TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300579
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Pubblicato il 25/09/2023
N. 00579/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00230/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 230 del 2010, proposto da:
Anconambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.M C, con domicilio eletto in forma digitale come in atti;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;
nei confronti
e con l'intervento di
Utilitalia (Già Federambiente), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico D'Alessio, A M, Enrico Maria D'Onofrio, e V B, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, n.36;
per l'annullamento
del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49021 del 21 dicembre 2009 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazioni Divisione IV, con il quale la società Anconambiente s.p.a. non è stata esonerata dal contributo contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Utilitalia (Già Federambiente);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa R E I e dato avviso come da verbale ex art. 73 comma 3 c.p.a. della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;
FATTO e DIRITTO
1.La società Anconambiente s.p.a., con istanza del 31 dicembre 2007, ha chiesto il riconoscimento dell’esclusione dall’obbligo del versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 49021 del 21 dicembre 2009, notificato il successivo 8 gennaio 2010, premesso che ai fini dell’applicazione dell’art. 40, n. 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell’art 32, lett. d), legge 29 aprile 1949, n. 264 non è stata riconosciuta la sussistenza del requisito della stabilità di impiego del personale dipendente della Anconambiente s.p.a., non ha esonerato la suddetta società dal contributo contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.
Il provvedimento ha tratto in particolare fondamento dalla circostanza che ai lavoratori dipendenti della Anconambiente s.p.a si applicherebbe il CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali sottoscritto in data 22 maggio 2003, il quale all’art. 66, in materia di estinzione del rapporto di lavoro, prevede alla lettera g) l’esonero per giusta causa o per giustificati motivi ai sensi delle leggi n. 604/66, n. 300/70 e n. 108/90. Tale fattispecie estintiva del rapporto di lavoro, per la sua formula ampia, ha condotto l’Amministrazione ad escludere la sussistenza del requisito della stabilità di impiego.
2.Con ricorso proposto innanzi al Tar Marche, notificato in data 26 febbraio 2010 e depositato il successivo 26 marzo, la società Anconambiente s.p.a. ha impugnato il richiamato decreto del Ministero del Lavoro, affidando il gravame a cinque motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 40, n. 2 regio decreto legge n. 1827 del 1935 e dell’art. 36 del d.P.R. n. 818 del 1957.
Il Ministero competente, nel giustificare il rigetto della richiesta di esonero e nel ritenere l’assenza del requisito della c.d. stabilità d’impiego del personale dipendente della Anconambiente s.p.a., ha richiamato l’art. 66 del