TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-10-11, n. 202417569
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Testo completo
Pubblicato il 11/10/2024
N. 17569/2024 REG.PROV.COLL.
N. 08216/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8216 del 2020, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di provvedimento K10/-OSIS-emesso dal Ministero dell’Interno in data 17 gennaio 2020, notificato alla parte in data 25.05.2020, con cui viene decretato il rigetto della domanda di concessione di cittadinanza presentata in data 19.01.2015 dal signor -OSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 settembre 2024 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OSIS- ha impugnato il provvedimento n. K10/-OSIS-emesso dal Ministero dell’Interno il 17 gennaio 2020, con il quale è stato disposto il rigetto della domanda di concessione di cittadinanza presentata.
Tale provvedimento è motivato in considerazione del fatto che il Sig. -OSIS- è stato destinatario di due condanne del Tribunale della Spezia nel 2004 e, ciò, per i reati di cui agli art. 651 cp (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale) ed, ancora, dell’art. 6 comma 3 TUI per mancata esibizione del permesso di soggiorno, oltre all’assenza del requisito reddituale.
Con un’unica censura si sostiene che i fatti per i quali il signor -OSIS- è stato condannato sarebbero di lieve entità e strettamente connessi alla sua condizione di migrante privo del titolo di soggiorno, situazione poi sanata definitivamente nel 2003.
Si rileva, poi, che per quanto riguarda la violazione dell’art. 651 cp (rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale), che si tratta di una contravvenzione, punita con pene di lieve entità e, quindi, con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino ad € 206.
Si è costituito il Ministero dell’Interno con una relazione, con la quale ha contestato le argomentazioni proposte e chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.
All’udienza straordinaria e di riduzione dell’arretrato del 27 settembre 2024, uditi i