TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2017-11-07, n. 201705226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza breve 2017-11-07, n. 201705226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201705226
Data del deposito : 7 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2017

N. 05226/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02962/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2017, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-,nella qualità di genitori del minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Giosuè Carducci, 37,

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, I.C. 2 Moscati Maglione di Casoria (Na), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Armando Diaz, 11;

per l'annullamento

a) Verbale G.L.H.O. prot. n. 1767 B19 del 13.6.2017 recante, tra l'altro, la firma del Dirigente scolastico dell'I.C. 2 Moscati Maglione di Casoria, mercè il quale – con riferimento alla richiesta di attribuzione delle ore di sostegno inserita nella domanda di iscrizione all'A.S. 2017/2018 formulata dai ricorrenti per conto del minore -OMISSIS- – “si decide di proporre il monte ore di sostegno del minore DP.F. a 25h settimanali”;

b) ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2017 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto i ricorrenti, esercenti la potestà sul minore in epigrafe, hanno impugnato il provvedimento emesso dall’Amministrazione scolastica, con cui è stato assegnato al predetto minore (già riconosciuto portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104\1992, come da certificati allegati al ricorso), per l’anno scolastico 2017/2018, un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (25) ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetto, così come risulta dalla documentazione in atti, dalla quale emerge la necessità di un rapporto 1:1.

Pertanto hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento suddetto nonché l’accertamento, per l’anno in corso, del diritto del minore ad ottenere dall’Amministrazione Scolastica competente l’assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alla sua patologia, previa valutazione, da effettuarsi in sede di PEI (programma educativo individuale, o documento analogo, che non risulta redatto per l’anno in corso), delle concrete esigenze.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.

2. Il ricorso è affidato alle censure di violazione di legge sub specie di violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3,32 e 38 Cost., nonché di violazione degli artt. 1, 3, 8, 12-16 della L. 104/92, di varie norme internazionali e applicative della predetta legge 104/92, oltre che a varie censure di eccesso di potere sotto diversi profili.

3. Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

4. In occasione della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è passata in decisione, dopo che il Presidente ha dato avviso alle parti della sussistenza dei requisiti per una decisione in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Tale decisione si giustifica in ragione della manifesta fondatezza della questione di merito sottoposta all’esame del collegio, anche alla luce delle recenti decisioni di questa Sezione.

5. La presente controversia rientra nella ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei pubblici servizi, ex art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., come questa Sezione ha stabilito a partire dalla sentenza 1330 del 26 febbraio 2015, nella quale ha ribadito che in tale materia rientra a pieno titolo il servizio scolastico (Cass. SS. UU. ordinanze 19 gennaio 2007 n. 1114 e 29 aprile 2009, n. 9954).

In questi casi spetta alla giurisdizione amministrativa esclusiva la tutela dei diritti cd. fondamentali tutelati dalla Costituzione, anche se la relativa lesione sia dedotta come effetto di un comportamento materiale, che sia però espressione di poteri autoritativi e conseguente ad atti autoritativi della p.a. (Cass. Civ., SS.UU., 5 marzo 2010 n. 5290;
id. 28 dicembre 2007, n. 27187;
id. 29 aprile 2009, n. 9956).

6.

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