TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-01-24, n. 201300085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2013-01-24, n. 201300085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300085
Data del deposito : 24 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00664/2009 REG.RIC.

N. 00085/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00664/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 664 del 2009, proposto da:
M D L, rappresentato e difeso dall'avv. N D L, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari;

contro

Questura di Foggia in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

nei confronti di

G D L;

per l'annullamento

del decreto del Questore della Provincia di Foggia del 2.2.2009, cat. 6F/09, notificato in data 20.2.2009, con cui veniva revocata al ricorrente la licenza di porto di fucile;

di ogni atto al suddetto connesso, presupposto e consequenziale, ancorché non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2013 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti N D L e Massimo Manzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe M D L ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stata revocata la licenza di porto di fucile.

Il ricorrente ha esposto che il decreto era motivato sul presupposto del procedimento penale iniziato nei suoi confronti per percosse, lesioni, ingiuria e minaccia nei confronti della figlia Giuseppina, e della conseguente sua inaffidabilità in ordine al corretto uso delle armi detenute.

A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure:

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