Ariccia, la Sezione, con ordinanza n. 2363/07, ha accolto la domanda di sospensione degli atti suddetti;

- successivamente, l’amministrazione resistente ha adottato la delibera C.C. n. 37 del 20 giugno 2007 con cui, nel regolamentare il regime delle concessioni di occupazione di suolo pubblico nel centro storico, ha previsto il rilascio del titolo abilitativo con carattere di stagionalità (da maggio a settembre di ogni anno), unitamente ad alcune prescrizioni di carattere tecnico (in particolare, estensione dello spazio concesso e obbligo di pulizia dello stesso spazio antistante il locale interessato);

- in applicazione di tale deliberazione (n. 37/2007), il Comune di Ariccia ha quindi avviato la procedura volta all’adozione della concessione di occupazione di suolo pubblico conformemente a quanto ivi previsto;

- con ulteriore atto di motivi aggiunti depositati nel mese di ottobre 2007, la delibera n. 37/2007 e l’avvio della nuova procedura finalizzata all’adozione del nuovo titolo abilitativo sono stati impugnati per l’annullamento dalla parte ricorrente la quale ha anche proposto domanda incidentale di sospensione che, tuttavia, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 4861/07;

- in data 4 aprile 2008, è stato sottoscritto tra il Comune di Ariccia ed i rappresentanti dell’associazioni gestori “Fraschette di Ariccia” un protocollo di intesa con il quale, pur mantenendo fermo l’impianto della delibera comunale n. 37/2007, sono stati concordati alcuni aggiustamenti tra cui la possibilità di derogare al criterio della stagionalità in occasione di feste particolari che non ricadano nel periodo compreso tra maggio e settembre e l’impegno dell’amministrazione di rilasciare i titoli concessori a carattere permanente (ovvero rinnovabili automaticamente previo pagamento del canone);

- alla pubblica udienza fissata per il 22 giugno 2009, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione della presente impugnativa;

- in ragione dell’evoluzione della vicenda e della richiesta formulata in udienza dalla parte ricorrente, al Collegio non resta che dare atto della improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse;

- le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, sussistendo, per quanto sopra, giusti motivi.

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