TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400071

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-02-06, n. 202400071
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400071
Data del deposito : 6 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2024

N. 00071/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Teresa Di Rocco, Sabrina Altamura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento

- del provvedimento n. -OMISSIS- prot. interno, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Prefetto dell'Aquila ha disposto nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- il divieto “di detenere qualsiasi arma e munizione” ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. (all.1);

- del provvedimento n.-OMISSIS- prot. interno, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Prefetto dell'Aquila ha disposto nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- la revoca del “decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata” e della “licenza di porto di pistola per difesa personale” (all.2);

- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati e comunque lesivo per la ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ufficio Territoriale del Governo L'Aquila;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il provvedimento n. -OMISSIS- prot. interno, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Prefetto dell’Aquila ha disposto nei suoi confronti il divieto “di detenere qualsiasi arma e munizione” ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., nonché il provvedimento n.-OMISSIS- prot. interno, notificato in data -OMISSIS-, con cui il Prefetto dell’Aquila ha disposto nei confronti della Sig.ra -OMISSIS- la revoca del “decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata” e della “licenza di porto di pistola per difesa personale”.

Con un unico articolato motivo di ricorso si sostiene la “Violazione dell’art. 39 del T.U.L.P.S. – R.D. 18.06.1931, n. 733. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Insufficiente motivazione. Carenza di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità sotto il profilo della necessarietà/adeguatezza della misura erogata”.

Si è costituita l’Amministrazione intimata con memoria di mera forma.

Con decreto cautelare n. -OMISSIS-e con ordinanza collegiale venivano respinte le richieste di adozione di misure cautelari invocate dalla ricorrente.

Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull’appello cautelare con ordinanza n. -OMISSIS-REG.PROV.CAU del -OMISSIS-, pubblicata il successivo -OMISSIS-, ha accolto solo in parte l’appello “nei soli confronti del provvedimento del Prefetto dell’Aquila di revoca del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata, tenuto conto delle esigenze

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