TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-05-11, n. 201001117
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N. 01117/2010 REG.SEN.
N. 01231/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1231 del 1996, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-), rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso il medesimo in Lecce, via Salandra, n. 30;
contro
Provveditorato agli Studi di Taranto, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
Ministero della Pubblica Istruzione - Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Lecce, via F. Rubichi, n. 23;
Commissione Medica Ospedaliera presso l’A.S.L. TA/1;
per l'annullamento
del provvedimento, di estremi ignoti e non notificato, con cui il Provveditore agli Studi di Taranto ha disposto la dispensa dal servizio della ricorrente ai sensi dell'art.112 del D.P.R. 417/74 a decorrere dall'8.1.1996;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, ivi compresi, ove occorra, i pareri della USL TA/5 e del Consiglio Scolastico Provinciale di Taranto;
nonchè dei motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2010.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Provveditorato agli Studi di Taranto;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione - Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore per l'udienza pubblica del giorno 18/02/2010 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi l’avv. F C e l’Avvocato dello Stato Antonio Tarentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La sig.ra -OMISSIS-, insegnante di ruolo presso la D.D. di via XXV Luglio in Taranto, con istanza del 24 luglio 1995, chiedeva la dispensa dal servizio ai sensi dell’art. 112 del DPR n. 417/1974, in quanto affetta da “Carcinoma ovarico plurimetastatizzato”.
Con verbale di visita medico legale collegiale della USL TA/5 del 2.10.1995, veniva giudicata non idonea alle mansioni della qualifica di appartenenza e ad ogni proficuo lavoro;successivamente, con decreto n. 1 dell’8.1.1996 del Provveditore agli Studi di Taranto, veniva dispensata dal servizio per inabilità permanente ed assoluta, con decorrenza dall’8.1.1996.
Detto ultimo provvedimento è stato impugnato con il presente ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, l’eccesso di potere per errore nei presupposti ed ingiustizia manifesta, la violazione del giusto procedimento, l’illegittimità derivata. In particolare il ricorrente sostiene che, essendo entrata in vigore con effetto dall’1.1.1996, ossia nelle more del procedimento conclusosi con l’emanazione dell’atto impugnato, una nuova disciplina per la dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente non dipendente da causa di servizio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Provveditorato avrebbe errato nel disporre la dispensa dal servizio dell’insegnante -OMISSIS- senza prima aver acquisito il parere della Commissione Medico Ospedaliera competente. Ed invero, l’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 stabilisce che “per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”, ossia le competenze delle Commissioni Medico Ospedaliere istituite presso gli Ospedali Militari.
Con atto depositato in data 1.6.1996 si è costituito in giudizio il Provveditorato agli Studi di Taranto per chiedere la declaratoria di inammissibilità del proposto ricorso ed, in subordine, la sua reiezione.
In data 22.1.2010 la difesa erariale ha prodotto documenti che sono stati impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 4 febbraio 2010, con cui il ricorrente, oltre a ribadire e meglio precisare le censure già sollevate con il ricorso introduttivo, ha sollevato un ulteriore profilo di illegittimità del decreto di dispensa dal servizio, per essere lo stesso stato adottato in violazione delle garanzie partecipative previste dalla normativa di settore;l’interessata, cioè, avrebbe dovuto essere messa a conoscenza del fatto che in data 3.1.1996 il Consiglio Scolastico Provinciale era stato convocato per esprimere il proprio parere sulla richiesta di dispensa dal servizio, nonché essere invitata a partecipare anche attraverso l’invio di proprie osservazioni al riguardo.
In data 6.2.2010 la difesa erariale ha depositato una memoria con cui, replicando alle censure di parte ricorrente, ha concluso per l’infondatezza del ricorso principale e del successivo ricorso per motivi aggiunti e ne ha chiesto il rigetto.
Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2010 la causa, su istanza delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
L’assunto di parte ricorrente, infatti, poggia su di un errore di fondo, in quanto non considera la diversità dei procedimenti disciplinati dagli artt. 112 del DPR n. 417/1974 e 2 della legge n. 335/1995.
