TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300579

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-09-25, n. 202300579
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300579
Data del deposito : 25 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2023

N. 00579/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00230/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 230 del 2010, proposto da:
Anconambiente S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.Michele Casali, con domicilio eletto in forma digitale come in atti;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti



e con l'intervento di

TA (Già RA), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Domenico D'Alessio, Arturo Maresca, Enrico Maria D'Onofrio, e Valerio Berti, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, n.36;



per l'annullamento

del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 49021 del 21 dicembre 2009 della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazioni Divisione IV, con il quale la società Anconambiente s.p.a. non è stata esonerata dal contributo contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di TA (Già RA);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa Renata Emma Ianigro e dato avviso come da verbale ex art. 73 comma 3 c.p.a. della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;



FATTO e DIRITTO

1.La società Anconambiente s.p.a., con istanza del 31 dicembre 2007, ha chiesto il riconoscimento dell’esclusione dall’obbligo del versamento dei contributi per l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto n. 49021 del 21 dicembre 2009, notificato il successivo 8 gennaio 2010, premesso che ai fini dell’applicazione dell’art. 40, n. 2 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell’art 32, lett. d), legge 29 aprile 1949, n. 264 non è stata riconosciuta la sussistenza del requisito della stabilità di impiego del personale dipendente della Anconambiente s.p.a., non ha esonerato la suddetta società dal contributo contro la disoccupazione involontaria del personale dipendente.

Il provvedimento ha tratto in particolare fondamento dalla circostanza che ai lavoratori dipendenti della Anconambiente s.p.a si applicherebbe il CCNL dei Servizi Ambientali e Territoriali sottoscritto in data 22 maggio 2003, il quale all’art. 66, in materia di estinzione del rapporto di lavoro, prevede alla lettera g) l’esonero per giusta causa o per giustificati motivi ai sensi delle leggi n. 604/66, n. 300/70 e n. 108/90. Tale fattispecie estintiva del rapporto di lavoro, per la sua formula ampia, ha condotto l’Amministrazione ad escludere la sussistenza del requisito della stabilità di impiego.

2.Con ricorso proposto innanzi al Tar Marche, notificato in data 26 febbraio 2010

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