TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2014-12-20, n. 201402227
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N. 02227/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00708/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 708 del 2014, proposto da:
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avv. D G M, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, via De Gasperi, 76/B;
contro
Ministero dell'Interno - Prefettura di Crotone - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Cutro, rappresentato e difeso dall'avv. S T, con domicilio eletto presso S T in Catanzaro, via Carlo V, 72;
Comune di Ciro', Comune di San Nicola dell'Alto, Comune di Pallagorio, Comune di Carfizzi, Comune di Melissa, Comune di Crucoli, Comune di Ciro' Marina, Comune di Strongoli, non costituiti;
per l'annullamento
1. dell'informazione antimafia interdittiva ex art. 84 co. 3 D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (cd. Codice Antimafia), adottata in data 22 aprile 2014 n. 7830/2014/Area1/AM dalla Prefettura di Crotone;
2. del provvedimento del dirigente dell’area IV del Comune di Comune di Cutro n.-OMISSIS-del 24 Aprile 2014, con il quale è stato disdetto il contratto avente ad oggetto il servizio di igiene urbana;
3. del provvedimento del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Ciro n. -OMISSIS-, con il quale stato disdetto il contratto avente ad oggetto il servizio di “trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani, lavaggio cassonetti, spazzamento strade, raccolta rifiuti differenziati ”;
4. del provvedimento del responsabile dell’area tecnica del Comune di San Nicola delI'Alto prot. -OMISSIS-, con il quale è stata dichiarata l'interruzione di qualsiasi servizio espletato dall’impresa ricorrente presso quel Comune;
5. del provvedimento del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Pallagorio prot. -OMISSIS-, con il quale è stata comunicata l'interruzione di ogni forma di rapporto contrattuale tra la ricorrente e il predetto Comune;
6. del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Carfìzzi prot. -OMISSIS-, con il quale è stata comunicata la cessazione del rapporto contrattuale intercorrente tra la ricorrente e il predetto Comune;
7. del provvedimento del responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Melissa prot. -OMISSIS-, con i1 quale è stato comunicato il recesso da ogni rapporto contrattuale intercorrente tra la ricorrente e il predetto Comune;
8. del provvedimento del Sindaco di Crucoli prot-OMISSIS-, con il quale si rigetta l’istanza di ‘ proroga del contratto per il servizio di raccolta differenziata porta a porta ”;
9. del provvedimento del responsabile dell’area tecnica del Comune di Cirò Marina n. -OMISSIS-, con il quale il Comune recede dal contratto avente ad oggetto ”Progetto integrato per la raccolta, trasporto dei rifiuti assimilati, rifiuti differenziati, ingombranti, gestione isola ecologica e raccolta porta a porta ”;
10. del provvedimento del responsabile dell’area tecnica del Comune di Strongoli n-OMISSIS-, con il quale viene revocata la determina n.-OMISSIS-avente ad oggetto l’ affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Crotone - e del Comune di Cutro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2014 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società ricorrente -OMISSIS- opera nel settore della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani ed in tale qualità ha ottenuto diversi affidamenti, anche in forma diretta, da parte di Comuni del territorio calabrese, aventi ad oggetto lo svolgimento di attività relative al predetto settore.
Avendo ricevuto, in data 24 Aprile 2014 n. 217, dal Comune di Cutro, comunicazione della risoluzione del relativo contratto di appalto avente ad oggetto il “servizio di igiene urbana”, a seguito di accesso agli atti, la società ricorrente apprendeva di essere destinataria di un’informazione antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Crotone ai sensi degli artt. 84 e 91 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, essendo stata riscontrata a carico della stessa la sussistenza di “tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata e tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della ditta stessa ”. A tale provvedimento prefettizio, seguivano le conseguenti determinazioni, indicate in oggetto e contestualmente impugnate in questo giudizio, adottate dei Comuni committenti, dirette a interrompere i rapporti contrattuali posti in essere con la società ricorrenti.
2. Con il ricorso in esame, parte ricorrente chiede l’annullamento dei predetti atti e deduce, in sintesi, i seguenti motivi di diritto, afferenti il provvedimento prefettizio interdittivo: vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 e con riguardo all’art. 3 della L. 241/90;vizio di eccesso di potere per “ falsità ” del presupposto di fatto, per difetto assoluto di istruttoria e per “ palese apoditticità ed illogicità” della motivazione del provvedimento interdittivo;nonché la illegittimità derivata dei consequenziali provvedimenti comunali incidenti sui rapporti contrattuali in corso.
In sostanza, la ricorrente si duole del fatto che: a), sotto il profilo qualitativo, l’unico elemento indiziante posto a base del provvedimento interdittivo sarebbe costituito dalla “ figura e qualità morali di alcuni operai ”, ovvero dipendenti dell’impresa, che sarebbero legati alla criminalità organizzata locale;circostanza alla quale sarebbero però stata conferita “una rilevanza sproporzionata (…) senza specificare alcun collegamento con i quadri dirigenziali o societari ”, ovvero senza alcuna specificazione in merito alla idoneità di tali elementi ad “ influire sulle scelte aziendali” ;b) in ogni caso, sotto il profilo quantitativo, non si tratterebbe, contrariamente a quanto rappresentato nel provvedimento prefettizio, di una presenza “ massiva ” dei dipendenti, per i quali sarebbero emersi o rapporti parentali con soggetti malavitosi di spicco delle cosche di stampo mafioso locali o specifici precedenti penali, trattandosi di fatto di quindici persone, su un organico complessivo di novanta dipendenti, dislocati peraltro nei diversi cantieri operativi (ed, in particolare, sessanta risorse con mansioni di operaio e trenta con mansioni impiegatizie);inoltre, di questi quindici, “sei” sarebbero stati assunti dall’impresa ricorrente in forza del vincolo imposto dal CCNL del 21.03.2013