TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-10-05, n. 202010082
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Testo completo
Pubblicato il 05/10/2020
N. 10082/2020 REG.PROV.COLL.
N. 03607/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2012, proposto da
Associazione Centro Servizi per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli, con domicilio eletto presso lo studio Onlus Csdc in Roma, via Oderisi Da Gubbio, 18;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Feniarco - Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del 27.02.2012 recante cancellazione dell'associazione csd - centro servizi per i diritti dei cittadini dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale nonchè del decreto del 13.03.2012 e revoca finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa dal titolo "formazione continua - metodo e-learning" finanziata ai sensi della l. 383/2000, art. 12, comma 3, lett. d) per l'anno finanziario 2011 - risarcimento danni
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 settembre 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del 27.02.2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella parte in cui disponeva la cancellazione della ricorrente dal registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, nonché del successivo decreto