TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-11-10, n. 201411215

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-11-10, n. 201411215
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201411215
Data del deposito : 10 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10084/2005 REG.RIC.

N. 11215/2014 REG.PROV.COLL.

N. 10084/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2005, proposto da:
B V, rappresentato e difeso dagli avv. M R, G C e G P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C, in Roma, viale Parioli, 55;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, n.c.;

per l'annullamento

della determina in data 5.9.2005, emessa dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, notificata il 26.9.2005, con la quale è stata disposta nei riguardi del ricorrente l’esclusione dall’avanzamento a scelta, per esami, al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2002;
nonché, per quanto occorra:

- del decreto dirigenziale (D.G. Personale Militare – Ministero della Difesa), n. 2664 del 15 settembre 2004, con il quale è stata indetta la selezione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2002, pubblicato sulla G.U., IV^ s.s., del 24 settembre 2004;

- del Decreto Ministeriale (Ministero della Difesa), n. 2479, del 26 agosto 2004, con il quale sono state stabilite le procedure e le modalità per l’avanzamento a scelta per esami previsto dall’art. 38, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore alla pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Silvia Martino;

Udito, per la parte ricorrente, l’avv. Piscitelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha preso parte alle procedure di selezione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in data 24 settembre 2004.

A quella data – evidenzia – gli era già stata notificato dall’Arma dei Carabinieri l’atto di citazione a giudizio per il reato previsto dall’art. 595 c.p., sul quale si basa il successivo provvedimento di esclusione.

Ciononostante, prosegue, egli è stato regolarmente convocato a sostenere le prove, ha superato tutti i passaggi selettivi ed è stato infine collocato nella graduatoria finale di cui al foglio d’ordini in data 27.9.2005.

Il provvedimento di esclusione è motivato con riferimento al fatto che il Bonaccorso “è stato citato a giudizio durante i lavori della Commissione giudicatrice”.

Con il presente ricorso, deduce:

- la violazione della garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo;

- che l’amministrazione era ab origine consapevole dell’esistenza di un procedimento penale pendente, per cui l’esclusione, avvenuta solo al termine del procedimento concorsuale, avrebbe dovuto essere specificamente motivata, trattandosi, in sostanza, di un atto di autotutela;

- la violazione del suo legittimo affidamento.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 14.10.2014.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2.1. In primo luogo, occorre precisare che non vi è alcuna prova del fatto che, all’epoca di adozione del provvedimento impugnato, fosse già stata approvata la graduatoria definitiva.

Il provvedimento impugnato reca infatti la data del 5 settembre 2005 mentre il foglio d’ordini in allegato 7 – il quale, secondo il ricorrente, reca l’approvazione della graduatoria finale di merito - non solo è il mero stralcio di un provvedimento più ampio (non esibito), ma risulta comunque adottato in una data successiva allo stesso provvedimento di esclusione.

Molto probabilmente si tratta della graduatoria provvisoria di merito stilata dalla Commissione esaminatrice, la quale, però, ai fini che qui interessano, è del tutto irrilevante in quanto, secondo la disciplina della selezione in esame (D.M. n. 2479 del 26 agosto 2004 e d.d. n. 2664 del 15 settembre 2004), l’operato della Commissione doveva comunque essere approvato con decreto dirigenziale (art. 8, u.c. della determinazione ult.cit.).

L’esame di siffatta disciplina evidenzia inoltre che:

- tra i requisiti per l’avanzamento a scelta era richiesto che il candidato non risultasse rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi “per delitto non colposo”, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato o sospeso dall’impiego o dalle attribuzioni del grado (art. 1, lett. d) determinazione n. 2664/2004 e art. 4, d.m. n. 2479/2004);

- l’esclusione avrebbe potuto avvenire con provvedimento motivato della Direzione Generale, “in ogni momento della procedura di avanzamento”, come pure avrebbe potuto essere annullata la promozione di qualsiasi candidato non in possesso dei requisiti previsti (art. 9, d.d. n. 2664/2004 e art. 3 del d.m. n. 2479/2004).

E’ bene precisare che nessuna di tali disposizioni forma oggetto di specifiche censure.

Ciò posto, il ricorso appare privo di pregio.

Quanto alla violazione dell’art. 7 della l. n. 241/90, è sufficiente ricordare come sia giurisprudenza del tutto consolidata quella secondo cui, nei concorsi finalizzati all’accesso a posti di pubblico impiego, l’esclusione del candidato dal concorso, per mancanza dei requisiti previsti dal bando, non è normalmente provvedimento che segue ad un sub – procedimento avente connotati di specialità e autonomia rispetto all’unico procedimento concorsuale finalizzato alla selezione dei vincitori, sicché non è configurabile, di norma, un autonomo incombente partecipativo a carico dell’amministrazione procedente, dovendo ogni candidato fin dall’inizio (e cioè dalla proposizione della domanda di partecipazione) ritenersi edotto del fatto che, fino alla pubblicazione della graduatoria finale, l’amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare in capo a ciascun candidato il possesso dei requisiti previsti nel bando;
pertanto, anche l’evoluzione del procedimento selettivo verso la fase delle prove d’esame, e financo il superamento delle stesse da parte del candidato, non sono di per sé sintomatici del positivo scrutinio dei requisiti di ammissione.

Tale operazione può essere postergata sino all’approvazione della graduatoria, con la conseguenza che nessun onere di comunicazione di avvio del procedimento può profilarsi, ex art. 7 l.n. 241/90, in relazione all’esclusione di un candidato dalla selezione per la riscontrata carenza di un requisito partecipativo (così, in termini, Cons. St., sez. V^, 17 febbraio 2009, n. 865).

Nel caso di specie deve pertanto escludersi che la mera convocazione delle prove d’esame rappresenti, ex sé , un provvedimento di “ammissione”, e che la successiva esclusione si configuri come una sorta di intervento di “autotutela”.

Ad ogni buon conto, anche a voler seguire il ricorrente in tale ragionamento, è evidente che alcuna aspettativa o legittimo affidamento avrebbero mai potuto consolidarsi prima dell’approvazione della graduatoria di merito la quale, per quanto si evince dalla stessa narrazione in fatto offerta dal ricorrente, è sicuramente avvenuta dopo l’adozione del provvedimento di esclusione.

Per quanto appena argomentato, il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese, in mancanza di costituzione dell’amministrazione intimata.

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