TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-11-10, n. 201411215
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Testo completo
N. 11215/2014 REG.PROV.COLL.
N. 10084/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10084 del 2005, proposto da:
B V, rappresentato e difeso dagli avv. M R, G C e G P, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale C, in Roma, viale Parioli, 55;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, n.c.;
per l'annullamento
della determina in data 5.9.2005, emessa dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, notificata il 26.9.2005, con la quale è stata disposta nei riguardi del ricorrente l’esclusione dall’avanzamento a scelta, per esami, al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2002; nonché, per quanto occorra:
- del decreto dirigenziale (D.G. Personale Militare – Ministero della Difesa), n. 2664 del 15 settembre 2004, con il quale è stata indetta la selezione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2002, pubblicato sulla G.U., IV^ s.s., del 24 settembre 2004;
- del Decreto Ministeriale (Ministero della Difesa), n. 2479, del 26 agosto 2004, con il quale sono state stabilite le procedure e le modalità per l’avanzamento a scelta per esami previsto dall’art. 38, comma 4, del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 198;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o conseguenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica del giorno 14 ottobre 2014 il Cons. Silvia Martino;
Udito, per la parte ricorrente, l’avv. Piscitelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha preso parte alle procedure di selezione per l’avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante sostituto U.P.S. dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in data 24 settembre 2004.
A quella data – evidenzia – gli era già stata notificato dall’Arma dei Carabinieri l’atto di citazione a giudizio per il reato previsto dall’art. 595 c.p., sul quale si basa il successivo provvedimento di esclusione.
Ciononostante, prosegue, egli è stato regolarmente convocato a sostenere le