TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-28, n. 202210735

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-07-28, n. 202210735
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210735
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 10735/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03666/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3666 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati E A, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza n.-OMISSIS- del TAR Lazio-Roma del 24.9-13.10.2021, definitivamente passata in giudicato e, per l’effetto:

a) ordinare alle Amministrazioni resistenti di dare piena ed esaustiva attuazione alla sentenza n.-OMISSIS- del TAR Lazio-Roma del 24.9-13.10.2021, definitivamente passata in giudicato, mediante il riconoscimento in favore dei ricorrenti sia dell'indennità di rischio radiologico (o di radioprotezione) di cui all'art.7, commi 1 e 2, della legge n.231/1990, sia dell'indennità sostitutiva del congedo ordinario aggiuntivo non fruito di 15 (quindici) giorni annui ex art.5 della legge n.794/1994 (c.d. licenza straordinaria di radioprotezione), a decorrere dal mese di dicembre 2004 e per tutto il periodo nel quale sono stati inquadrati come lavoratori esposti di categoria A, nonché provvedendo alla rifusione delle spese processuali liquidate dal Giudice Amministrativo, il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e maturandi dalla pubblicazione o, comunque, dal passaggio in giudicato della sentenza sino all'effettivo e integrale soddisfo;

b) condannare le Amministrazioni resistenti al pagamento in favore dei ricorrenti di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, da determinarsi in via equitativa, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato;

c) nominare, ove occorra, un commissario ad acta che esegua tutto quanto disposto dal Giudice Amministrativo;

d) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario, C.A. ed IVA come per legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2022 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso che:

- i ricorrenti in epigrafe, al momento della proposizione del ricorso presupposto n. RG. -OMISSIS- dinnanzi al TAR Lazio, erano tutti tecnici, dipendenti della Sezione Inquinamento da Sostanze Radioattive del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente;

- per tale ragione essi, in data 22 settembre 2011, avevano presentato all'Amministrazione apposita istanza volta ad ottenere l’attribuzione dell’indennità di rischio radiologico e della licenza aggiuntiva per protezione sanitaria;

- con nota prot. 359/2-5-2011 del 28 maggio 2012, il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente di Roma, tuttavia, non concedeva né l’indennità né la licenza aggiuntiva, sostenendo, in particolare, con riguardo a quest’ultima che “... alla luce della pubblicazione C-14-Compendio normativa in materia congedi, licenze e permessi pag. 34, punto c ... il requisito dell’esposizione alle emissioni [deve verificarsi] per almeno sei mesi l’anno.”;

- i ricorrenti hanno quindi impugnato la nota suddetta, con il ricorso dinnanzi a questo TAR n. RG.

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