TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-10-25, n. 202200701
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2022
N. 00701/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pamare Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N M, M I L e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia ,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro emesso in data 25.03.2021, prot. n. 0005610 U/21 PRES, notificato alla ricorrente in pari data mezzo pec, di rigetto della richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pamare Società Cooperativa il 4/10/2021:
per l'annullamento:
- del provvedimento dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro emesso in data 25.03.2021, prot. n. 0005610 U/21 PRES, notificato alla ricorrente in pari data mezzo pec, a seguito di richiesta di rinnovo di concessione demaniale marittima, con cui veniva rigettata la richiesta di rinnovo;
nonché
- dell’ingiunzione di sgombero n. 91/MTMI/2021 emessa dall' Autorità Portuale di Gioia Tauro e della relativa nota di comunicazione;
- di ogni altro atto connesso, conseguente e/o presupposto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Gioia Tauro e dello Stretto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente Pamare soc. coop. a r. l (d’ora in avanti, “la Cooperativa”) ha esposto in fatto che:
- era titolare nel Porto di Taureana di Palmi (RC) della concessione demaniale marittima n. 26 del 27.06.2011 (e di quelle suppletive del 2013 e del 2015) rilasciata dall’Autorità Portuale di Gioia Tauro e scaduta il 31.12.2020;
- la concessione demaniale copriva una superficie complessiva di 2.350 mq. per l’installazione di strutture da destinare alla nautica da diporto;
- con istanza del 29.07.2020, sottoscritta dal sig. M P in qualità di legale rappresentante legale, la Cooperativa ha chiesto il rinnovo della concessione con eventuale anticipata occupazione di zona demaniale marittima situata nella medesima area;
- dovendo acquisire, ai fini delle valutazioni del caso, la documentazione antimafia per il tramite della BDNA ai sensi dell’art. 85 D.lgs n. 159/2011, l’Autorità Portuale richiedeva alla ricorrente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà riguardanti l’iscrizione presso la locale Camera di Commercio e i dati anagrafici dei soggetti controllati;
- in data 05.11.2020 l’Autorità Portuale acquisiva le autocertificazioni trasmesse dalla Cooperativa recanti la data del 21.10.2020, da cui risultavano amministratori i sig.ri S B (n.q. di Presidente), V D e G M, mentre non figurava il sig. M P autore dell’istanza di rinnovo;
- senonché, verificando la veridicità delle autocertificazioni pervenute con l’estratto della visura camerale del 05.11.2020, risultavano amministratori soggetti diversi da quelli indicati nelle autocertificazioni e cioè i sigg.ri M P (firmatario, come già detto, dell’istanza concessione demaniale, in qualità di Presidente e legale rappresentante), G I e T N;
- la discordanza tra le autocertificazioni presentate dalla Cooperativa e le risultanze della Camera di Commercio induceva l’Autorità Portuale a comunicare alla ricorrente in data 09.11.2020 il preavviso di rigetto dell’istanza di rinnovo della concessione ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241/1990;
- la Cooperativa riscontrava tale comunicazione con brevi note difensive del 24.11.2020, allegando il verbale del CdA recante data 01.07.2020 da cui constavano eletti quali amministratori della società i sig.ri S B (n.q. di Presidente), V D e G M, nonché la ricevuta della presentazione del predetto verbale alla Camera di Commercio di Reggio Calabria, datata 18.11.2020;
- l’Autorità Portuale procedeva pertanto ad effettuare i controlli di legge ma, alla data del 15.12.2020, l’organigramma societario risultava lo stesso di quello precedente al verbale del 01.07.2020, ragion per cui, stante l’insuperata incertezza in merito all’identità del rappresentante legale della società cooperativa e ai componenti del consiglio di amministrazione e ritenuto per questo venuto meno il requisito personale dell’affidabilità della concessionaria, con provvedimento del 25 marzo 2021 la domanda di rinnovo della concessione veniva definitivamente respinta.