TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2022-12-06, n. 202201866
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Testo completo
Pubblicato il 06/12/2022
N. 01866/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01279/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1279 del 2019, proposto da
A A, rappresentato e difeso dagli avvocati G C e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Parioli n. 55;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
- della determinazione del Ministero della Difesa D.G. per il Personale Militare II Reparto VI Divisione n. M_D GMIL REG 2019 0448479 del 31 luglio 2019, notificata il 23 agosto 2019, con la quale è stata respinta l’istanza di riammissione in servizio formulata dal ricorrente;
- del decreto del Ministro della Difesa del 26 ottobre 2017, inviato con nota n. M_D GUDC REG2017 0042359 del 6 novembre 2017, attuativo dell’art. 704, comma 1-bis, del D.lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui non prevede che anche i volontari in ferma prefissata esclusi dalle procedure di rafferma biennale, in quanto imputati o condannati per delitti non colposi (e per tale ragione impossibilitati a presentare domanda di partecipazione alle procedura di immissione in S.P.E.), possano essere