La prima delle suddette disposizioni, rubricata “dispensa dal servizio” stabilisce che “salvo quanto previsto dall'articolo successivo, il personale di cui al presente decreto è dispensato dal servizio per inidoneità fisica o incapacità o persistente insufficiente rendimento (comma 1).
I provvedimenti di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali e dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali” (comma 2).
L’art. 2 della legge n. 335/1995, invece, disciplina il procedimento volto al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, cessato dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio;in particolare, il comma 12 dell’art. 2 citato prevede che “con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, nè quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i princìpi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.
Ebbene, posta la diversa finalità dei procedimenti di cui sopra, l’uno volto all’accertamento dello stato di inabilità al servizio per ottenere la dispensa dal servizio medesimo, l’altro volto all’accertamento od al controllo dello stato di inabilità al fine di determinare il trattamento pensionistico spettante, non vi è dubbio che nel caso di specie l’interessata, con istanza in data 24.7.1995, ha chiesto all’Amministrazione di essere dispensata dal servizio per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 112 del DPR n. 417/1974. Ne consegue che il decreto del Provveditore agli studi di Taranto n. 1 dell’8.1.1996 (atto impugnato) costituisce l’atto conclusivo del procedimento iniziato su specifica domanda dell’interessata, che l’Amministrazione aveva il dovere di adottare stante il disposto dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.
Il coinvolgimento della Commissione Medico Ospedaliera ex art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, invece, sarebbe stato necessario ove l’interessata avesse fatto specifica domanda finalizzata ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico spettante per il caso di inabilità al servizio non dipendente da causa di servizio, domanda che, nel caso in questione, non risulta essere stata inoltrata.
La diversità ontologica dei due procedimenti, peraltro, viene rimarcata dalla stessa giurisprudenza, la quale ha ritenuto che in caso di controversia volta al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico di cui all'art. 2, comma 12, della legge n. 335 del 1995, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere giurisdizionalmente competente la Corte dei Conti (per tutte, TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, 24 agosto 2009, n. 4815).
La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, con riguardo alle controversie aventi ad oggetto i procedimenti di dispensa dal servizio di cui all’art. 112 del DPR n. 417/1974.
Né può condividersi la censura relativa alla violazione delle garanzie partecipative previste dagli artt. 512, 513 e 604 del d.lgs. n. 297/1994, proposta con i motivi aggiunti, con cui il ricorrente lamenta l’omessa comunicazione all’interessata della convocazione della riunione del Consiglio Scolastico Provinciale del 3.1.1996 e l’omesso invito a partecipare, anche attraverso l’invio di proprie osservazioni.
Innanzitutto si osserva, in proposito, che il procedimento volto a decretare la dispensa dal servizio della sig.ra -OMISSIS- è iniziato ad istanza di parte, per cui, secondo una lettura sostanzialistica data dalla giurisprudenza all’istituto di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990 (che per il suo carattere generale trova applicazione in tutti i procedimenti amministrativi, ivi compreso quello in esame), nel caso di specie non vi era l’obbligo di comunicazione, atteso che la destinataria dell’atto aveva comunque conoscenza del procedimento in corso, avendone essa stessa sollecitato l’attivazione;il parere del Consiglio Scolastico provinciale, infatti, è atto endoprocedimentale che si inserisce in quell’unico procedimento iniziato con l’istanza dell’interessata in data 24 luglio 1995 e conclusosi con l’adozione dell’atto oggi gravato.
A ciò aggiungasi che il decreto del Provveditore n. 1 dell’8.1.1996 è un atto favorevole per la sig.ra -OMISSIS-, in quanto dispone la dispensa dal servizio per inidoneità fisica ai sensi dell’art. 112 del DPR n. 417/1974, in maniera assolutamente conforme all’istanza dell’interessata del 24 luglio 1995, con la conseguenza che l’omessa comunicazione lamentata dal ricorrente nella fattispecie non assume comunque alcuna rilevanza.
Per le suesposte argomentazioni, quindi, il Collegio ritiene che il ricorso introduttivo sia infondato e da respingere. Parimenti infondato è il ricorso per motivi aggiunti.
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.