TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-12-28, n. 201203237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-12-28, n. 201203237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201203237
Data del deposito : 28 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01018/2008 REG.RIC.

N. 03237/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01018/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1018 del 2008, proposto da:
Buonaiuto G, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, via Mascagni 16;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

della scheda valutativa per Ufficiali, comunicata in data 28.2.2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione a verbale all’udienza del 21 dicembre 2012, con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;

Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2012 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Ufficiale dell’Esercito, con grado di Capitano, ha impugnato la scheda valutativa, relativa al periodo dal 16.6.2006 al 15.10.2007, lamentando l’illegittimità del giudizio assegnato.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata, depositando l’atto di annullamento della scheda valutativa.

Con ordinanza n. 786 del 22 maggio 2008, la domanda cautelare veniva respinta.

All’udienza del 28 novembre 2012, il difensore del ricorrente ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.

La difesa erariale ha aderito alla richiesta.

Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il Collegio, preso atto della dichiarazione del difensore di parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio, su accordo delle parti.

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